Adunanza Plenaria si pronuncia sui titoli di studio e l’esclusione dalla facoltà

Redazione 13/11/18
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La questione veniva sottoposta all’Adunanza plenaria dalla sez. VI con ordd. 11 giugno 2018, n. 3554 e 25 giugno 2018, n. 3910.

L’Adunanza plenaria ha evidenziato la contraddittorietà di una soluzione per cui un meccanismo di equipollenza, introdotto per sanare le situazioni createsi precedentemente all’entrata in vigore della disciplina regolatoria della nuova figura del fisioterapista, diventi fondamentalmente uno strumento di equiparazione, escludendo la possibilità di differenziazione delle figure professionali.
Sviluppando questo approccio critico, si vuole dare pregio all’opposto orientamento (espresso in precedenza da Cons. St., sez. VI, 30 maggio 2011, n. 3218), secondo cui nei casi di diploma, o attestato, conseguito in data successiva al 1999 (epoca finale, quest’ultima, ai fini della dichiarazione di equipollenza, ai sensi del testo dell’art. 4, comma 1, l. n. 42 del 1999, dove si richiama il l’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992 come modificato dall’art. 7 d.lgs. n. 517 del 1993), l’equipollenza non possa valere, in quanto “il richiamato articolo 4 l. n. 42 del 1999 non va considerato come norma ‘a regime’, applicabile estensivamente anche ai titoli conseguiti successivamente (sulla scorta della precedente normativa: l. 10 maggio 1971, n. 403, in relazione al diploma di massofioterapista). La norma ha invece finalità transitoria, essendo finalizzata a consentire che i (soli) titoli rilasciati dalle scuole regionali nel previgente sistema potessero essere equipararti a quelli di nuova istituzione (qualificati da un diverso e più impegnativo iter di conseguimento). L’utilizzo del participio passato (‘conseguiti’) e qualificazione dei ‘vecchi’ diplomi come ormai appartenenti alla ‘precedente normativa’, escludono che questi ultimi siano stati conservati a regime mediante un mero affiancamento al nuovo sistema ivi introdotto.”

La decisione

Ha così affermato l’ Adunanza plenaria, che la questione prospettata della sezione remittente secondo cui consentire l’iscrizione ad una facoltà universitaria a chi sia in possesso del solo titolo triennale di massofisioterapista rappresenta una deviazione non minima dai principi in materia, dato che per l’iscrizione universitaria al primo anno, ovvero per un’iscrizione di livello inferiore a quello per cui è processo, è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, e quindi di livello superiore a quello di cui si tratta.
La conclusione raggiunta, che esclude la sussistenza del presupposto fondamentale per l’accesso al sistema universitario ossia il possesso del titolo di scuola secondaria superiore, eliminando in radice la possibilità di iscrizione alla facoltà de qua, potrebbe sembrare in sé risolutoria

E’ opportuno stabilire se il  titolo di massofisioterapista, assieme a un titolo effettivamente idoneo, consenta non solo l’accesso all’Università (possibilità questa derivante dal superamento dell’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria superiore e non dal diploma di massofisioterapista), ma anche l’eventuale iscrizione ai corsi ad accesso programmato senza il necessario superamento della prova di cui all’art. 4, l. 2 agosto 1999, n. 264.
L’Adunanza ha stabilito che motivo della selezione pre – universitaria è stata studiata da diverse angolazioni, dando evidenza alla circostanza che non vi è una sola ragion d’essere dell’istituto. E ciò perché, come implicitamente si deduce dalle formule giurisprudenziali, le prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato, di cui all’art. 4, l. n. 264 del 1999, si collocano nel punto di intersezione di più esigenze e rispondono contemporaneamente a più funzioni. Tra queste se ne possono elencare almeno tre: a) verificare la sussistenza dei requisiti di cultura per lo studente che aspira ad essere accolto per la prima volta nel sistema universitario; b) garantire l’offerta di livelli di istruzione adeguati alle capacità formative degli atenei; c) consentire la circolazione nell’ambito dell’Unione europea delle qualifiche conseguite.

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