Esercitazione: Premessi brevi cenni sulla distinzione intercorrente tra delitti preterintenzionali e reati aggravati dall’evento, ci si soffermi sulla responsabilità dello spacciatore per morte del tossicodipendente

Redazione 15/08/01
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di Vincenza Tempone

La colpevolezza in diritto penale- La dottrina penalistica ritiene che sia
un baluardo del moderno diritto penale e ne trova referente costituzionale
all’articolo 27 laddove si afferma la personalità della responsabilità
penale: tale proposizione dovrebbe intendersi non solo come messa al bando
della responsabilità per fatto altrui, ma anche di inammissibilità nel
nostro ordinamento penale di imputazioni sul solo nesso di causalità ovvero
di responsabilità oggettiva. Ciò anche in relazione alla funzione
rieducativa della pena che non avrebbe senso in relazione ad un fatto
rispetto alla verificazione del quale non fosse ascrivibile alcun rimprovero
al suo autore (solo in senso oggettivo). Questa impostazione propugnata da
una dottrina sempre più numerosa, ha portato l’attenzione su una serie di
fattispecie che sembrano costruite in senso oggettivo, come nelle
abberrationes, nei così detti reati aggravati dall’evento, nelle ipotesi
previste in tema di concorso di persone agli articoli 116 e 117, nei reati
sottoposti a condizioni di punibilità dette intrinseche, nei reati
preterintenzionali. Inoltre il codice all’articolo 43, ammette che vi
possano essere ipotesi di imputazioni sul mero nesso di causalità. La
dottrina ha seguito due impostazioni: o la ricostruzione delle ipotesi su
indicate in direzione di responsabilità soggettiva, o la potenziale
illegittimità costituzionale in relazione all’articolo 27 della
Costituzione. Il legislatore ordinario e la giurisprudenza sembrano in
qualche modo recepire le istanze della dottrina negli ultimi anni. Il primo
ha riformato nel 1990 la disciplina sulla imputazione delle aggravanti,
modificandola da oggettiva a soggettiva (conoscibilità), la seconda, proprio
in relazione a quest’ultima norma, ha ritenuto che il termine conoscibilità
debba essere interpretato come rappresentabilità rispetto alle aggravanti
susseguenti, allargando anche a quelle costituenti in eventi ulteriori il
criterio soggettivo di imputazione. In qualche pronuncia si è poi detto che
ormai essendo questo un criterio irrinunciabile per qualsiasi imputazione
penale, esso vada applicato anche ai così detti reati aggravati dall’evento.
Se si aggiunge a ciò che anche la Corte Costituzionale in qualche caso
riscrive la fattispecie criminosa in senso soggettivo (la prevedibilità in
concreto del fatto più grave come condizione per l’applicazione dell’
articolo 116), ci si rende conto di come ormai si sia di fronte ad una
tendenza più o meno univoca da parte di tutte le componenti del diritto, ad
affermare il principio di colpevolezza come cardine del diritto penale.

Il delitto preterintenzionale- L’articolo 43 del codice penale, tra il
concetto di dolo e quello di colpa, immette un ipotetico terzo genere di
elemento soggettivo, vale a dire il così detto delitto “oltre l’intenzione”
o preterintenzionale che dir si voglia. Due sole sono le ipotesi di delitti
preterintenzionali previsti da norme incriminatrici, l’omicidio e l’aborto.
Il legislatore in effetti non sembra dare una nozione in senso soggettivo
del delitto preterintenzionale descrivendolo invece da un punto di vista
meramente strutturale, come la causazione di un evento più grave di quello
preventivato e voluto. Più che la descrizione di un elemento soggettivo,
sembra che si voglia stabilire una imputazione oggettiva dell’evento
ulteriore. Anche ponendo l’attenzione sulle due fattispecie
preterintenzionali, sembra chiara la volontà di imputare oggettivamente gli
eventi morte e aborto in assenza di ogni riscontro soggettivo. La
dottrina, sull’impulso dell’evoluzione sopra descritto, ha cercato con varie
gamme di riportare anche il delitto preterintenzionale nell’alveo della
responsabilità soggettiva. Si va da chi ritiene che si sia di fronte ad un
dolo (per il primo evento, lesione o percossa nell’omicidio
preterintenzionale) misto a colpa (per l’evento morte), a chi, senza
giungere a tanto, afferma che l’evento morte possa essere imputato ex
articolo 584 solo a condizione che esso sia prevedibile, in tal modo
spostando sul piano oggettivo il perimetro della figura. Si può notare come
poi, per espressa ammissione dei propugnatori di questa tesi (Fiore), dire
prevedibilità dell’evento, equivalga ad ascrivibilità di un rimprovero
soggettivo all’autore per non averlo evitato. Tale rimprovero non sarebbe
relativo al fatto di aver violato la norma penale a monte (lesioni o
percosse, colpa specifica), bensì alla mancanza di diligenza posta nella
attività criminosa. Per tanto il criterio di diligenza sarebbe apponibile
anche alle attività illecite e il giudice, prima di rilevare la ricorrenza
della figura prevista all’articolo 584, dovrebbe verificare che la morte è
stata causata dalla modalità negligente nel compiere il delitto a monte; ove
ciò non fosse rinvenibile, dovrebbe ritenere non soddisfatta la figura. Con
tutta la comprensione delle ragioni che stanno a monte di una tale
ricostruzione, essa è passibile di serie critiche perché stravolge il
dettato normativo e anche il comune senso logico in quanto non è pensabile
né che il giudice compia tali operazioni, né che possa trasferirsi il
criterio di diligenza sul quomodo del delinquere. Né d’altra parte, per
quanto si è detto, il cuore della questione muta se si cerca di limitare l’
ampiezza dell’articolo 584 dal lato oggettivo del nesso di causalità con
teorie come la causalità adeguata, umana, la miglior scienza ed esperienza,
lo scopo della norma violata, l’aumento del rischio. Si tratta di teorie
che, attingendo al criterio di prevedibilità, immettono nell’elemento
oggettivo un parametro relativo alla colpa.

Reati aggravati dall’evento e articolo 586- Si tratta di una figura di
stampo dottrinale che, allorchè in parte speciale ad una ipotesi base di
reato, ne segue un’altra con pena più forte in relazione al verificarsi di
un ulteriore evento non voluto, distingue il caso in cui tale meccanismo
consista in una circostanza aggravante da quello in cui si sarebbe in
presenza di un’autonoma figura criminosa. La ragione principale per cui la
dottrina ha partorito tale figura ( non regolata dal codice) è di impedire
di fronte ad eventi di enorme disvalore che essi, a differenza di quanto
succederebbe se fossero qualificati come circostanziali, siano sottoponibili
a giudizio di bilanciamento e considerati “perdenti” rispetto ad eventuali
attenuanti e quindi privi di conseguenza e per l’autore. Mancando una
definizione legale e anche un concetto ontologico di circostanza, è facile
comprendere come in concreto sia impossibile stabilire una linea di
discrimine tra questa e la figura precedente. Taluni hanno riportato i reati
aggravati dall’evento nell’alveo dei delitti preterintenzionali di cui
ricordano la struttura. Senza voler entrare nel merito di discussioni troppo
dogmatiche, si può affermare che in entrambi i casi vi è un figura base
delittuosa suffragata dall’elemento oggettivo e da quello soggettivo
(percossa per il preterintenzionale, maltrattamento, ad esempio per la
figura del maltrattamento in famiglia), e un evento ulteriore (morte per il
preterintenzionale, lesione grave o gravissima per il maltrattamento) che
viene imputata per il solo fatto di essere conseguenza del primo delitto. L’
unica differenza sta nella omogeneità esistente nel preterintenzionale tra
le due figure avvinte quasi da una progressione di lesività allo stesso
bene, non riscontrabile nei reati aggravati dall’evento. Anche qui si
possono ripetere le stesse tematiche relative alla rilevanza oggettiva o
“simil-soggettiva” dell’ulteriore evento. Né in modo diverso si affrontano
le tematiche relative all’articolo 586 del codice penale. La differenza
rispetto all’omicidio preterintenzionale sta nel fatto che l’evento morte
consegue alla violazione di ogni delitto doloso. Rispetto ai reati aggravati
dall’evento, nella cui categoria pur è stato immesso da qualche esponente
della dottrina, la differenza consiste nel trattamento sanzionatorio che
richiama per relationem la disciplina dell’omicidio colposo.

Posizione dello spacciatore in relazione alla morte del fruitore della dose
da lui alienata – In base a quanto detto è possibile ricostruire questa
tematica particolare. Innanzi tutto occorre tener conto della situazione
concreta: se il tossicodipendente sia consumatore abituale di quella dose o
meno, se quel giorno sia visibile in lui una situazione di particolare
malessere, se sia noto allo spacciatore che la qualità della droga non sia
buona; in alcuni di questi casi, sempre che ciò sia provato dall’accusa, è
ipotizzabile da parte sua una previsione dell’evento morte con accettazione
del rischio e un’imputazione per omicidio volontario. Fuori di questo caso,
fermo restando che lo spaccio di droga costituisce una figura di reato, la
morte del tossicodipendente gli è imputabile ex articolo 586 come
conseguenza causale del precedente delitto perpetrato sul mero nesso di
causalità, per chi ritenga che il titolo di imputazione per tale fattispecie
“de qua” sia meramente oggettivo. Per i fautori delle altre tesi occorrerà
invece compiere un giudizio sulla prevedibilità in concreto dell’evento
morte e ciò o sul piano del nesso di causalità, dichiarandolo non
sussistente ove essa manchi, o su quello che definiremo “simil soggettivo”,
ad exemplum di quanto previsto in tema di circostanze aggravanti successive,
con risultati non dissimili.

Vincenza Tempone

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