Fatto
B.M. e L.R.M., due medici in servizio presso l’Azienda USL di Latina, a causa della mancanza di personale sono costretti, per un periodo non breve, a turni di lavoro molto gravosi, in misura superiore al limite previsto dal contratto collettivo nazionale. I due lavoratori, lamentando l’insorgenza di una sindrome ansioso-depressiva causata dal sovraccarico di lavoro, fanno causa all’Azienda per ottenere il risarcimento del danno alla salute psico-fisica (danno biologico).
La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina, che non aveva ritenuto di accogliere il ricorso dei due medici, accerta l’inadempimento del datore di lavoro e condanna lo stesso al risarcimento del danno non patrimoniale (danno biologico) subito dai due sanitari, nella misura complessiva dell’8 % per postumi permanenti.
B.M. e L.R.M. impugnano avanti la Corte di Cassazione la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui non ha liquidato, oltre al danno alla salute psico-fisica causato da postumi di natura permanente (danno biologico), anche il danno morale e il danno esistenziale.
La decisione
La Suprema Corte, respinge il ricorso e conferma i seguenti principi di diritto:
– il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria e non la somma di singole voci di danno che il danneggiato può invocare individualmente con l’intento di aumentarne la quantificazione (Cass. n. 687/2014). E quindi:
-il danno biologico, inteso come lesione alla salute,
-il danno morale, cioè la sofferenza interiore,
-il danno dinamico-relazionale, definibile come esistenziale,
costituiscono secondo la giurisprudenza della Corte, componenti della voce “danno non patrimoniale” e danno luogo ad una valutazione globale e non per singole voci.
Il danneggiato che intenda ottenere la liquidazione del danno anche per le sofferenze morali o per le implicazioni sugli aspetti dinamico-relazionali della vita non deve richiedere una liquidazione separata delle singole voci ma provare tali danni in modo da consentire al giudice di liquidare complessivamente il danno non patrimoniale personalizzandolo al caso concreto.
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