Diritti alle ferie annuali retribuite maturati
Il fatto, posto all’attenzione dei giudici europei, riguarda un lavoratore che, al termine del rapporto di lavoro, si vede rigettata la richiesta di liquidazione dell’indennità di ferie non godute. Il diniego veniva motivato dal fatto che il datore di lavoro aveva invitato il lavoratore a fruire della rimanenza di ferie, senza costringerlo a osservare date prefissate. L’interessato ha, però, deciso di usufruire di soli due giorni di tutto il periodo di ferie maturato, pari a quattro settimane annue che non può mai essere monetizzato se non alla fine del rapporto lavorativo. Non vedendosi ripagate le ferie non fruite, il lavoratore intentava una causa nei confronti dell’azienda.
Decisione
La Corte di giustizia dell’Ue, intervenendo, ha così stabilito che i lavoratori non potranno perdere automaticamente i diritti alle ferie maturate, solo perché non le hanno richiesto.
La stessa Corte ha così concluso che :”se il datore di lavoro dimostra che il lavoratore, deliberatamente e con piena consapevolezza, si è astenuto dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite, dopo essere stato messo nella condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto, le norme dell’Unione non sono contrarie alla perdita di tale diritto, né (in caso di cessazione del rapporto di lavoro) alla correlata mancanza di un’indennità finanziaria”.
A tal ragione i diritti ad astenersi alle ferie deve essere commisurato al singolo caso.
Indennità ferie non godute sono trasmissibile a eredi
Gli eredi di un lavoratore deceduto possono chiedere all’ex datore di lavoro un’indennità per le ferie non godute dal de cuius. Il diritto del lavoratore a un’indennità finanziaria per le ferie non godute infatti è dunque trasmissibile agli eredi.
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