Ma spesso, i risparmiatori allo scadere del termine ultimo indicato dal contratto vedono deluse le proprie aspettative: non vengano pagati gli interessi corrispettivi nella misura indicata e accettata al momento dell’acquisto dei buoni.
Ciò accade, in particolare per i buoni fruttiferi emessi prima del 1986, giacchè Poste Italiane ridetermina il rimborso dovuto sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale 13 giugno 1986, che aveva dimezzato gli interessi dovuti per ragioni di assenza di attualità dei tassi.
Dalla differenza tra i tassi indicati sul buono fruttifero e quelli riconosciti da Poste Italiane alla scadenza dei predetti buoni nasce la diatriba tra risparmiatori e Poste Italiane che ha portato ad diverse pronunce sullo stesso argomento.
La giurisprudenza
La Suprema Corte, ritenendo di massima importanza il tema considerato i numerosi risparmiatori interessati, con la sentenza 31.08.2008, n.21543 ha rimesso alle sezione unite la questione affinché si pronunci definitamente sul punto.
In merito la Suprema Corte ha osservato che è vero che l’art. 173 cod. postale, comma 1, come sostenuto da Poste Italiane S.p.A., è chiaro “nell’attribuire al ministro competente un vero e proprio potere discrezionale di modifica unilaterale delle condizioni economiche dell’investimento di cui al buono”; ma sembra possibile ritenere che tale diritto possa essere esercitato solo se il risparmiatore al momento di sottoscrivere il buono è stato informato di tale possibile variazione giacché solo tale informativa gli avrebbe consentito di valutare consapevolmente le opportunità e i rischi dell’investimento. E ciò anche considerato che quell’informazione risulta essere l’unica via di tutela del risparmiatore, il sistema non prendendo in esame l’eventualità di un recesso del medesimo, con liquidazione anticipata dell’investimento al momento dell’effettivo esercizio del potere di riduzione dei tassi.
In attesa della pronuncia della Corte, è certamente opportuno per i possessori dei buoni fruttiferi, interrompere la prescrizione invitando formalmente Poste italiane a liquidare gli interessi così come concessi alla momento della stipula e riportati nella relativa tabella. Così facendo i risparmiatori evitano di incorrere in decadenze del diritto.
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