Può essere dichiarata inammissibile de plano l’appello avverso una misura interdittiva

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(Annullamento con rinvio)

(Normativa di riferimento: D.lgs. 8/06/2001, n. 231, art. 17)

Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Il Tribunale del riesame di Roma con l’ordinanza indicata in epigrafe dichiarava inammissibile, inaudita altera parte, per carenza di interesse all’impugnazione, l’appello proposto dal procuratore speciale della R. G. s.p.a. avverso l’ordinanza con la quale, in data 31 maggio 2017, era stata applicata alla predetta società la misura cautelare del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per il periodo di un anno.

In particolare, il Tribunale dichiarava inammissibile l’appello, in considerazione dell’intervenuta revoca della misura cautelare interdittiva, disposta dal Tribunale di Roma, sezione feriale, in data 1 agosto 2017, con provvedimento reso ai sensi degli artt. 17 e 49, comma 4, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame proponeva ricorso per cassazione la società R. G. s.p.a, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 127, comma 9, cod. proc. pen.

Nel ricorso si evidenziava come la revoca della misura interdittiva fosse intervenuta dopo la proposizione dell’appello cautelare, di talché il Tribunale avrebbe dovuto celebrare l’udienza camerale nel contradditorio delle parti e valutare l’originaria sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.

Al riguardo, l’esponente rilevava come la società, al fine di ottenere la sospensione della misura interdittiva, avesse dovuto elaborare e dare attuazione ad un piano strategico e depositare rilevanti somme di denaro in favore di Consip e del Fondo unico per la giustizia e che il Tribunale di Roma, sezione feriale, dal canto suo, aveva disposto la revoca della misura interdittiva sulla base della verifica degli adempimenti ex art. 17 d.lgs. 231 del 2001 citato, senza valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti l’adozione della misura cautelare; che nel corso del procedimento la società ha contestato sia l’originaria sussistenza dei gravi indizi dell’illecito amministrativo sia il pericolo di recidiva; che la permanenza dell’interesse ad impugnare è resa ancor più concreta dalla entità delle cauzioni e delle ulteriori somme versate, al fine di dimostrare l’insussistenza del profitto. L’esponente osservava altresì che l’annullamento del provvedimento cautelare genetico determinerebbe per la società la possibilità di ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato.

Con successiva memoria contenente motivi aggiunti, la società ricorrente evidenziava plurime ulteriori ragioni di ordine sostanziale sottese all’interesse all’annullamento ex tunc del provvedimento interdittivo, anche in riferimento alla stessa configurabilità delle ipotesi di corruzione contestate ad A. R., quale autore del reato presupposto facendosi altresì presente che, con l’atto di appello, era stata dedotta l’originaria insussistenza dei gravi indizi dell’illecito amministrativo, in riferimento alla contestazione che era stata formulata sul presupposto della commissione del reato ex artt. 321, 318 e 319, cod. pen., da parte di A. R., nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica gestite da Consip spa, procedure alle quali aveva preso parte la stessa R. G. s.p.a. e osservandosi al contempo che, in base ai rinvii contenuti nell’art. 52 d.lgs. n. 231 del 2001, nel procedimento di impugnazione delle misure cautelari a carico degli enti si osservano le forme stabilite dall’art. 127 cod. proc. pen., con fissazione dell’udienza camerale, salvo il caso di inammissibilità originaria dell’impugnazione.

La questione prospettata nell’ordinanza di rimessione

Con ordinanza del 19 gennaio 2018 la Sesta Sezione penale rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite.
La Sezione rimettente osservava al riguardo che, sulla questione relativa alla censurata assenza di contradditorio con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione pronunciata inaudita altera parte, vi fosse un risalente contrasto giurisprudenziale.

Nell’ordinanza si evidenziava difatti che, ad un orientamento che privilegia l’utilizzo della forma procedimentale semplificata, ex art. 127, comma 9, cod. proc. pen. per la dichiarazione di inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento, si contrapponeva l’indirizzo in base al quale la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di riesame di una misura cautelare reale deve essere pronunciata all’esito di udienza camerale partecipata, secondo quanto stabilito dall’art. 111, secondo comma, Cost..

La Sesta Sezione considerava oltre tutto che, secondo la costante linea interpretativa della Corte regolatrice, la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione non deve scaturire necessariamente da una procedura caratterizzata dal rispetto delle forme partecipative di cui all’art. 127 cod. proc. pen.; che l’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., norma generale in tema di inammissibilità dell’impugnazione, si limita a disporre che il giudice provveda con ordinanza, senza richiamare le previsioni dell’art. 127 cod. proc. pen.; e che il sistema contempla schemi procedimentali atipici, nell’ambito dei quali è autorizzata l’adozione di provvedimenti de plano.
Nell’ordinanza di rimessione si precisava come si trattasse di soluzioni coerenti con le garanzie convenzionali sul diritto di accesso ad un tribunale, ex art. 6, par. 1, CEDU.

La Sezione rimettente osservava oltre a ciò che il rapporto processuale di impugnazione non risulta impermeabile rispetto agli eventi verificatisi medio tempore; e che l’interesse all’impugnazione richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve persistere al momento della decisione secondo una valutazione che ponga in comparazione dati processuali concretamente individuabili, quali il provvedimento impugnato e quello che il giudice ad quem potrebbe emanare a seguito dell’accoglimento dell’impugnazione evidenziandosi inoltre che, in base al nuovo comma 5-bis, dell’art. 610, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la Suprema Corte può dichiarare senza formalità di procedura determinate cause di inammissibilità, in linea di continuità con l’orientamento interpretativo che distingue le categorie di inammissibilità ed i corrispondenti meccanismi di rilevazione.

A tale riguardo, si considerava come il predetto paradigma discretivo dovesse ritenersi applicabile nei procedimenti, principali o incidentali, anche di merito; con la precisazione che la carenza di interesse all’impugnazione non rientra tra le cause di inammissibilità di immediata rilevazione, secondo la stessa classificazione riveniente dal richiamato dettato codicistico.

Ancora. Nell’ordinanza si osservava che, secondo il rinvio operato dall’art. 52, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 231 del 2001, il sistema delle impugnazioni delle misure cautelari a carico degli enti collettivi prevede esclusivamente la possibilità di proporre appello e ricorso per cassazione, secondo le disposizioni di cui agli artt. 322-bis, commi 1-bis e 2, e 325 cod. proc. pen. con la conseguenza che risultava essere applicabile il modello procedimentale delineato dall’art. 127 cod. proc. pen., nell’ambito del quale è prevista, al comma 9, la dichiarazione di inammissibilità “anche senza formalità”.

Si sottolineava, inoltre, come il procedimento applicativo di misure cautelari reali (art. 47, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001) fosse caratterizzato da un contraddittorio anticipato, rispetto all’adozione della misura e che il sistema prevede che la società possa avanzare istanza di sospensione della misura interdittiva (art. 49), per porre in essere le attività riparatorie cui viene condizionata l’esclusione delle sanzioni a norma dell’art. 17, d.lgs. cit..

Si rilevava, altresì, come il giudice della cautela avesse disposto la revoca della misura, a fronte della efficace attuazione del programma di riparazione (ai sensi dell’art. 49, comma 4, d.lgs. n. 231 del 2001) evidenziandosi al contempo che il tenore dell’art. 50, comma 1, d.lgs. n. 231 induceva a ritenere che il legislatore avesse individuato, quali ipotesi di revoca delle misure cautelari applicate agli enti collettivi, la mancanza – anche sopravvenuta – delle condizioni di applicabilità ex art. 45.

La Sezione rimettente considerava, infine, come le ipotesi di revoca previste dall’art. 50 d.lgs. n. 231 del 2001 potessero essere adottate de plano, se pure il vaglio delibativo in ordine alla ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 17 cit. impone la verifica dell’effettivo adempimento delle condotte riparatorie da parte dell’ente nonché che può persistere l’interesse in capo alla società a coltivare l’appello cautelare, anche in presenza della intervenuta revoca della misura, sia al fine di verificare l’originaria legittimità del provvedimento, sia in considerazione della perduranza di effetti incidenti sulla posizione dell’ente, quali il mantenimento delle cauzioni o la verifica della restituzione delle somme versate per l’ottenimento della sospensione della misura interdittiva.

Le altre argomentazioni sostenute dalle parti

In data 20 settembre 2018 il ricorrente depositava una memoria difensiva.
Una volta richiamati i tratti dell’intera vicenda cautelare, la ricorrente si soffermava sulla disciplina dettata dal decreto legislativo n. 231 del 2001, rispetto all’applicazione delle misure interdittive osservando che il contrasto giurisprudenziale, richiamato nell’ordinanza di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, risultasse in realtà apparente, in quanto le Sezioni Unite avevano già chiarito che, anche in caso di revoca del provvedimento impugnato, può persistere l’interesse alla decisione al fine di verificare la fondatezza dei motivi sulla mancanza originaria delle condizioni legittimanti il provvedimento medesimo e, a sostegno di siffatto assunto, si richiamava pure la recente riforma dell’art. 610 cod. proc. pen., con l’introduzione del comma 5-bis.
Con specifico riferimento al sistema delle impugnazioni delle misure cautelari disciplinato dal decreto legislativo n. 231 del 2001, la parte rilevava anche che, in caso di revoca della misura per insussistenza delle condizioni di applicazione ex art. 45 d.lgs. n. 231 del 2001, il giudice dell’impugnazione è chiamato ad una valutazione sulla legittimità della misura cautelare rilevandosi, inoltre, che il Tribunale, nel caso di specie, non poteva dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione con provvedimento de plano.

Richiamato il pronunciamento delle Sezioni Unite sull’ambito applicativo dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., a seguito delle modifiche introdotte dalla novella del 2017, la parte chiedeva pertanto l’annullamento senza rinvio del provvedimento e l’accoglimento ad opera del Supremo Consesso dei motivi di censura già affidati all’atto di appello cautelare, richiamati in questa stessa memoria.

Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, prima di decidere il caso in questione, perimetravano la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale nel seguente modo: “se l’appello avverso un’ordinanza applicativa di una misura interdittiva disposta a carico di una società possa essere dichiarato inammissibile anche senza formalità, ex art. 127, comma 9, cod. proc. pen., dal tribunale che ritenga la sopravvenuta mancanza di interesse a seguito della revoca della misura stessa”.
Posto ciò, gli ermellini evidenziavano che la verifica circa la persistenza, in capo alla società appellante, dell’interesse all’impugnazione richiesto dalla generale previsione di cui all’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., a fronte della intervenuta revoca della misura cautelare oggetto di impugnazione, imponesse di esaminare il procedimento applicativo delle misure cautelari interdittive a carico degli enti collettivi, delineato dagli artt. 17 e 49 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 dato che, dall’analisi degli effetti sortiti nella sfera dell’ente dallo specifico provvedimento di revoca di cui si tratta, la Corte ne faceva discendere le ulteriori valutazioni sulla perduranza, o meno, dell’interesse all’impugnazione in sede di appello cautelare e sulle forme procedimentali con le quali l’eventuale declaratoria di inammissibilità avrebbe dovuto essere pronunciata alla luce dei generali principi che presiedono alla rilevazione delle cause di inammissibilità dell’impugnazione.

Premesso ciò, i giudici di Piazza Cavour mettevano in risalto – una volta dedotto che, ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo n. 231 del 2001, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono elementi fondati e specifici dai quali desumere il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può chiedere che all’ente venga applicata quale misura cautelare una delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, d.lgs. cit., e cioè l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione di autorizzazione o licenze; il divieto di contrattare con la P.A.; l’esclusione da agevolazione e finanziamenti pubblici ed il divieto di pubblicizzare beni e servizi – che il procedimento applicativo di misure cautelari nei confronti degli enti è caratterizzato da un contraddittorio anticipato, rispetto all’adozione della misura atteso che l’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 231/2001 stabilisce che «se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all’ente e ai difensori. L’ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta del pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa di fonda» e, pertanto, osserva sempre la Corte, la misura cautelare interdittiva non è disposta con decisione de plano, giacché il provvedimento impositivo fa seguito alla celebrazione di un’apposita udienza, ove la persona giuridica, nel contraddittorio delle parti, può sia difendersi dall’accusa, sia offrire al giudice indicazioni sull’assetto organizzativo dell’ente o altro.

Tal che se ne faceva derivare come, rispetto a tale impianto normativo, caratterizzato dall’apertura anticipata del contraddittorio in funzione dialogica con l’ente destinatario della misura, il sistema prevede che la società possa avanzare istanza di sospensione della misura interdittiva (art. 49), rendendosi disponibile all’adozione di condotte riparatorie ed il giudice della cautela, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione e dispone la sospensione della misura indicando il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie, di cui all’art. 17 del d.lgs. citato e dunque, alla luce di ciò, se la società adempie tempestivamente ed in modo corretto, il giudice, verificata l’efficace attuazione del programma di riparazione, dispone la revoca della misura (ai sensi dell’art. 49, comma 4, d.lgs. n. 231 del 2001).

Rilevato ciò, si evidenziava al contempo che l’art. 50, comma 1, d.lgs. n. 231/2001 prevede analogamente che la revoca delle misure cautelari possa conseguire nel caso in cui risulti la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei presupposti applicativi oltre che nel caso di avvenuta esecuzione delle condotte riparatorie facendosi altresì presente che, al riguardo, la giurisprudenza aveva affermato che la cessazione del rischio di recidiva, rilevante per l’applicazione di una misura cautelare, può essere determinata non solo dall’attuazione delle attività riparatorie previste dall’art. 17 cit., ma anche da comportamenti di altro tipo atteso quanto indicato dall’art. 50, comma 1, del testo normativo in esame che, ai fini della revoca dei provvedimenti cautelari, pone in alternativa la ricorrenza delle ipotesi ex art. 17 alla mancanza sopravvenuta delle condizioni di applicabilità previste dall’art. 45 del medesimo decreto (Sez. 6, n. 18634 del 5/05/2015, omissis, Rv. 263950; in senso conforme Sez. 6, n. 18635 del 5/05/2015, omissis, Rv. 269496).

Per quanto invece concerne il sistema delle impugnazioni delle richiamate misure cautelari a carico degli enti, si notava che l’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 231/2001 prevede unicamente la possibilità di proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia (escludendo l’istituto del riesame); la norma prescrive l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 322-bis, commi 1-bis e 2, cod. proc. pen. mentre il comma 2, dell’art. 52, cit., stabilisce che contro il provvedimento emesso ai sensi del comma 1, può essere proposto ricorso per cassazione secondo la disciplina di cui all’art. 325 cod. proc. pen.

In virtù di quanto previsto da tali norme di legge, si osservava pertanto che, per quanto attiene il procedimento di appello delle misure interdittive che, per effetto dei richiamati rinvii, trovano applicazione le disposizioni codicistiche che regolano l’appello in materia di misure cautelari reali, compreso l’art. 127, comma 9, cod. proc. pen., ove è prevista la dichiarazione di inammissibilità “anche senza formalità“, ossia la disposizione che aveva originato il contrasto interpretativo ricordato dalla Sezione rimettente.

Venendo viceversa a trattare le esigenze cautelari, si faceva presente come, nell’ambito del sistema cautelare delineato dal decreto legislativo n. 231 del 2001, non venissero altrimenti in rilievo le esigenze cautelari date dal pericolo di fuga o dal rischio di inquinamento probatorio tanto è vero che, secondo il quadro normativo ora richiamato, le misure di cautela da adottare nei confronti dell’ente non hanno la natura di atto a sorpresa, che caratterizza l’adozione delle misure cautelari personali, ove l’apertura del contraddittorio è successiva all’esecuzione del provvedimento (nell’impianto codicistico, soltanto qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio richiede il previo interrogatorio dell’indagato, ex art. 289, comma 2, cod. proc. pen.).

Da ciò si giungeva a rilevare come l’intero sistema cautelare di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, afferente alle misure interdittive, si fondasse su una tutela rafforzata del contraddittorio, inteso come momento di interlocuzione tra le parti ed il giudice, nei sensi sopra chiariti, tant’è che fin dalla fase genetica dell’adozione della misura cautelare si consente il diritto di intervento dell’ente indagato e quanto appena esposto dimostra, ad avviso della Corte, che, nell’ambito della disciplina cautelare prevista dal d.lgs. n. 231 del 2001, l’attuazione del contraddittorio assume una specifica valenza, rispetto all’analoga fase processuale prevista dal codice di rito per l’adozione di misure cautelari nei confronti delle persone fisiche, e ciò in quanto l’interlocuzione tra l’ente e l’organo giudicante garantisce non solo finalità direttamente difensive ma consente altresì al giudice di graduare la misura interdittiva adottata, nell’ottica di una inedita dinamica cautelare, permeabile rispetto all’adozione di condotte riparatorie, quale la scelta dell’ente di dotarsi di uno strumento organizzativo in grado di eliminare o ridurre il rischio di commissione di illeciti da parte della società.

Si rendeva oltre tutto necessario chiarire che il citato sistema di attiva interlocuzione con l’ente interessato, delineato dagli artt. 49 e 50 d.lgs. n. 231 del 2001, persegue la finalità di contemperare la soddisfazione delle esigenze cautelari con le rilevanti ricadute, sul piano economico-imprenditoriale ed occupazionale, che derivano dall’applicazione anche temporanea delle misure interdittive, incidenti sulle capacità economiche di società inserite nel contesto produttivo e tale considerazione giuridica e ciò induceva gli ermellini a rilevare, per un verso, che la richiesta di sospensione della misura che viene avanzata dall’ente non implica affatto la rinunzia, da parte della società, a contestare la fondatezza della domanda cautelare e ciò in quanto la disponibilità a porre in essere condotte riparatorie ben può dipendere dalla primaria esigenza dell’ente di scongiurare l’applicazione di misure interdittive, implicanti la stasi del ciclo produttivo e la paralisi dell’attività economica, per altro verso, che l’intervenuta sospensione del provvedimento interdíttivo, ai sensi dell’art. 49, cit., come pure la revoca per effetto dell’adozione delle condotte riparatorie, sono evenienze che risultano del tutto compatibili con la perdurante attualità dell’interesse in capo alla società a coltivare l’appello cautelare, sia per contestare l’originaria legittimità del provvedimento, sia per ottenere la restituzione delle somme versate proprio al fine di ottenere la sospensione della misura, o per la rimozione di altre possibili conseguenze dannose.

Proseguendo il loro ragionamento decisorio, i giudici di legittimità ordinaria, continuando la disamina dello schema procedimentale che deve essere adottato dal giudice dell’impugnazione in caso di revoca della misura interdittiva, osservavano come dovesse convenirsi con l’ordinanza di rimessione nel rilevare che non conducente risulta il riferimento, effettuato dal ricorrente, all’arresto giurisprudenziale con il quale la Corte regolatrice aveva ravvisato l’interesse dell’ente ad impugnare l’ordinanza applicativa della misura interdittiva, ancorché la stessa fosse stata revocata nelle more del procedimento di impugnazione (Sez. 6, n. 32627 del 23/06/2006, omissis, Rv. 235638) osservandosi come in quel caso si fosse chiarito che non è consentito al giudice, nel revocare la misura cautelare interdittiva, imporre all’ente l’adozione coattiva di modelli organizzativi virtuosi fermo restando che il principio di diritto ivi affermato, e che ha condotto all’annullamento dell’ordinanza impugnata, muoveva dal rilievo che la normativa contenuta nel d.lgs. n. 231 del 2001 non prevede alcuna forma di imposizione coattiva dei modelli organizzativi, la cui adozione, invece, è sempre spontanea, in quanto «è proprio la scelta di dotarsi di uno strumento organizzativo in grado di eliminare o ridurre il rischio di commissione di illeciti da parte della società» che, nella fase cautelare, può portare alla sospensione o alla non applicazione delle misure interdittive (Sez. 6, n. 32627 del 23/06/2006, omissis, cit.).

Chiarito ciò, con specifico riguardo alla revoca della misura interdittiva determinata dall’adozione di condotte riparatorie, il Supremo Consesso riteneva all’uopo opportuno ricordare, da una parte, che la disponibilità della società ad adottare un determinato modello organizzativo non implica la rinuncia a contestare la legittimità del provvedimento impositivo, dall’altra, che la società, pure a fronte della intervenuta revoca, ove non perpetuasse i comportamenti ritenuti virtuosi, si vedrebbe esposta al rischio di una nuova richiesta cautelare e da tali considerazioni la Corte giungeva a postulare, da un lato, come non vi fosse alcun automatismo tra la revoca della misura interdittiva per fatti sopravvenuti e la carenza di interesse all’impugnazione; dall’altro, come fosse necessario che il giudice dell’appello cautelare deliberi previa interlocuzione con la parte istante attesa la complessità delle valutazioni che vengono in rilievo, dipendenti dallo specifico sistema cautelare delineato dal decreto legislativo n. 231 del 2001.
Tale approdo interpretativo, afferente al quesito sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite, veniva stimato da costoro coerente con i criteri che informano la valutazione dell’«interesse» richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità dell’esercizio del diritto d’impugnazione e, più precisamente, alla categoria della «carenza di interesse sopraggiunta», individuata dalla giurisprudenza di legittimità nell’ambito del sistema delle impugnazioni penali.

A tal proposito si osservava come le stesse Sezioni Unite avessero chiarito, da un lato, che l’interesse ad impugnare, con riferimento alle molteplici situazioni che caratterizzano il procedimento penale nelle sue varie articolazioni, non può essere ancorato semplicisticamente al concetto di soccombenza, che è proprio del sistema delle impugnazioni civili, ma deve essere costruito in chiave utilitaristica, nel senso che deve essere orientato a rimuovere un pregiudizio e ad ottenere una decisione più vantaggiosa rispetto a quella della quale si sollecita il riesame (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, omissis, Rv. 25169401), dall’altro, che l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità dell’esercizio del diritto d’impugnazione, deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell’attualità e deve sussistere non soltanto all’atto della proposizione dell’impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell’impugnazione in quanto, proprio con riguardo a quest’ultimo aspetto, è stata enucleata la categoria della «carenza d’interesse sopraggiunta» il cui fondamento giustificativo è stato colto nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, dell’interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, che assorbe e supera la finalità perseguita dall’impugnante (come nel caso di scadenza dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere).

Tal che se ne faceva conseguire come le Sezioni Unite avessero affermato il principio in base al quale, in materia di impugnazioni, la nozione della «carenza d’interesse sopraggiunta» vada individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, omissis, cit.) tenuto conto altresì del fatto che l’esclusione di alcun automatismo tra la revoca della misura interdittiva a carico dell’ente per condotte riparatorie e la carenza di interesse all’appello cautelare risulta consonante anche con i principi espressi dal diritto vivente analizzando il rapporto tra revoca delle misure cautelari, personali e reali, e interesse all’impugnazione.

Dedotto ciò, gli ermellini osservavano inoltre come costituisse ius receptum, in riferimento alle misure cautelari personali, il principio in base al quale vi è l’interesse dell’indagato ad ottenere una pronuncia in sede di impugnazione dell’ordinanza che impone la custodia cautelare permane – nella ricorrenza di determinate condizioni di ordine sostanziale – anche nel caso in cui essa sia stata revocata nelle more del procedimento incidentale de libertate fermo restando come la giurisprudenza si fosse pure soffermata sulla persistenza dell’interesse all’impugnazione, nell’ambito delle misure cautelari reali, qualora il bene sia stato restituito nelle more del procedimento di impugnazione evidenziandosi a tal proposito come le Sezioni Unite avessero altresì affermato che, una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l’eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame, deve ritenersi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, omissis, Rv. 239397).

Inoltre, una volta fatto presente che la questione fosse stata nuovamente oggetto di scrutinio da parte delle Sezioni Unite atteso che, esaminando il caso relativo all’intervenuta restituzione di supporti informatici previa estrazione di copia del contenuto della memoria, costoro avevano ritenuto configurabile la persistenza dell’interesse ad impugnare anche a seguito della restituzione del bene, precisando che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, omissis, Rv. 270497), si evidenziava che, nel caso in esame, la declaratoria di inammissibilità dell’appello non può essere pronunciata in esito a modelli procedimentali semplificati in considerazione delle specifiche conseguenze sostanziali derivanti in capo all’ente dalla misura interdittiva, pure revocata, per effetto delle condotte riparatore e, dunque, della sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione rilevandosi al contempo come vi fossero diversi schemi procedimentali semplificati, previsti dal codice di rito, i quali non risultano distonici rispetto alla garanzia del contraddittorio sancita dall’art. 111, secondo comma, Cost..

A questo proposito, in riferimento a questi schemi procedimentali, si metteva in risalto come le Sezioni Unite avessero da tempo censito le diverse ipotesi disciplinate dal codice di rito ove si applica il modello tipico del procedimento in camera di consiglio, ex art.127 cod. proc. pen. e quelle nelle quali, invece, si seguono forme semplificate o non esattamente sovrapponibili allo schema indicato dall’art. 127 cit. (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, omissis, Rv. 233418; Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, omissis, Rv. 224612) e, secondo tale opera di ricognizione, ad avviso della Corte, si possono identificare, dal punto di vista strutturale, le seguenti categorie di procedimenti semplificati, variamente richiamanti lo schema della camera di consiglio, a seconda del differente grado di garanzia del contraddittorio, che deve essere assicurato: – procedimenti nei quali è fatto espresso riferimento alle «forme dell’art. 127», tra i quali rientrano quelli relativi alle impugnazioni cautelari, che qui interessano, stante il rinvio all’art.127 cod. proc. pen., contenuto negli artt. 309, comma 8, 310, comma 2, 311, comma 5, 324, comma 6, 322-bis, comma 2, cod. proc. pen; – procedimenti che, pur facendo riferimento allo schema «in camera di consiglio», prevedono, viceversa, la specifica deroga all’osservanza delle «forme di cui all’art. 127», quale l’art. 624, comma 3, cod. proc. pen.; – procedimenti che non prescrivono la procedura in camera di consiglio, né richiamano le forme dell’art. 127 cod. proc. pen. e neppure il generico obbligo di sentire le parti (in tema di applicazione e di estinzione delle misure cautelari personali artt. 292, comma 1; 299, comma 3 e 306, comma 1, cod. proc. pen.); – procedimenti, infine, che realizzano diverse forme di contraddittorio, rispetto a quelle previste dall’art. 127 cod. proc. pen., tra le quali rientra lo stesso procedimento camerale in Corte di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., ovvero che, diversamente dallo schema dell’art. 127, prescrivono la partecipazione necessaria delle parti principali (artt. 391, 420, 469, 666, comma 4, cod. proc. pen.).

Orbene, l’insegnamento espresso dal Supremo Consesso (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, omissis, cit.), che riconosce la legittimità di schemi procedimentali atipici, nei quali il modello camerale delineato dall’art. 127, cod. proc. pen. risulta variamente declinato, a seconda del differente grado di garanzia del contraddittorio che in essi è assicurato, veniva ribadito in questa decisione atteso che la decisione adottata de plano, in materia di inammissibilità dell’impugnazione, non è di per sé lesiva delle garanzie di contraddittorio presidiate dall’art. 111, secondo comma, Cost., ove è stabilito che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale e ciò in quanto, a detta della Corte, il canone costituzionale, di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., non preclude l’operatività del disposto di cui all’art. 127, comma 9, cod. proc. pen., che consente al giudice di provvedere alla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione «anche senza formalità di procedura».
Difatti, prosegue il Supremo Collegio nel suo ragionamento decisorio, il diritto vivente contempla vari schemi e diverse fasi procedimentali, descrittivamente definibili a garanzie attenuate, che risultano coerenti con la nozione di contraddittorio rinvenibile dal dettato costituzionale, con specifico riferimento al profilo riguardante l’interlocuzione tra le parti ed il giudice in posizione di terzietà senza tener conto che la conferma della compatibilità di schemi procedimentali semplificati, in tema di dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione, con il principio costituzionale del contraddittorio, discende altresì dalle modifiche introdotte nel 2017, in tema di ricorso per cassazione.

Posto ciò, si reputava inoltre necessario osservare che l’individuazione di schemi procedimentali atipici, in tema di dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione, risultasse certamente legittima anche alla luce della elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU, sul diritto di accesso (Corte EDU, 16/06/2015, Mazzoni c. Italia, n. 20485/06) atteso che, con questa decisione, la Corte EDU, richiamando la sua costante giurisprudenza, aveva ricordato che il «diritto a un tribunale», di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto particolare, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di ricevibilità di un ricorso, perché per sua stessa natura richiede anche una regolamentazione da parte dello Stato, il quale a tale proposito gode di un certo margine di apprezzamento fermo restando che detta Corte aveva pure sottolineato che la compatibilità delle limitazioni previste dal diritto interno con il diritto di accesso a un tribunale, riconosciuto dall’articolo 6, par. 1, della Convenzione EDU, dipende dalle particolarità della procedura in causa e dalle peculiarità del processo delineato dall’ordinamento giuridico interno.
Ebbene, sulla scorta delle richiamate considerazioni, le Sezioni Unite ritenevano che, nei casi di revoca delle misure interdittive a carico dell’ente, a seguito di condotte riparatorie, fosse da escludere la possibilità di una declaratoria di inammissibilità dell’appello cautelare pronunciata senza formalità atteso che le molteplici conseguenze, comunque ricollegabili alla misura interdittiva revocata per effetto delle condotte riparatore, integrano altrettanti profili di ordine sostanziale, potenzialmente idonei a fondare un perdurante interesse all’impugnazione, e dunque, in ragione di ciò, deve essere garantita alla parte deducente la facoltà di interlocuzione, anche al fine di offrire al tribunale specifiche indicazioni sulla attualità dell’interesse ad ottenere una decisione sulla originaria legittimità del provvedimento cautelare, se pure caducato o revocato tenuto conto altresì del fatto che l’ente ha diritto alla restituzione della cauzione versata al momento della sospensione della misura cautelare, di poi revocata e pertanto tale elemento, che si colloca nel peculiare rapporto dialogico tra la società e l’autorità giudiziaria, conduce, ad opinione degli ermellini, ad apprezzare la persistenza dell’interesse all’impugnazione, inteso come possibile situazione di vantaggio derivante dalla decisione.

Le medesime considerazioni si imponevano, sempre a detta della Corte, pure in riferimento all’intervenuto risarcimento del danno (ex art. 17, comma 1, lett. a d.lgs. n. 231 del 2001), da parte della società, al fine di ottenere la restituzione dell’importo versato ed anche rispetto alla messa a disposizione del profitto, posto che l’art. 17, comma 1, lett. c), d.lgs. cit., prevede espressamente che l’ente per beneficiare del trattamento premiale mette a disposizione il profitto conseguito osservandosi come al riguardo le Sezioni Unite avessero affermato che, anche la messa a disposizione del profitto, rientra tra i modelli compensativi dell’offesa (Sez. U, n. 26654 del 27/02/2008, omissis, Rv. 239923) così come, ove risultasse l’insussistenza originaria dei presupposti per l’adozione della misura cautelare, il giudice dovrebbe disporre la restituzione delle somme messe a disposizione dall’ente e analogo provvedimento dovrebbe emettere costui rispetto alla eventuale rimozione di ulteriori conseguenze dannose derivanti per la società dall’applicazione della misura, che possono insorgere in riferimento alla avvenuta comunicazione del provvedimento applicativo di misure cautelari interdittive all’autorità di controllo o di vigilanza sull’ente, così come prescritto dall’art. 84, d.lgs. n. 231 del 2001.

Tal che se ne faceva conseguire che, nei casi in cui la sopravvenuta revoca della misura interdittiva applicata nei confronti dell’ente è dipesa dall’adozione di condotte rientranti nel paradigma delle azioni riparatorie, la declaratoria di inammissibilità dell’appello cautelare non può essere pronunciata in esito a modelli procedimentali semplificati, ai quali pure fa riferimento l’art. 127, comma 9, cod. proc. pen. dovendosi escludere ogni automatismo tra la revoca del provvedimento cautelare e la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione e pertanto, in tali casi, nei quali devono essere svolti accertamenti di fatto di certa complessità ed effettuate valutazioni di natura discrezionale, la fissazione dell’udienza camerale, con avviso alle parti, garantisce il pieno esercizio del diritto al contraddittorio inteso come preventiva interlocuzione fra parte istante e organo decidente.

Ciò posto, il Supremo Collegio rilevava come la dichiarazione di inammissibilità dell’appello avverso l’ordinanza applicativa di una misura interdittiva a carico di una società, revocata a seguito di condotte riparatorie, risultasse anche estranea dall’ambito applicativo degli schemi procedurali semplificati, in considerazione delle peculiarità che caratterizzano il procedimento applicativo delle misure cautelari interdittive a carico degli enti collettivi, delineato dagli artt. 17 e 49 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 trattandosi di un approdo interpretativo che risulta coerente con le valutazioni ora espresse circa la reale portata della costituzionalizzazione delle garanzie del contraddittorio tenuto conto del fatto che, nel caso in esame, l’eventuale dichiarazione di inammissibilità dell’appello avrebbe implicato valutazioni di natura ampiamente discrezionale, quali la restituzione della cauzione o delle somme versate dall’ente al fine di ottenere la sospensione e quindi la revoca della misura, che escludono l’operatività di forme procedinnentali semplificate, se pure compatibili con la garanzia del contraddittorio di matrice costituzionale e con il diritto di accesso su base convenzionale, come chiarito; in altri termini: la decisione giurisdizionale sull’appello cautelare proposto dall’ente, in considerazione del grado di garanzia del contraddittorio che occorre assicurare nell’ambito del procedimento applicativo delle misure interdittive delineato dal decreto legislativo n. 231 del 2001, deve essere preceduta dalla fissazione dell’udienza camerale, con avviso alle parti, così da consentire alla società appellante di offrire al tribunale specifiche indicazioni anche sulla attualità dell’interesse ad ottenere una decisione sulla legittimità del provvedimento cautelare interdittivo, sebbene caducato o revocato nelle more del procedimento.

Di conseguenza, alla luce di quanto sin qui esposte, le Sezioni Unite giungeva a formulare i seguenti principi di diritto: “l’appello avverso una misura interdittiva, che nelle more sia stata revocata a seguito delle condotte riparatorie ex art. 17 d.lgs. n. 231 del 2001, poste in essere dalla società indagata, non può essere dichiarato inammissibile de plano, secondo la procedura prevista dall’art. 127, comma 9, ma, considerando che la revoca può implicare valutazioni di ordine discrezionale, deve essere deciso nell’udienza camerale e nel contraddittorio delle parti, previamente avvisate; la revoca della misura interdittiva disposta a seguito di condotte riparatorie poste in essere ex art. 17 d.lgs. 231 del 2001, intervenuta nelle more dell’appello cautelare proposto nell’interesse della società indagata, non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione”.

Conclusioni

La sentenza in argomento è sicuramente condivisibile in quanto la risultante di un articolato e ben argomentato ragionamento giuridico.
Alla luce di quanto dichiarato in questa decisione, è richiesta la celebrazione del procedimento camerale nel caso di appello avverso una misura interdittiva, che nelle more sia stata revocata a seguito delle condotte riparatorie ex art. 17 d.lgs. n. 231 del 2001 poste in essere dalla società indagata.
Difatti, in tali ipotesi, ad avviso delle Sezioni Unite, questo mezzo di gravame non può essere dichiarato inammissibile de plano non determinando la situazione processuale appena menzionata (ossia: appello avverso una misura interdittiva, che nelle more sia stata revocata a seguito delle condotte riparatorie ex art. 17 d.lgs. n. 231 del 2001) la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione.
Ove dovesse verificarsi una declaratoria di inammissibilità a norma dell’art. 127, c. 9, c.p.p. in fattispecie di questo tipo, si verificherà pertanto una nullità stante quanto previsto dall’art. 127, c. 5, c.p.p. che, in quanto tale, potrà essere dedotta in Cassazione.

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