Sommario:
– nozioni informatiche di base
– ingresso dei documenti informatici nel giudizio (cartaceo) di cassazione
– produzioni a carico del ricorrente nel giudizio per cassazione
– forma del ricorso: “nativo digitale” o cartaceo ?
– la produzione del ricorso e della relazione di notifica – l’apertura di Cass. s.u. 22438/2018
– la produzione di copia autentica della decisione impugnata
– la produzione della relata di notifica a mezzo pec della decisione impugnata
– la produzione dei fascicoli di parte e di atti informatici del fascicolo d’ufficio
– conclusioni
Con la recentissima ordinanza interlocutoria n. 28844/2018, depositata il 09-11-2018, la sezione Sesta ha fatto incisivamente seguito – in materia di produzione, avanti la Corte di Cassazione, di copie analogiche (recte: cartacee(1) ) di documenti informatici – alla rivoluzionaria pronuncia delle Sezioni Unite n. 22438/2018, depositata il 24-09-2018(2).
Nozioni informatiche di base
Anche se ciò risulterà superfluo per molti, sembra opportuno ricordare il sistema normativo ed alcune nozioni riguardanti i documenti informatici.
Divenuto obbligatorio il deposito telematico degli atti processuali (con l’eccezione degli atti di costituzione delle parti) in tutti i giudizi civili innanzi ai Tribunali ed alle Corti d’Appello (rispettivamente dal 30-06-2014 e dal 30-06-2015), le sentenze del giudice e quasi tutti gli atti del giudizio civile sono costituiti da documenti informatici “nativi”: ossia redatti attraverso appositi programmi per elaboratore (a differenza dei documenti informatici costituiti dalla acquisizione – mediante scanner – di un documento cartaceo, dei quali costituiscono la c.d. “copia per immagine”).
Il C.A.D.(3) definisce il documento informatico come “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”: ma tale definizione, pur correttissima, merita qualche chiarimento per i non “addetti ai lavori”, relativo al documento più comune, ossia a quello “grafico”.
Nel classico documento “cartaceo”, utilizzato dall’uomo da alcuni millenni, la forma è costituita da un supporto di carta sul quale, mediante un processo di stampa o di scrittura realizzata a macchina od a penna, sono rappresentati dei caratteri grafici; mentre il contenuto è costituito dalla determinata sequenza di parole, intelligibile attraverso la lettura dello scritto.
Il documento informatico si distingue da quello cartaceo solo per la diversa forma: esso è infatti costituito da una precisa (immateriale) sequenza di bytes, la quale può essere registrata su un supporto (elettronico, magnetico, ecc.).
Mentre una sentenza cartacea esisterà in un unico originale, sottoscritto dall’organo giudicante e depositato presso la cancelleria, per la sentenza informatica – priva di materialità – non ha senso parlare di “originale”, bensì:
– di (infiniti) “duplicati informatici”, aventi la medesima forma e lo stesso contenuto (per come definiti dagli artt. 23 bis CAD e 5 del DPCM 13-11-2014, essi sono i documenti informatici aventi “la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine”), assolutamente indistinguibili dall’«originale» (o, per come sembra più corretto, dalla prima creazione del documento);
– di “copie informatiche” (aventi il medesimo contenuto, ossia la stessa identica sequenza di parole, corrispondente però ad una diversa sequenza di bytes);
– di “copie cartacee”, ottenute mediante trasferimento del suo testo su carta; evidenziandosi che, per aversi una copia fedele, non è necessario che l’aspetto grafico sia il medesimo.
Viceversa, i documenti cartacei, così come possono essere trascritti fedelmente (a penna od a macchina, od essere digitati sulla tastiera di un computer) possono essere convertiti:
– in copie per immagine (tipicamente: in formato PDF), in cui l’immagine del documento viene ricavata mediante uno “scanner” od anche con una fotocamera digitale, ovvero
– in copie informatiche (tipicamente: in formato .TXT, ma anche in formato .DOC o similari), mediante un software (detto OCR, dall’inglese optical character recognition) che rileva, dalla immagine del documento, i caratteri alfabetici che lo compongono, individuando per ciascun carattere il relativo codice ASCII (4).
Se le copie sono fedeli, hanno il medesimo contenuto dell’originale, indipendentemente dalla loro “forma”: allo stesso modo della sentenza vergata a mano, della quale il cancelliere, se richiesto, deve rilasciare copia leggibile dattiloscritta, che attesterà avere contenuto conforme all’originale (5).
In merito alle notifiche a mezzo della posta elettronica certificata, va ricordato:
– che con tale mezzo è possibile notificare sia citazioni e ricorsi, che provvedimenti (purché afferenti a procedimenti nei quali l’avvocato notificatore abbia una rituale procura);
– che una citazione o un ricorso destinati ad essere depositati telematicamente, in base alle regole tecniche, non possono essere costituiti da scansioni per immagine (PDF), bensì devono essere documenti “nativi”, ossia redatti con un programma elaboratore di testi (p.es. Word) e da questo esportati in formato PDF;
– che un documento può essere notificato a mezzo PEC in diverse forme: come “duplicato informatico”, come “copia informatica”, o anche come “copia informatica per immagine”;
– che l’avvocato notificatore, qualora l’atto da notificare non sia un proprio atto nativo (citazione o ricorso), nè il “duplicato informatico” di un provvedimento, deve attestare la conformità all’originale di quanto oggetto della notifica, mediante apposita asseverazione contenuta nella relata di notifica;
– che tutti tali documenti allegati al messaggio PEC di notifica (p.es. ricorso e relativa procura, ovvero sentenza od ordinanza, e relata di notifica) devono recare la sottoscrizione digitale del notificatore.
Pertanto – per quanto qui rileva – va evidenziato che, nel caso di notificazione di una sentenza, il destinatario della notifica riceve:
– un duplicato informatico della sentenza, che in quanto tale non necessita di alcuna attestazione di conformità, ovvero
– una copia della sentenza (normalmente, estratta dal fascicolo telematico ovvero allegata al messaggio PEC contenente la comunicazione di cancelleria), sottoscritta digitalmente dal notificatore, e da questo attestata conforme all’originale mediante asseverazione contenuta nella relata di notifica.
Ingresso dei documenti informatici nel giudizio (cartaceo) di Cassazione
E’ noto che, nel giudizio dinnanzi la Corte di Cassazione – laddove il PCT (6) non ha ancora fatto ingresso, con la conseguente impossibilità della Corte di acquisire documenti informatici – il deposito di tali documenti immateriali deve essere eseguito mediante la produzione di copie cartacee conformi degli stessi.
Tipicamente, la produzione di documenti informatici riguarda:
– i provvedimenti del Giudice, e gli atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice;
– i documenti probatori relativi alle notificazioni eseguite o ricevute a mezzo della posta elettronica certificata.
Nel primo caso (atti processuali) è certamente possibile richiedere alla cancelleria il rilascio di copia cartacea, dichiarata conforme, di un documento informatico del processo;
ma è pure possibile, a norma dell’art. 16 bis, co. 9 bis (introdotto dall’art. 52 del D.L. 90/2014), che la autenticità della copia cartacea, ricavata dal difensore, venga dallo stesso asseverata come conforme al documento informatico da lui estratto o dal fascicolo informatico o dalla relativa comunicazione di cancelleria:
«9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico (…)».
Nel secondo caso (notifiche PEC), occorre distinguere:
– la produzione della notifica eseguita dal difensore, ai sensi dell’art. 3 bis L. 53/1994, a mezzo della posta elettronica certificata, regolata dal successivo art. 9 co. 1 bis:
«1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3 bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’ articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»(7);
– la produzione della notifica ricevuta dal difensore a mezzo PEC ex art. 3 bis L. 53/1994, regolata dal successivo art. 9 co. 1 ter:
«1-ter. In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis».
Produzioni a carico del ricorrente nel giudizio per Cassazione
Nel giudizio avanti la Corte di Cassazione, per come previsto dall’art. 369 cpc, il ricorrente ha l’onere di produrre, entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione, in formato esclusivamente cartaceo:
1 – l’originale del ricorso;
2 – la relazione di notifica del ricorso (se eseguita a mezzo PEC);
2 – copia autentica della decisione impugnata;
3 – la relazione di notifica della decisione impugnata, qualora tale notificazione sia avvenuta;
4 – i fascicoli di parte, contenenti normalmente i documenti addotti, nei gradi di merito, a sostegno delle proprie domande ed eccezioni, nonchè eventuali copie cartacee di atti informatici contenuti nel fascicolo d’ufficio (p.es., ordinanze, consulenze, verbali di udienza).
Senonché, la copiosa (ed impietosa) giurisprudenza, formatasi negli ultimi due anni, ha colpito con la irrimediabile sanzione dell’improcedibilità numerosissimi ricorsi, nei quali tali adempimenti – relativi a documenti informatici – non sono stati ritenuti correttamente assolti.
Se è pacifico che la tempestiva produzione di una copia (ancorché non autentica) del ricorso e del provvedimento impugnato è comunque un presupposto indispensabile:
– si è discusso se la mancata produzione della attestazione di conformità del ricorso e del provvedimento impugnato determini irrimediabilmente la improcedibilità del ricorso, o se possa a ciò rimediare la mancata contestazione della controparte costituita, ovvero la successiva produzione della asseverazione;
– ancora, in alcuni casi estremi, si è affermato che la produzione di copia, ritualmente attestata conforme, del messaggio contenente la notificazione del provvedimento impugnato ai fini della decorrenza del termine breve (ed una sua copia, attestata dal notificante come conforme all’originale), assolva esclusivamente alla prova della notifica ai fini della verifica della tempestività del ricorso, ma non anche all’onere di produzione della copia autentica del provvedimento impugnato: occorrendo all’uopo un’ulteriore copia, estratta dal fascicolo telematico dal difensore del ricorrente, ed attestata conforme all’originale: giacché la copia autenticata dal notificante (ed allegata al messaggio PEC di notifica) non potrebbe essere a sua volta autenticata dal ricorrente, in quanto “copia di una copia”.
Forma del ricorso: ” Nativo digitale” o cartaceo?
Va preliminarmente ricordato che nel giudizio avanti la Corte di Cassazione il ricorso non è destinato ad essere prodotto telematicamente, non essendo (ancora) stato introdotto, in quella sede, il processo telematico;
ne consegue l’inapplicabilità della prescrizione (art. 12 specifiche tecniche di cui al provvedimento 16-04-2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia), secondo cui “L’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti: (…) c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini (…)”.
Il ricorso in Cassazione, quindi, dovrebbe essere (ancora) cartaceo, indipendentemente dal fatto che esso venga notificato a mezzo PEC (ciò che avverrà mediante trasmissione di una sua copia per immagine, completo di attestazione di conformità contenuta nella relazione di notifica).
La Corte Suprema non ha mai fatto questione su tale specifico punto: nei casi in cui il ricorso è stato redatto in formato “nativo” anziché cartaceo, la sua produzione in copia cartacea, purché corredata della prescritta attestazione di conformità all’originale documento informatico, è stata ritenuta ammissibile, come ricordato da Cass. S.U. 22438/2018, § 8:
«8. Giova riportare, in sintesi, i passaggi argomentativi dell’ordinanza n. 30918/2017, che segnano in modo chiaro i termini della questione e dell’attuale approdo della giurisprudenza di legittimità:
a) il processo telematico non è stato esteso al giudizio di cassazione, per cui il ricorso per cassazione può essere depositato nella cancelleria della Corte esclusivamente in modalità analogica (cartacea), sebbene ciò non escluda che il ricorrente possa notificare il ricorso (nativo analogico o nativo digitale; nella specie, trattasi di questa seconda ipotesi) con modalità telematiche; (…)».
La produzione del ricorso e della relazione di notifica CASS. S.U. 22438/2018
Insieme al ricorso, occorre depositare la relata di notifica dello stesso: la quale, nel caso di notifica a mezzo PEC, è costituita da due documenti informatici, ossia dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata, che – in Cassazione – possono depositarsi solo in copia cartacea, attestata conforme agli originali.
A proposito di tali adempimenti, la citata Cass. S.U. 22438/2018 ha rivoluzionato la materia: affermando che, ove il ricorrente produca copia del ricorso e dei messaggi di notifica senza la rituale attestazione di conformità, la improcedibilità del ricorso non dovrà essere dichiarata:
– qualora la copia attestata conforme del ricorso venga depositata dal controricorrente (anche tardivamente costituitosi), ovvero
– quando l’intimato, costituendosi, ometta di disconoscere la conformità all’originale della copia del ricorso e – ai fini della tempestività dell’impugnazione – le copie dei messaggi PEC relativi alla sua notifica,
– quando il ricorrente, non essendosi verificata la costituzione dell’intimato (o di uno solo degli intimati), ovvero in presenza di disconoscimento da parte del controricorrente, provveda ad integrare la propria produzione con le prescritte attestazioni di conformità ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio.
A seguito di tale pronuncia, dovrebbe ritenersi superato il precedente orientamento, più volte reiterato (perfino successivamente alla citata Cass. S.U. 22438/2018) dalle sezioni semplici, secondo cui la produzione di copie non asseverate conformi, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, non poteva essere sanata nè dalla mancata contestazione del controricorrente, nè da una tardiva integrazione.
Purtroppo, l’apertura delle Sezioni Unite si ferma a tale argomento, ritenuto espressamente distinto da quello della produzione della decisione impugnata, senza peraltro chiarire le differenze tra le due ipotesi:
“10. – E’ opportuno premettere che non viene qui in discussione la diversa questione della improcedibilità dell’impugnazione in difetto di attestazione di conformità della copia analogica della sentenza notificata con modalità telematiche, di cui all’arresto dell’ordinanza n. 30765 del 22 dicembre 2017 della Sesta Sezione (anche in tale occasione nella composizione stabilita dal par. 4.2. delle tabelle della Corte di Cassazione). Sebbene possano ravvisarsi punti di contatto, trattasi di fattispecie differente da quella in esame”.
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La produzione di copia autentica della decisione impugnata
L’ordinanza 28844/2018 individua – per prima, a quanto sembra – una nuova possibile ragione di improcedibilità.
Premettendo (§ 5) che, finora, la Corte Suprema ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’assolvimento dell’onere di cui all’art. 369 co. 2, n. 2 c.p.c., la produzione di copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, comprensivo della relazione di notifica e del provvedimento impugnato ad esso allegati, attestata conforme ai sensi di legge;
ritenendo inapplicabili alla fattispecie i principi affermati dal Cass. S.U. 22438/2018, in quanto la copia autentica della decisione impugnata non è richiesta ai fini dell’accertamento di un fatto processuale (a differenza del ricorso, o delle relazioni di notifica, la cui autenticità – a condizione che una copia informe sia stata depositata tempestivamente – ben può essere asseverata “ora per allora”, o derivare dalla mancata contestazione della controparte), bensì quale documentazione – in termini di certezza giuridica – dell’oggetto dell’impugnazione, da assolversi in un termine perentorio;
analizzando diffusamente (insomma) i motivi per cui le Sezioni Unite dovrebbero rispondere negativamente al quesito posto, l’ordinanza rimette gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, formulando il seguente quesito di diritto (il primo dei tre enunciati a pag. 14/15 dell’ordinanza):
«se in mancanza del deposito della copia autentica della sentenza, da parte del ricorrente o dello stesso controricorrente, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il deposito in cancelleria nel suddetto termine di copia analogica della sentenza notificata telematicamente, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, comporti l’improcedibilità del ricorso anche se il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificato o intervenga l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio».
L’ordinanza in esame non si limita a ciò: giacché contesta anche – in sostanza – un ritorno all’orientamento espresso, una sola volta, da Cass. 26520/2017 (prontamente smentita da Cass. 30765/2017 e mai, successivamente, imitata), la equipollenza tra la copia notificata digitalmente (ed all’uopo dichiarata conforme dall’avvocato notificatore), e la prescritta copia conforme, da depositarsi entro il breve termine di cui all’art. 369 cpc.
Secondo quella sentenza, infatti, non è sufficiente il deposito di copia del messaggio PEC relativo alla notifica, ancorché ritualmente attestata conforme, perché tale adempimento attesta bensì la data della notificazione, ma non integra il deposito di una copia conforme del provvedimento impugnato;
ciò in quanto il difensore destinatario della notifica attesterebbe, in tal modo la conformità della copia alla copia a sua volta autenticata dal notificante, mentre il suo potere certificativo gli consente di attestare la conformità di una copia cartacea di una sentenza formata digitalmente soltanto estraendola dal fascicolo telematico e non anche prelevandola dal messaggio di notifica inviatogli dal difensore avversario:
«Se il difensore apponesse l’attestazione di conformità sulla copia del provvedimento che gli è stata notificata, anziché sull’originale scaricato dal PCT, egli attesterebbe la conformità di una “copia della copia”, anziché della copia estratta direttamente dall’originale».
A ciò conseguirebbe un duplice onere:
– quello di depositare, ma ai soli fini della prova della data di notifica della decisione (ai fini della decorrenza del termine breve), copia attestata conforme del messaggio PEC ricevuto e dei suoi allegati;
– quello di depositare anche, quale documento imposto dall’art. 369, copia autentica della decisione impugnata, mediante estrazione di una copia dal fascicolo informatico (ma anche, – dovrebbe aggiungersi – dalla relativa comunicazione di cancelleria) ed attestazione di conformità della copia all’originale.
Tale orientamento viene giustificato dall’ordinanza 28844/2018 in esame, secondo la quale:
«La differenza fra fatto processuale (da accertare) e documento (in copia autentica) trova la propria ratio nella circostanza che, presupponendo il (mancato) disconoscimento la disponibilità dell’effetto del (mancato) disconoscimento medesimo, quest’ultimo è configurabile solo con riferimento alla notificazione perché la conformità all’originale riguarda in tal caso l’atto destinato alla parte cui viene riconosciuto il potere di disconoscere o non disconoscere.
Tale disponibilità non è configurabile con riferimento alla sentenza, la cui verifica di autenticità, diversamente dalla relazione di notificazione, non può essere rimessa alla parte mediante il mancato disconoscimento, non ricorrendo la caratteristica della destinazione dell’atto alla parte, la quale giustifica l’effetto riconducibile al mancato disconoscimento. Con riferimento alla sentenza si tratta più propriamente dell’oggetto del ricorso per cassazione e del sindacato per tale via della Corte di Cassazione, oggetto che dovrebbe intendersi sottratto alla dinamica degli effetti del mancato disconoscimento rimesso alla volontà della parte processuale e che deve pertanto intendersi presente nel processo nella sua entità obiettiva, quale risulta dalla copia autentica».
La citata ordinanza n. 28844/2018, pertanto, formula un ulteriore quesito di diritto (il terzo dei tre enunciati a pag. 14/15 dell’ordinanza):
«se ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito della copia autentica della decisione notificata telematicamente nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, sia sufficiente per il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), ed attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, o sia necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta direttamente dal fascicolo informatico».
Va rilevato che – ancora una volta – le questioni inerenti all’informatica vengono talvolta affrontate dalla giurisprudenza senza approfondire le relative nozioni, necessariamente tecniche ed extragiuridiche.
L’ordinanza n. 28844/2018 (come molte altre decisioni della Corte Suprema), infatti, dimostra di non conoscere una diversa possibilità, assai frequente:
– che cioè la notifica a mezzo PEC della decisione impugnata non abbia avuto ad oggetto una “copia informatica” asseverata conforme all’originale, bensì un “duplicato informatico” che – come detto – avendo contenuto e forma identici a quello dell’originale (stante la medesima sequenza di bytes che lo compongono) costituisce null’altro che un (altro) originale, e non necessita quindi di alcuna attestazione di conformità;
– che quindi l’avvocato destinatario della notificazione venga in possesso non già di una copia (informatica) asseverata conforme dall’avvocato notificatore, bensì di un vero e proprio originale;
– e che conseguentemente, trasferendo su carta tale documento informatico “originale”, egli attesti la conformità della copia cartacea al “duplicato informatico”, ossia all’originale documento informatico e non già alla copia di una copia.
Dimostra – anche – un persistente formalismo: superabile ove si consideri che gli artt. 9 co. 1 bis e co. 1 ter della L. 53/1994 prescrive le modalità del “deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’art. 3 bis”, da eseguirsi mediante il deposito di “copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata”, ed attestazione di conformità della copia non già al documento “originale”, bensì al documento informatico.
La produzione della copia della relazione di notifica a mezzo pec della decisione impugnata
Su tale punto, la giurisprudenza della Corte Suprema è stata sempre impietosa: dichiarando la improcedibilità ogni qualvolta il ricorrente – pur avendo ammesso, con valore confessorio, l’avvenuta notificazione della decisione ai fini della decorrenza del termine breve – non abbia proceduto al deposito della (copia cartacea) della relazione di notifica (recte: del messaggio PEC relativo alla notifica), corredata della prescritta attestazione di conformità.
L’ordinanza n. 28844/2018, pur rilevando che il ricorso al suo esame era stato comunque proposto nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata, e ritenendo quindi superata la c.d. prova positiva di resistenza (e la conseguente irrilevanza della mancata prova della notifica del provvedimento impugnato), ha voluto sottolineare una questione estranea al giudizio ad essa sottoposto.
Argomentando, cioè, sul fatto che la produzione della relazione di notifica viene richiesta come prova di un fatto processuale (a differenza della copia della decisione impugnata, richiesta come documento), e ritenendo perciò perfettamente ammissibile la tardiva produzione “ora per allora” della necessaria attestazione di conformità (che S.U. 22438/2018 ha ammesso solo riguardo alla asseverazione del ricorso), ha demandato alle Sezioni Unite la risoluzione del seguente quesito (il secondo dei tre enunciati a pag. 14/15 dell’ordinanza):
«se il deposito in cancelleria nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso di copia analogica della relazione di notifica telematica della sentenza, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, comporti l’improcedibilità del ricorso anche se il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia informale della relazione di notificazione o intervenga l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio».
La produzione dei fascicoli di parte e di atti informatici del fascicolo d’ufficio
Laddove i giudizi di merito si siano svolti con modalità telematiche, gli atti e i documenti dei fascicoli di parte saranno (con la sola eccezione di quelli eventualmente depositati al momento della costituzione in giudizio) in formato telematico.
Non potendosi (ancora) depositare nel giudizio di Cassazione i documenti informatici, occorrerà anche per tali atti e documenti:
– estrarre i relativi documenti informatici dai fascicoli telematici;
– stamparli su carta;
– apporre, sulle copie cartacee, l’asseverazione di conformità ai rispettivi documenti informatici.
Qualora il difensore nominato per il giudizio in cassazione non abbia curato i precedenti gradi di giudizio, l’attività di estrazione e asseverazione potrà essere eseguita:
– o dal difensore costituito nel giudizio di merito;
– ovvero dall’avvocato nominato per il giudizio in Cassazione, che potrà accedervi (giustificatamente) richiedendo la visibilità temporanea del fascicolo di merito in virtù della procura ricevuta e della necessità di estrazione dei documenti informatici.
Conclusioni
In conclusione, auspichiamo che le Sezioni Unite chiariscano gli equivoci sopra evidenziati, in nome dei medesimi principi salvifici adottati con la decisione n. 22438/2018, e che comunque gli avvocati curino con attenzione la formazione dei propri fascicoli innanzi alla Suprema Corte.
Note
(1)le norme parlano, con termine “moderno” ma improprio, di «copie su supporto analogico di documento informatico», mutuando l’aggettivo “analogico”, contrapposto a “digitale” (ossia basato su cifre numeriche, in inglese digits), dal linguaggio della scienza elettronica, ove però esso qualifica gli strumenti che forniscono l’indicazione di una grandezza mediante la rappresentazione di qualcosa di diverso da una cifra numerica, ossia tramite una “analogia”: com’è il caso del classico tachimetro delle automobili, in cui l’aumento della velocità viene rappresentato dalla rotazione in senso orario della lancetta su un quadrante graduato; l’aggettivo “analogico” è quindi del tutto inappropriato.
(2)v. F. Isola, Notifica a mezzo posta elettronica e ricorso in Cassazione, fra conferme e incoerenze della Corte (commento a Cass. S.U. 22438/2018 del 24-09-2019), su http://www.francescoisola.it/commento_a_SU_22438.html, pubblicato su Diritto.it il 24-10-2018 (vedi)
(3)C.A.D. – codice dell’amministrazione digitale, introdotto con D.Lgs. 07-03-2005 n. 82
(4)ASCII (acronimo di American Standard Code for Information Interchange, Codice Standard Americano per lo Scambio di Informazioni) è un codice per la codifica di caratteri alfanumerici in base al quale a ciascuna lettera o numero corrisponde un determinato byte, ossia un “numero” informatico.
(5)cfr. Cass.19831/2018, Cass.18663/2016.
(6)P.C.T. – processo civile telematico
(7)appare importante sottolineare:
– che tale modalità riguarda il deposito dell’atto notificato, equivalendo al deposito cartaceo dell’atto ricevuto con una notifica tradizionale;
– che la asseverazione non riguarda la conformità tra “originale” e copie, ma tra messaggi di PEC di notifica e le loro copie.
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