Fatto
Il caso riguardava un soggetto che aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, in cui veniva confermata la condanna, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, ad anni quattro di reclusione e 14.000,00 Euro di multa per il reato di detenzione continuata a fine di vendita, di sostanze stupefacenti.
Nello specifico, l’imputato era stato trovato in possesso di sostanze come marijuana, hashish e cocaina. La Corte territoriale aveva dunque escluso la minor offensività del fatto e la lieve entità di cui all’art. 73 co 5 d.P.R. 309/1990, in ragione del fatto che l’attività di spaccio avveniva in prossimità di un bar ed era attuato mediante una sorta di organizzazione.
Decisione
Con sentenza depositata il 9 novembre 2018, le Sezioni Unite hanno affermato che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto.
I giudici di legittimità hanno anche aggiunto che la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro.
Le recenti Sezioni Unite
Con ordinanza n. 38635 del 2019, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “se, con riferimento alle cd. “droghe leggere”, la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del D.L. 20 marzo 2014 n. 36 convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 79, imponga una nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità, in considerazione dell’accresciuto tasso di modulazione normativa, oppure mantengano validità, per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 e ss.mm .ii., i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, Rv. 253150″.
All’udienza del 30 gennaio 2020, le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione: «mantengono validità i criteri di individuazione della soglia oltre la quale è configurabile l’aggravante della quantità ingente delle sostanze stupefacenti che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, rimane fissata in kg. 2 di principio attivo».
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