Di Alessandro Ludovici
Il processo si divide in tre parti:
1) la fase introduttiva;
2) la fase istruttoria
3) fase decisoria;
La trattazione, o fase istruttoria, si divide a sua volta in due parti ben distinte:
1) momento preparatorio;
2) trattazione vera e propria.
Il momento preparatorio.
Il legislatore, successivamente alla profonda riforma del 1990 è intervenuto con una serie di modifiche tra cui l’importante D.L. n. 432/95, modificando la rubrica ed il comma primo dell’art. 180 c.p.c. ed introducendo la “prima udienza di comparizione”, che è un’udienza nettamente distinta dalla prima udienza di trattazione.
L’art. 181 c.p.c. così dispone:
“1. 181. Mancata comparizione delle parti. — Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile [177], dispone la cancellazione della causa dal ruolo [309]
2. Se l’attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui [290], il giudice fissa una nuova udienza [disp. att.: 81], della quale il cancelliere dà comunicazione [136] all’attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo [307].”
Ai sensi del succitato primo comma dell’art. 181 c.p.c., il giudice istruttore controlla, quindi, con la prima udienza, la regolare instaurazione del contraddittorio, ordinando, nel caso in cui ne sussistano i motivi, l’integrazione del contraddittorio e rilevando l’eventuale nullità della citazione, della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, i difetti di rappresentanza o di autorizzazione a stare in giudizio, rileva la nullità della notifica della citazione e ne dispone il rinnovamento.
Nel caso in cui, designato il giudice istruttore, questi non tenga udienza nel giorno indicato nell’atto introduttivo, spetterà al cancelliere di dare comunicazione alle parti del decreto che dispone il cambiamento di tale data, la quale cadrà nel primo giorno successivo in cui il giudice designato terrà udienza.
Se il convenuto, già costituito, non compare alla prima udienza, il processo continua anche in sua assenza; nel caso in cui l’attore, già costituito, non si presenti all’udienza ma compaia soltanto il convenuto, il processo continuerà soltanto a richiesta di quest’ultimo ed il G.I. dovrà ordinare la comunicazione della data di nuova udienza all’attore il quale, non comparendo neppure a tale nuova udienza, obbligherà il giudice a disporre la cancellazione della causa dal ruolo, se il convenuto non farà richiesta di voler continuare il processo in contumacia dell’attore. In parole semplici, in quest’ultimo caso, il processo potrà proseguire soltanto con l’attivazione concreta del convenuto. In caso contrario la causa si estingue ai sensi dell’art. 307 c.p.c, il quale così recita:
“1. Se dopo la notificazione della citazione [137, 163] nessuna delle parti siasi costituita [165 ss.] entro il termine stabilito dall’ art. 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell’ art. 181 e dell’ art. 290, deve essere riassunto [disp. att.: 125] davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell’ art. 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione [disp. att.: 125 n. 6]; altrimenti il processo si estingue [disp. att.: 125].
2. Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita [165], ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo [38 c. 3, 39 c. 1, 181, 270, 290, 291 c. 3, 309].
3. Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge [38 c. 3], il processo si estingue [308, 310] altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione [291 c. 3], o di proseguire, riassumere o integrare [102 c. 2] il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a sei.
4. L’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del Collegio, se dinanzi a questo venga eccepita [disp. att.: 129]”.
La mancata comparizione del convenuto non costituito, essendo regolare la notifica della citazione, comporta la dichiarazione di contumacia di quest’ultimo e il G.I. disporrà che la causa prosegua in sua contumacia. In questo caso le eventuali successive notifiche che si riveleranno necessarie per il proseguimento della causa si intenderanno effettuate al convenuto presso la cancelleria del tribunale adito. Nel caso in cui il G.I. rilevi la nullità o un’irregolarità della notifica che possa aver portato il convenuto a non conoscere non per suo dolo o colpa la domanda introduttiva, disporrà un termine perentorio entro cui l’attore sarà obbligato a rinnovare la notifica stessa. Trascorso inutilmente tale termine la causa verrà definitivamente cancellata dal ruolo.
Alla verifica delle regolarità delle costituzioni delle parti procederà il G.I., il quale potrà invitarle, nel caso in cui fosse possibile porre rimedio alla difettosità dei documenti o fosse possibile rimediare alla irregolarità degl’atti, alla loro regolarizzazione.
Nel caso in cui il giudice rilevi il difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, disporrà un termine entro il quale la persona, a cui spettino tali formalità, dovrà rilasciare le autorizzazioni necessarie.
Così parla l’art. 182 C.C.:
“1. Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti [165, 166, 171 c. 2] e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
2. Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione [75, ss.], il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza”.
A tal uopo è interessante la seguente massima della corte di Cassazione:
” Il potere concesso dall’art 182 cod. proc. civ. al giudice istruttore di rilevare i difetti di rappresentanza, di assistenza e di autorizzazione e di invitare le parti alla relativa regolarizzazione, costituisce non un obbligo ma soltanto una facoltà discrezionale dello stesso giudice: il mancato esercizio di tale facoltà non importa la necessita di un’espressa motivazione e non può essere sindacabile in sede di legittimità.
Per gli enti pubblici, l’autorizzazione a stare in giudizio, con le relative approvazioni tutorie, ponendo in essere non già un requisito di validità della costituzione in giudizio, ma soltanto una condizione di efficacia della costituzione stessa, può validamente sopravvenire anche nel corso del processo, con effetto retroattivo e con efficacia convalidante delle eventuali irregolarità anteriormente avvenute. Tale autorizzazione tardiva, però, non può avere operatività retroattiva nei casi in cui il giudice abbia già rilevato la irregolarità e ne abbia tratto le dovute conseguenze circa la improcedibilità della domanda o dell’impugnazione. (Cass Civ. n. 116/76).”
Tali poteri sono concessi la Giudice al fine di evitare che la parti utilizzino dette irregolarità a fini puramente dilatori che potrebbero compromettere la regolare funzionalità del procedimento.
La regolarità può riguardare molteplici aspetti tra cui, ad es., atti irregolari o mancanti da inserire nel fascicolo, la modalità di rilascio della procura etc.
La regolarizzazione degli atti avverrà attraverso il compimento dell’atto omesso o su ordine del giudice ovvero su iniziativa di parte.
Al termine dell’udienza di prima comparizione il giudice decreterà la data della prima udienza di trattazione. A questo punto il processo entrerà nella fase di “trattazione vera e propria”.
L’Aquila 10 giugno 2002
Alessandro Ludovici
www.guidaldiritto.it
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento