Con la suddetta sentenza la S.C. ha ritenuto che “il pagamento, per dar vita ad un’eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l’accipiens); e lo sì può dire indebito – e perciò ne consegue il diritto di ripeterlo, a norma dell’art. 2033 c.c. – quando difetti di una idonea causa giustificativa”.
Pendenza di un contratto di apertura di credito bancario
In particolare, qualora in pendenza di un contratto di apertura di credito bancario – che, ai sensi degli artt. 1842 e 1843 c.c. si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l’intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli – il correntista che non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, “pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l’eventuale azione di ripetizione d’indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione.
Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire, “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento”. Qualora invece “i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere”, essi non potranno essere considerati pagamenti.
La giurisprudenza di legittimità
Dunque, alla luce dei principi affermati dalle S.U., dovrebbe essere considerata inammissibile la domanda formulata nel corso di rapporto di apertura di credito in conto corrente assistito da un’apertura di credito, con la quale si richieda la restituzione di versamenti effettuati per il ripristino della disponibilità concessa con l’affidamento; diversamente, quando siano stati eseguiti versamenti su conti non affidati o che superino gli affidamenti concessi, detti versamenti, aventi natura solutoria, sono ripetibili (sia pure nei limiti che verranno in seguito precisati) se ritenuti indebiti, indipendentemente dal fatto che il conto corrente risulti ancora in essere ovvero sia stato chiuso.
Appare invece in ogni caso ammissibile la domanda di accertamento volta ad ottenere la riquantificazione del saldo ad una certa data, epurato da tutti gli addebiti ritenuti illegittimi per l’indebita applicazione di interessi anatocistici o per la presenza di condizioni contrattuali contra legem.
Nei confronti di una simile domanda può essere tuttavia legittimamente opposta l’eccezione di prescrizione dei pagamenti non aventi natura ripristinatoria; va infatti ricordato che, mentre l’azione promossa dal cliente verso la banca per far valere la nullità della clausola che prevede l’anatocismo è imprescrittibile ai sensi dell’art. 1422 c.c., quella proposta dallo stesso cliente nei confronti della banca ai fini di conseguire la ripetizione delle somme, che assume di avere indebitamente versato a qualsivoglia titolo, è soggetta ai medesimi principi che regolano la domanda di ripetizione di indebito; ad essa, pertanto, trova applicazione la disciplina della prescrizione ordinaria decennale) a norma dell’art. 2946 c.c.
Per quanto poi concerne il dies a quo, deve ritenersi che, mentre “il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi dovuti sono stati registrati” (S.U., n. 24418/2010 cit.), per i versamenti aventi natura solutoria detto termine decorra dall’esecuzione di ciascuno dei pagamenti.
Per quanto concerne in particolare i conti s.b.f. rientranti nella categoria, sovente utilizzata nella prassi bancaria, dei c.d. “conti anticipi”, il cui saldo, con le relative commissioni, è destinato a confluire in un conto corrente principale, si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità i conti in questione “rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente. Su di essi, in sostanza, l’istituto annota in “dare” al correntista l’importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti o della c.d. carta commerciale, e glielo riannota in “avere” una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante (in virtù del mandato all’incasso usualmente conferitogli): attraverso l’annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell’affidamento concessogli. Ne consegue che (quantomeno sino alla data di definitiva chiusura, ove questa intervenga prima della dichiarazione di fallimento) il saldo passivo di tali conti non è indicativo di uno scoperto e che gli accrediti in essi annotati non costituiscono rimesse solutorie. Il rapporto di debito/credito fra la banca e il correntista è invece rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono, mediante “giroconto”, ed al s.b.f., alla stregua di ogni altro versamento eseguito da terzi”. (così Cass, n. 13449/2011).
Quando le rimesse aventi finalità indiscutibilmente solutoria risultino già prescritte, deve considerarsi assorbita ogni questione concernente la eventuale nullità di alcune poste addebitate; la S.C. ha infatti chiarito che “in materia contrattuale, deve escludersi la permanenza di un interesse all’accertamento e alla declaratoria della nullità del contratto quando risulti ormai prescritta l’azione di ripetizione della prestazione in base ad esso effettuata” (Cass., n. 5575/2003).
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