Garante per la protezione dei dati personali: provvedimento n.397 del 28 Giugno 2018
Riferimenti normativi: artt.163, 37, 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
Fatto
Il nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza aveva svolto degli accertamenti nei confronti di una Società operante nel campo del trasporto merce su strada al fine di accertare il corretto trattamento dei dati, operato dalla stessa e posto in essere attraverso l’utilizzo di dispositivi di rilevazione della posizione.
In particolare la Guardia di finanza aveva avuto modo di accertare che la Società di trasporti, la quale effettuava trasporti su strada esclusivamente nell’interesse di terzi, aveva installato su dieci automezzi in regime di leasing dei dispositivi di geolocalizzazione – questi ultimi di proprietà di un’altra Società – al fine di aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro, di tutela del patrimonio aziendale ed esigenze organizzative e produttive.
Contestualmente la Guardia di Finanza aveva accertato l’assenza della notificazione al Garante da parte della Società di trasporti in violazione dell’obbligo di notifica in relazione al trattamento dei dati che indicano la posizione geografica di persone ed oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica.
La Società, raggiunta da una siffatta contestazione, aveva chiarito la sua posizione lamentando in primo luogo l’errata valutazione da parte dell’Autorità ispettiva circa l’asserita violazione dell’obbligo di notifica al Garante. Secondo la Società, infatti, non doveva considerarsi corretto che nella fase transitoria dei due anni dell’entrata in vigore del Regolamento generale sulla protezione dei dati potessero essere ancora applicate le vecchie discipline nazionali – quale la notifica al Garante in caso di installazione di dispositivi GPS- che risultavano essere in contrasto con il RGPD. L’installazione dei sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto, infatti, era avvenuta nel 2016, e dunque vari mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento europeo. La Società, sempre con riguardo al mancato adempimento dell’obbligo di notificazione, aveva avanzato poi come scusante il fatto che l’installazione dei sistemi GPS era finalizzata alla sicurezza del trasporto, e come tale veniva meno l’obbligo di notifica al Garante.
In secondo luogo la Società aveva poi sostenuto che nel caso di specie mancavano i requisiti della continuità della rilevazione dei dati di localizzazione che avveniva in modo non continuo poiché esisteva la possibilità per l’autista – dipendente della Società- di disattivare in qualunque momento il sistema di geolocalizzazione e quindi poteva in qualunque momento interrompere la registrazione dei dati che indicava la sua posizione geografica.
La decisione del Garante
Valutate le dichiarazioni della Società, il Garante ha condiviso le contestazioni mosse dalla Guardia di Finanza, confermando la violazione dell’obbligo di notificazione al Garante nonché l’illecito trattamento dei dati rilevati dai sistemi di geolocalizzazione, operato dalla Società stessa.
In riferimento alla tesi sostenuta dalla Società circa l’inapplicabilità delle norme nazionali durante il periodo transitorio dall’entrata in vigore del regolamento europeo, nel quale periodo lo Stato italiano avrebbe potuto adeguare la propria disciplina normativa eliminando tutte le disposizioni abrogate per effetto del RGPD – come ad esempio la notifica preventiva nel caso di geolocalizzazione -, il Garante si è espresso ricordando che il nuovo Regolamento europeo si applica a decorrere dal 25 maggio 2018, ed evidenziando che prima di quel momento era escluso che la normativa contenuta nel Codice privacy potesse essere ritenuta abrogata. Il Garante ha poi insistito sul punto dell’obbligo della notificazione evidenziando alla Società che l’assenza di tale obbligo era circoscritto ai casi in cui i sistemi di geolocalizzazione risultavano installati ai soli fini della sicurezza del trasporto, mentre, faceva notare il Garante, nel caso di specie le finalità erano ben altre, come quella della sicurezza sul lavoro, della tutela del patrimonio e delle esigenze organizzative e/o produttive.
Il Garante si è poi espresso, in ultimo, sul requisito della continuità, ribadendo che la localizzazione deve essere notificata quando permette di individuare in maniera continuativa, anche con intervalli, l’ubicazione di un veicolo sul territorio o in determinate aree geografiche. Pertanto il Garante ha ritenuto sussistente il requisito della continuità qualora il titolare del trattamento sia in grado di individuare automaticamente, o meno, la posizione del veicolo geolocalizzato, prescindendo dalla possibilità o meno di una tracciatura costante in via automatica di tutto il percorso effettuato dal veicolo geolocalizzato. Nel caso di specie il Garante ha ritenuto irrilevante la possibilità per il dipendente di disattivare in qualsiasi momento sia il sistema che la registrazione dei dati che indicano la sua posizione. Infatti il fatto che il dispositivo sia acceso durante il periodo di lavoro con la possibilità di essere solo a momenti spento dal lavoratore, non esclude il possibile monitoraggio degli spostamenti del veicolo, potendo agevolmente risalire anche all’identità del dipendente alla guida. Per tutto questo il Garante ha ritenuto che la possibilità che il GPS possa essere spento non esclude la sussistenza dell’attività di geolocalizzazione continuativa e dunque rientrante nell’obbligo di notificazione.
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