Se l’evento di malpractice medica contribuisce all’invalidità del neonato insieme ad altre concause, il risarcimento danni deve essere proporzionalmente limitato

 

Riferimenti normativi: artt. 669 bis c.p.c.
Precedenti giurisprudenziali: Cass.8826/07; 16981/06

Fatto

I genitori e le sorelle di un minore nato con una grave invalidità motoria e cognitiva si erano rivolti al Giudice di primo grado affinché riconoscesse la struttura sanitaria ove il bambino era nato responsabile delle patologie invalidanti derivate al bambino a seguito della nascita, ottenendo conseguentemente il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La parte attrice aveva sostenuto che l’assistenza prestata dai sanitari della struttura ospedaliera nel corso del parto era risultata gravemente viziata da imperizia, negligenza ed imprudenza, non avendo prestato altresì una sufficiente sorveglianza del benessere materno-fetale.
Nel dettaglio del racconto fornito da parte attrice emergeva che il bambino era nato alla 29ma settimana con parto cesario urgente a seguito del ricovero della madre per minaccia di travaglio prematuro di parto alla 26ma settimana; che subito dopo al nascita il bambino, che aveva presentato grave asfissia, veniva immediatamente intubato; che il giorno successivo i sanitari decidevano di estubare il bambino, il quale veniva subito dopo nuovamente intubato a seguito di una crisi di apnea e bradicardica, che, ancora, il giorno successivo il bambino veniva poi estubato definitivamente.
Dagli accertamenti eseguiti dai sanitari era emersa la nefasta diagnosi, il bambino, infatti, aveva subito una sofferenza cerebrale, riportando tetraparesi, deficit cognitivo, deficit visivo centrale e sub lussazione dell’anca destra.
Chiamata in causa dai genitori, l’Azienda Sanitaria si costituiva in giudizio rigettando ogni responsabilità dell’operato dei propri medici e sostenendo l’assenza di un nesso causale tra la condotta dei sanitari e la patologia di cui era affetto il bambino, ritenendo che questo non sarebbe nato sano anche in presenza di corrette attività dei sanitari.

La decisione del Tribunale

Il Giudice di primo grado valutate le risultanze probatorie nonché le risultanze della relazione della CTU effettuata in fase di procedimento cautelare, ha ritenuto accoglibile la domanda di parte attrice circa l’accertamento della responsabilità medica per le lesioni subite dal minore durante la nascita.
Il Giudice nel motivare la sua decisione circa l’accertamento della responsabilità medica ha richiamato totalmente le conclusioni a cui il perito tecnico era giunto, il quale aveva riscontrato un nesso causale tra le lesioni riportate dal bambino e l’operato dei sanitari, ritenendo che il comportamento dei sanitari si era dimostrato assolutamente inadeguato per le evidenze dei dati clinici e strumentali.
Dopo aver accertato l’esistenza di un nesso causale tra la condotta e l’evento, il Giudice ha preso in esame il secondo aspetto della domanda avanzata dai genitori, ovverosia il risarcimento dei danni. Nel decidere la quantificazione di questo il Giudice ha valutato che seppur le patologie di cui il bambino era affetto – tetra paresi spastica, cecità assoluta centrale, deficit cognitivo gravissimo, incontinenza sfinterica doppia, epilessia, leucoencefalopatia perinetale – erano derivanti dalle operazioni di reintubazione compiute dai sanitari, non erano esclusivamente dipesi da detta condotta, essendo queste patologie derivanti anche da cause preesistenti alla nascita. Tenuto conto che l’invalidità del minore risultava essere del 100%, secondo il convincimento del Giudice di primo grado le concause già esistenti avrebbero comportato per il bambino un’invalidità del 70%, mentre la condotta negligente ed imperita dei medici aveva influito nell’invalidità permanente solo per il 30%.
Alla luce di quanto appena esposto, prendendo a riferimento le tabelle milanesi il Giudice ha quantificato il risarcimento per i danni subiti in 400.000,00 euro (30% di 1.200.000,00 euro previsto dalle tabelle di Milano per l’invalidità del 100%) aumentato di 500.000,00 euro per la personalizzazione stante la giovane età e le condizioni di vita future, a cui ha poi aggiunto 100.000,00 euro per ciascuno dei genitori e 50.000,00 euro per ciascuna delle sorelle. Il Giudice ha escluso, invece, i danni da perdita di capacità lavorativa in quanto il bambino non avrebbe comunque potuto lavorare a causa di una invalidità già presente e pari al 70%, allo stesso modo ha escluso i danni morali perché non provati, i danni esistenziali perché ricompresi nel danno biologico, e l’invalidità temporanea perché assorbita in quella permanente.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

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