Con ordinanza n. 30042 del 2018, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se, la recidiva contestata e accertata nei confronti dell’imputato e solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito che, pur non ritenendo di aumentare la pena a tale titolo, abbia specificamente valorizzato, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali dell’imputato, rileva o meno ai fini del calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del reato».
Gli orientamenti giurisprudenziali
Secondo un primo orientamento, la recidiva contestata e accertata nei confronti dell’imputato, ma solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito che, pur non ritenendo di aumentare la pena a tale titolo, avesse specificamente valorizzato i precedenti penali per negare il riconoscimento delle attenuanti, rileverebbe ai fini del calcolo della prescrizione del reato.
Un opposto orientamento, al contrario, rileva che in tale ipotesi debba riconoscersi l’irrilevanza a fini prescrizionali della recidiva.
Le Sezioni Unite
Le Sezioni Unite aderiscono a questa seconda tesi e confermano che se la recidiva contestata e accertata nei confronti dell’imputato è stata solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito, il quale non abbia, per l’effetto, aumentato la pena a tale titolo, essa non rileva ai fini del calcolo prescrizionale.
All’udienza del 25 ottobre 2018, le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione: «la valorizzazione dei precedenti penali dell’imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione delle concorrenti circostanze eterogenee; in tal caso, la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato».
Al momento l’informazione è provvisoria e si attendono le motivazioni del Supremo Consesso.
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