La legge delega 155/2017, la quale contiene le linee guida della riforma prevede, ha introdotto una definizione di stato di crisi più precisa di quella attualmente contenuta all’art. 160, co. 3, LF, per cui “per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza“.
L’allerta
La Riforma prevede, inoltre, all’art. 4, l’istituzione, presso ciascuna Camera di Commercio, di un apposito organismo di composizione della crisi di impresa, nonché un sistema di allerta “interno”, in forza del quale il rilevamento e la segnalazione dei sintomi del malessere aziendale viene affidato agli organi di controllo interni (collegio sindacale e revisori), e un sistema di allerta “esterno” nell’ambito del quale il rilevamento e la segnalazione dei sintomi del malessere aziendale è affidato ai creditori pubblici qualificati.
Per agevolare un tempestivo intervento risolutivo, la Riforma prevede anche l’introduzione di misure premiali per l’imprenditore che ricorre tempestivamente alla procedura di allerta.
Le Fasi
1.Lo stato di crisi
All’art. 2 (Tit. I, Capo I) lo stato di crisi è definito come: “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
All’art. 13, il Codice in esame specifica, inoltre, che “1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. Sono indicatori significativi, a questi fini, il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi. Costituiscono altresì indicatori di crisi reiterati e significativi ritardi nei pagamenti, anche sulla base di quanto previsto nell’articolo 24. 2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico. 3. L’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa. L’attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l’esercizio successivo”.
2.L’obbligo di comunicazione dello stato di crisi
Al successivo art. 12 (Tit. II, Capo I), il Codice in esame disciplina l’obbligo di segnalazione a carico degli organi di controllo societari e creditori pubblici qualificati, i quali sono vincolati a segnalare agli amministratori, per iscritto e via pec l’esistenza di fondati indizi della crisi, assegnando all’organo amministrativo un termine (non superiore a trenta giorni) entro cui riferire sulle soluzioni individuate e iniziative intraprese.
In caso di omessa o inadeguata risposta, o di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie, lo stesso articolo 17 del Codice in esame prevede l’obbligo a carico degli organi di controllo di informare immediatamente l’organismo di composizione della crisi, anche in deroga all’obbligo di segretezza inerente la carica ex art. 2407 cc. La tempestiva segnalazione all’organismo di composizione della crisi è, peraltro, espressamente prevista quale causa di esonero dalla responsabilità sociale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni poste in essere dall’organo amministrativo in difformità dalle prescrizioni ricevute, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione.
3. Le misure premiali
Di grande importanza, risulta anche la previsione di cui all’art. 25 del Codice in esame che prevede per l’imprenditore che fa tempestivamente ricorso al procedimento di composizione assistita della crisi misure premiali sia personali sia patrimoniali.
L’articolo stabilisce che:” L’imprenditore che ha presentato all’OCRI istanza tempestiva a norma dell’articolo 24 e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza di cui al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, ha diritto ai seguenti benefici, cumulabili tra loro: a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti fiscali dell’impresa sono ridotti alla misura legale; b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di cui all’articolo19, comma 1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza; c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza successivamente aperta; d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell’articolo 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l’organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell’articolo 22; e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo dei crediti. 2. La tempestiva presentazione dell’istanza all’organismo di composizione assistita della crisi d’impresa ovvero della domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza di cui al presente codice, quando a seguito delle stesse viene aperta, su iniziativa del debitore, una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti, esclude, limitatamente alle condotte poste in essere prima dell’apertura della procedura, la punibilità dei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), a condizione che il danno cagionato sia di speciale tenuità. La pena è ridotta fino alla metà quando, fuori dai casi di speciale tenuità del danno, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, il valore dell’attivo inventariato o offerto ai creditori supera il quinto dell’ammontare dei debiti“.
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Tommaso Nigro | 2018 Maggioli Editore
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