Nella competizione elettorale per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ai sensi dell’articolo 28 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali” il candidato alla carica di sindaco deve obbligatoriamente essere associato ad un contrassegno di lista.
Le elezioni
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai sensi dell’articolo 32 del succitato d.P.R., il candidato sindaco dovrà essere abbinato al contrassegno o ai contrassegni delle liste collegate.
La descrizione del contrassegno, da riportare sia nell’atto principale che nell’atto separato, deve essere analitica, con la specificazione anche i colori, per consentire di identificare in maniera certa la lista, senza possibilità di confusione con altre liste presentate per la stessa consultazione.
In sede di presentazione delle liste gli adempimenti formali richiesti nelle succitate norme, “hanno carattere sostanziale e non ammettono equipollenti, in quanto strettamente funzionali ad assicurare la certa direzione delle manifestazioni di volontà espresse dai sottoscrittori: nel quadro dei predetti requisiti sostanziali è da comprendere il simbolo recante la raffigurazione del contrassegno della lista perché diretto, insieme alle altre indicazioni, a garantire che i presentatore che sottoscrivano percepiscano immediatamente i soggetti (sindaco e candidati al consiglio comunale) che partecipano alla competizione tramite le liste da loro sottoscritte. La raffigurazione del simbolo che rappresenta l’elemento più vistoso, apposto sulla prima pagina del modulo, non può essere sostituita dalla sua descrizione – anche ivi contenuta – a sensi dell’art. 28 d.P.R. n. 570/60. Nel bilanciamento degli interessi alla massima partecipazione e alla consapevolezza dei presentatori delle liste, è quest’ultimo a prevalere, a garanzia degli elettori che gli organi rappresentativi dell’ente locale siano effettiva manifestazione della loro volontà” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 14 novembre 2006, n. 6683).
La legge non prescrive alcuna tassativa modalità di riproduzione del simbolo sul modulo di presentazione, ma richiede che il contrassegno sia figurato in modo reale e visibile.
I contrassegni sulle schede
Ad evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, il Ministero dell’interno suggerisce, ai presentatori delle liste, che questi siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse e rispettivamente circoscritti da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione), giusto articolo 1-bis del d.l. 27 gennaio 2009, n. 3 “Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie”: con tale modalità, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di avere esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno prescelto. Il summenzionato d.l. n. 3/2009 non disciplina, però, la dimensione del contrassegno nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. In proposito, comunque il Ministero dell’interno nelle Pubblicazione n. 1 “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature”, edizione 2018, ha chiarito che la disposizione si applica, per uniformità, anche all’elezione del sindaco e del consiglio comunale in quei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
Inoltre eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare anch’esse circoscritte dal cerchio.
(continua a leggere…)
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