L’art.106 del DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di Giustizia) prevede, in particolare nel processo penale, che il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non sia liquidato se le stesse siano dichiarate inammissibili. La ratio della norma è condivisa ed efficacemente spiegata dalla Corte Costituzionale la quale osservò che l’art. 106, D.P.R. 115/2002 mira a contemperare due distinti interessi; da un lato garantire a tutti i soggetti non abbienti il diritto di difesa, dall’altro, la necessità di contenimento della spesa pubblica evitando che siano liquidati compensi professionali per attività superflue e/o inutili ove l’esito di inammissibilità sia largamente prevedibile.
L’inammissibilità al gratuito patrocinio
Nel processo Tributario è statisticamente rilevante sia il fenomeno della concessione del gratuito patrocinio, sia la decisione di inammissibilità. Quest’ultima, in un processo di tipo impugnatorio sottoposto ad un rigido termine decadenziale, è accadimento certamente non raro poiché essa è, sovente, la naturale conseguenza del mancato rispetto del termine di decadenza dei 60 giorni posto dall’art. 21 del dlvo 546/1992 o dalla mancata prova del rispetto del termine quale ad es. dall’uso delle poste private per la spedizione del ricorso o altro ancora.
La norma di cui all’art. 106 è collocata nella parte III, titolo II, del DPR e, pertanto, in ossequio a quanto disposto dall’art.137, l’esclusione della liquidazione verso i difensori per ricorso inammissibile non era direttamente applicabile anche al processo tributario. L’art. 137, infatti, recita che “Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario e’ disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni del presente capo”.
Un’interpretazione sistematica avrebbe (forse) consentito l’impiego della esclusione di cui all’art.106, anche al processo tributario, anche prima della novella di cui si dirà a breve. In effetti la ratio della esclusione è, secondo le indicazione del citato Giudice delle leggi, perfettamente sussumibile anche nel processo tributario in quanto, come analogamente nel processo penale, vi è una parte pubblica che avanza una pretesa (di condanna) ed un difensore di un soggetto privato (che si oppone), privo del sufficiente reddito.
Si osservi (1) al proposito che già l’art.136 del D.P.R. 115/2002 prevede espressamente la revoca dell’ammissione al beneficio nel caso in cui l’interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Certamente se è vero che non tutte le inammissibilità sono scaturigine di colpa grave, parte di esse sono – a volte – diretto frutto di condotte connotate da colpa grave del difensore del ricorrente il quale potrebbe essere il materiale responsabile dei presupposti fattuali che determinano tale conclusione. E questo viepiù se la decisione di inammissibilità è conseguenza dell’applicazione di una giurisprudenza prevedibile, coesa e costante.
Tale lacuna è stata finalmente colmata dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (2) il quale all’art. 15, comma 1, introduce l’art.130 bis al T.U. spese di Giustizia. Tale norma inserisce anche nel processo civile – quando l’impugnazione, anche incidentale, sia dichiarata inammissibile – il divieto di liquidare il compenso al difensore. E’ chiaro che avendo collocato la norma nel Titolo IV del T.U. essa si riferisce espressamente al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario.
Inoltre la chiara indicazione del settore in cui la norma opera (processo civile) fa scattare la disposizione dell’art 1, comma 2, del D.Lgs. 546/92 rubricata “Gli organi della giurisdizione tributaria” la quale dispone: “I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”.
Problemi esegetici sono già all’orizzonte. Ed infatti per quanto concerne la decorrenza del nuovo art. 130 bis, né il decreto legge, né il T.U. forniscono chiari elementi interpretativi.
Utile potrebbe rivelarsi l’art.41 del decreto 20 luglio 2012, n. 140(3) il quale ci ricorda che “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”. Tale norma afferma un principio generale, in materia di compensi professionali, che si ritiene applicabile anche all’art. 130 bis.
La liquidazione successiva
Tuttavia cosa debba intendersi col termine liquidazione successiva non appare sempre agevole determinarsi(4) .
Le Sezioni Unite (5)- con una lettura dal condivisibile senso pragmatico – ritengono che l’articolo 41 debba essere letto nel senso che i nuovi parametri devono trovare applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore di una norma modificatrice che si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate (Cass. SS.UU. n. 17405/2012).
Il presupposto, quindi, per l’applicazione della novella risiederà nel fatto che, alla data della declaratoria di inammissibilità, il professionista non abbia ancora completato la propria prestazione professionale.
Quindi diretta applicazione dell’art.130bis per tutte le liquidazioni effettuate a partire dal 5.10.2018 se l’attività del difensore non sia stata ancora compiuta interamente, perché il processo ancora pendente dopo tale data. E questo anche se l’attività difensiva sia stata effettuata, in parte, in epoca precedente in cui l’art. 130 bis ancora non era ancora esistente, purché la dichiarazione di inammissibilità (che sugella la chiusura della fase processuale) sia successiva all’entrata in vigore del decreto legge.
Se, quindi, la dichiarazione di inammissibilità è inserita in sentenza ed è precedente al 5.10.2018, anche se il decreto di liquidazione delle spese di lite per il gratuito patrocinio venga emesso con altro atto, successivamente, quest’ultimo non potrà tenere conto della novella inserita nel decreto legge poiché le attività difensive si debbono ritenere concluse precedentemente.
La considerevole rilevanza statistica dei casi di inammissibilità (si ricorda, a mero titolo di esemplificativo esempio, tra i molti, l’art.18 dlvo 5461992, circa gli elementi del ricorso; l’art. 21 sul termine per presentare il ricorso; l’art.22 non conformità atto speditoatto depositato; l’art.22 sulla tempestiva costituzione in giudizio; la notifica a mezzo pec dell’atto prima dell’entrata in vigore del processo tributario telematico, ecc.ecc.), porterà nel breve termine le Commissione tributarie a cimentarsi sul tema della liquidazione delle spese per gratuito patrocinio proprio alla luce della modifica normativa posta dal nuovo art.130 bis T.U. spese di Giustizia e del generale principio ermeneutico posto dalle SS.UU. n. 17405/2012.
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Note
(1)Quale mera riflessione.
(2)DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. G.U. Serie Generale n.231 del 04-10-2018. Entrata in vigore 5.10.2018
(3)Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
(4)Per una rassegna delle varie problematiche si veda “La compensazione delle spese dopo la riforma del d.l. 132/2014”- Scuola Superiore della magistratura, Scandicci, 3-7 luglio 2017, www.scuolamagistratura.it
(5)Richiamate da adesiva Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 27 febbraio 2017, n. 4949
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