Il provvedimento con il quale il Giudice dell’ esecuzione revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso ha natura dichiarativa di presa d’atto della condizione integrante il presupposto della revoca stessa ex art. 168 CP.
E’ conseguentemente legittimo il provvedimento del PM, in sede di ordine di esecuzione pene, con il quale venga aggiunta nel calcolo la pena condizionalmente sospesa della quale venga contestualmente chiesta al Giudice dell’ esecuzione la revoca.
CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA
CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/12/2001
Considerato in fatto e diritto
Per la parte che ancora di interesse – a seguito di richiesta del Pubblico Ministero di revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena in relazione alle sentenze di cui ai nn. 1, 2 e 4 del provvedimento di cumulo del 9/11/2000 emesso nei confronti di XXX, già detenuto in espiazione di pena per precedente condanna – con ordinanza 5/2/2001 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava i benefici della sospensione condizionale della pena concessi con le sentenze 12/1011995 del Tribunale per i Minorenni di Napoli, 28/5/1996 del Pretore di Napoli e 30110/1998 della Corte di Appello di Napoli, ricorrendo una ipotesi di revoca di diritto dei benefici ex art. 168 c.p..
Con la stessa ordinanza il Tribunale – a seguito di incidente di esecuzione proposto dal XXX diretto a contestare il nuovo ordine di carcerazione di cui al suddetto provvedimento di cumulo emesso dal Pubblico Ministero nella parte in cui erano stati anticipati gli effetti della decisione del Tribunale relativa alla revoca dei benefici – rigettava la richiesta di sospensione della esecuzione della pena ex art. 656 comma 5 c.p.p., osservando che, attesa la natura dichiarativa del provvedimento di revoca ex art. 168 c.p., nel momento in cui si era verificata la condizione integrante il presupposto della revoca il condannato doveva espiare una pena superiore a tre anni di reclusione.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l’interessato, che ne ha chiesto l’annullamento, deducendo i
seguenti motivi.
Con il primo motivo si deduce la violazione del1’art. 656 comma 5 c.p.p. sul rilievo che, attesa l’illegittimità della anticipazione da parte del Pubblico Ministero degli effetti della decisione del Tribunale in ordine alla declaratoria di revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena, la detenzione sofferta dal 15/12/2000 (giorno di fine della espiazione della pena per il reato di rapina) al 5/2/2001 (giorno della decisione relativa alla revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena) doveva considerarsi illegittima, perché la relativa pena era stata espiata sulla base di un ordine di carcerazione inefficace.
Tale motivo è infondato.
Va premesso che in tema di revoca dei benefici, quando la stessa sia prevista come obbligatoria ed automatica, in conseguenza della intervenuta condanna per i reati commessi entro un certo termine, la pur necessaria pronuncia formale adottata ai sensi dell’art. 674 c.p.p. dal giudice della esecuzione ha un carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto già prodottosi “ex lege”. Ne consegue che in detta ipotesi il Pubblico Ministero, quale organo della esecuzione, è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena già coperta dal beneficio caducato, sempre che, nel contempo, chieda al competente giudice della esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la revoca del beneficio (Cass. sez. 1 ^ n. 5897/1995, rv. 203039).
Ciò premesso, va rilevato che nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad evidenziare la illegittimità del provvedimento di cumulo del Pubblico Ministero nella parte in cui è stata disposta l’anticipazione degli effetti della decisione del Tribunale in ordine alla declaratoria di revoca dei benefici della sospensione condizionale, ma non ha contestato – né con la richiesta di incidente di esecuzione, né con i motivi del ricorso – la legittimità della revoca dei suddetti benefici Pertanto, poiché nei caso di specie la revoca obbligatoria dei benefici è stata disposta dal Tribunale a seguito della contestuale richiesta del Pubblico Ministero, il nuovo ordine di carcerazione deve ritenersi pienamente valido ed efficace sin dalla sua emissione, in quanto la caducazione di detti benefici deve ritenersi operante ex tunc .
Né può ravvisarsi nel caso di specie la dedotta violazione dall’art. 656 comma. 5 c.p.p.. Invero, ai sensi dell’art. 633 c.p.p., il Pubblico Ministero è tenuto a determinare la pena complessiva ogniqualvolta esistano o sopravvengano condanne per reati diversi. Ciò si verifica anche quando ci si rovi in presenza di condanne a pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista di possibile applicazione di benefici penitenziari. Pertanto, qualora le pene unificate superino il limite di pena previsto dall’art. 656 co. 5 c.p.p., non può essere disposta la sospensione della esecuzione della pena (Cass. sei. 1 ^ n. 3007 c.c. 15/4/1999, rv. 214029; Cass. sei. 1^ n. 440 c.c. 2111/2000, rv. 215947). Ne consegue che nel caso di specie correttamente il giudice di merito ha rigettato la richiesta di sospensione della esecuzione, trattandosi di pena complessiva da espiare superiore a tre anni di reclusione.
D’altra parte nel caso di specie la sospensione della esecuzione della pena comunque non poteva essere disposta, trattandosi di un nuovo titolo esecutivo emesso nei confronti di soggetto che già si trovava detenuto in esecuzione di pena per altra causa (Cass. sei. 2^ n. 5143 c.c. 3111/1999, rv. 214565; Cass. sei. 4^ n. 2658 c.c. 22/9/1999, rv. 215002).
Invero la “ratio” della nuova disciplina prevista dall’art. 656 c.p.p. in relazione alla sospensione dell’ordine di esecuzione ha lo scopo di evitare che il condannato, che possa usufruire di misure alternative, sia sottoposto a misure privative della libertà personale. Pertanto, una volta che il condannato si trovi già detenuto in espiazione pena per altro titolo, la suddetta “ratio” viene meno, in quanto il condannato, essendo stato già privato della libertà personale, non può comunque evitare la permanenza in carcere. D’altra parte l’esclusione che l’ordine dì esecuzione possa essere sospeso nei confronti di un condannato che si trovi già in stato di detenzione per altro titolo è desumibile anche dalla norma prevista dal secondo comma dell’art. 656 c.p.p., ove è disposto che, qualora il condannato si trovi già in stato di detenzione, l’ordine di esecuzione “è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all’interessato”.
Orbene, poiché nel caso di specie risulta dal provvedimento impugnato che il ricorrente, al momento della emissione del nuovo ordine di esecuzione era detenuto in espiazione della pena per altro titolo, correttamente il giudice di merito ha rigettato la richiesta di sospensione della esecuzione.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico – giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma 3/12/2001
Il Consigliere estensore
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