Il principio di vulnerabilità

Redazione 21/11/18
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Il riferimento a una posizione di vulnerabilità si ricollega ad una situazione nella quale la persona coinvolta: la vittima, non ha reale e accettabile alternativa, se non quella di soggiacere all’abuso del quale è vittima.

Il bene giuridico tutelato

Il bene giuridico tutelato nel libro II del codice penale è la libertà di autodeterminarsi, anche in funzione al corretto sviluppo della personalità e più precisamente il diritto a non subire limitazione nelle manifestazioni più intense di autonomia individuale. Originariamente erano incriminati fatti che annullano completamente la personalità del soggetto passivo.

Con l’entrata in vigore della legge n. 269/1998 e 38 del 2006 l’elenco dei reati è stato ampliato, introducendosi le figure di prostituzione, pornografia minorile e turismo sessuali in danno ai minori.

Complementare a tale categoria di reati è quella contemplata dalla sezione II (delitti contro la libertà personale) e, in particolare, quella dei delitti sessuali che dopo la riforma della legge n. 66/1996 proteggono la libertà sessuale dell’individuo da ogni forma di violenza o abuso.

L’inquadramento giuridico

La estrema variabilità della nozione impone l’individuazione di due aspetti caratterizzanti:

-l’aspetto oggettivo: in cui la vulnerabilità è connessa al tipo di crimine tout court, ossia alle modalità di azione criminosa e all’appartenenza dell’autore ad un gruppo criminale organizzato, ovvero è connessa al crimine nella sua caratteristica di lesione a un bene particolarmente sensibile, quale la libertà sessuale.

-dall’altro prevale una considerazione esclusivamente soggettiva, in cui la vittima risulta vulnerabile in quanto tale ( ad es. minore, anziano, donna e straniero o uomini ridotti in schiavitù.

Questa sensibilizzazione è assunta anche nel processo penale, difatti ad esempio nel caso in cui la vittima risulti essere un minore, vi è l’obbligo di celebrare il dibattimento ” a porte chiuse”; ricorre la possibilità di adottare particolari tutele per porre un filtro durante l’escussione ex. art. 498 ter c.p.p.

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