Decisione: Ordinanza n. 6616/2018 Cassazione Civile – Sezione VI
Massima: Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto dall’art. 7 del d. lgs. n. 546 del 1992 si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorre a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice.
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Osservazioni
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello del contribuente e riformava la sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF, addizionali ed IRAP.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo per violazione dell’art. 7, comma 4, del Decreto legislativo. n. 546/1992 e dell’art. 2697 codice civile.
La Cassazione, richiamandosi a precedenti pronunce, rigetta il ricorso in base al principio seguente, che, analogamente, vale anche per il contribuente: «Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto dall’art. 7 del d. lgs. n. 546 del 1992 si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorre a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice» (cfr. Cass. sez. 5, 7 aprile 2017, n. 9080; Cass. sez. 5, 5 aprile 2013, n. 8639)».
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Giurisprudenza rilevante:
Cass. 9080/2017;
Cass. 960/2015;
Cass. 8639/2013;
Disposizioni rilevanti:
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizioni sul processo tributario
Vigente al: 12-10-2018
Art. 7 – Poteri delle commissioni tributarie
1. Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all’ente locale da ciascuna legge d’imposta.
2. Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
4. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
5. Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente.
Codice civile
Art. 2697 -Onere della prova:” Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.
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