Prescrizione: interruzione dopo la sentenza di primo grado

Redazione 05/11/18
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L’emendamento al Disegno di legge anticorruzione, presentato dal Movimento 5 Stelle, prevede l’interruzione della prescrizione per tutti i reati dopo la sentenza di primo grado.

Non sono mancate le critiche da parte degli avvocati penalisti sull’emendamento de quo,  i quali lo definiscono abnorme e contrario ai “principi del giusto processo e della sua ragionevole durata sanciti dall’art. 111 della Costituzione”.

I penalisti rilevano inoltre che con l’approvazione dell’emendamento non si distingue la funzione sostanziale della sentenza assolutoria e della sentenza di condanna e ciò “darebbe luogo, con la conclusione del giudizio di primo grado, ad una pendenza teoricamente infinita sia della sentenza di condanna, sia della impugnazione da parte del Pubblico Ministero della sentenza di assoluzione”.

Le novità

L’emendamento prevede di inserire al comma 1, dopo la lettera d), le seguenti:
d-bis) all’articolo 158 il primo comma è sostituito dal seguente:
«il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione».
d-ter) all’articolo 159:
1. il secondo comma è sostituito dal seguente:
«il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna».
2. il terzo e quarto comma sono abrogati.
d-quater) all’articolo 160 il primo comma è abrogato.

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