Bilancio di sostenibilità

Redazione 11/12/18
Scarica PDF Stampa
Dal 2017, la direttiva 2014/95/UE, del 22 ottobre 2014, modificativa della diretiva 2013/34/UE, rende obbligatoria la redazione del Bilancio di Sostenibilità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.
La direttiva 2014/95/UE è stata poi recepita in Italia con il d.lgs. 254/2016 (in GU n. 7 del 10/01/2017).

La direttiva ha introdotto l’obbligo per le imprese di grandi dimensioni qualificabili come “enti di interesse pubblico” di fornire nella relazione annuale sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario che deve contenere, “nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta”, di informazioni riguardanti una serie di ambiti di sotto elencati.

Il bilancio di sostenibilità (o dichiarazione non finanziaria) intende armonizzare la pubblicazione delle informazioni non finanziarie con l’obiettivo di renderle facilmente accessibili ad investitori e consumatori.
La direttiva europea importa una novità principale, ovvero che la reportistica aziendale c.d. “non finanziaria” passa da volontaria ad obbligatoria

Fonti

La direttiva 2014/95/UE prevede una serie di oneri informativi, di carattere non finanziario, pendenti su talune imprese e gruppi di grandi dimensioni. Attraverso la direttiva 2014/95/UE, si apportano le seguenti modifiche alla direttiva 2013/347UE:

a. Viene inserito l’articolo 19bis, il quale prevede che:
“le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 500 includono nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenenti almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività, tra cui: a) una breve descrizione del modello aziendale dell’impresa; b) una descrizione delle politiche applicate dall’impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate; c) il risultato di tali politiche; d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell’impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall’impresa; e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l’attività specifica dell’impresa […]”.

b. Viene modificato l’articolo 29 bis, rubricato “Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario”, il quale prevede la medesima disposizione di cui sopra.

La direttiva europea è stata recepita in Italia dal d.lgs. 254/2016. Il decreto ha più propriamente definito alcuni concetti individuati dalla direttiva. In particolare, si intendono, ex articolo 1, soggetti interessati i “gruppi di grandi dimensioni”. Con tale riferimento, si intende il gruppo costituito da una società madre e una o più società figlie che, complessivamente, abbiano avuto su base consolidata, in media, durante l’esercizio finanziario un numero di occupati pari o superiore a cinquecento ed il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei due seguenti criteri:
o Totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro;
o Totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 di euro

Ai sensi dell’articolo 3, la dichiarazione deve descrivere almeno:
-Il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell’impresa
-Le politiche praticate dall’impresa
-I principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività di impresa.

La dichiarazione deve, inoltre, contenere almeno informazioni riguardanti:

-L’utilizzo di risorse energetiche e l’impiego di risorse idriche
-Le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera
– L’impatto sull’ambiente nonché sulla salute e la sicurezza
-Aspetti sociali ed attinenti alla gestione del personale
-Rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori,
-Lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva.

È poi precisato che, laddove l’ente non pratiche politiche in relazione ad uno o più degli ambiti di cui sopra, dovrà, nella medesima dichiarazione, indicarne le ragioni in maniera chiara ed articolata.

Da ultimo, è previsto che, previa deliberazione motivata dell’organo di amministrazione, sentito l’organo di controllo, nella dichiarazione di carattere non finanziario possano essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell’impresa. Qualora si avvalga di questa facoltà, l’ente ne fa menzione nella dichiarazione non finanziaria.

L’articolo 5 del d.lgs. 254/2016 disciplina il regime di pubblicità e la collocazione della dichiarazione. Conformemente, la dichiarazione individuale (così come quella consolidata) di carattere non finanziario può:
-Essere contenuta nella relazione sulla gestione ex articolo 2428 c.c.;
-Costituire una relazione distinte ed è, in questo caso, oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione.

La posizione della Consob

La Consob, con delibera n. 20267/2018, ha adottato il Regolamento di attuazione del d.lgs. 254/2016.
Il regolamento prevede, all’articolo 2, che la dichiarazione non finanziaria sia pubblicata:
o dagli emittenti quotati, congiuntamente alla relazione finanziaria annuale di cui all’art. 154 ter del d.lgs. 58/1998;
o dagli emittenti diffusi, contestualmente al deposito della relazione distinta presso il registro delle imprese, secondo le modalità previste dall’articolo 110 del regolamento emittenti.

La Consob pubblica annualmente, sul proprio sito internet, l’elenco dei soggetti che hanno pubblicato la dichiarazione non finanziaria.
Circa il regime di pubblicità, è previsto che le società quotate e diffuse utilizzino i canali di pubblicazione e trasmissione già previsti dall’attuale disciplina del Testo Unico della Finanza. Per altre società, invece, è prevista la pubblicazione della dichiarazione non finanziaria sul proprio sito internet al fine di garantire un più facile accesso a tutti gli stakeholders interessati.

Infine, ex articolo 5, il revisore designato rilascia un’apposita relazione, indirizzata all’organo amministrativo, che risponda ai requisiti specificamente indicati all’articolo stesso. Riguardo la verifica di conformità del bilancio di sostenibilità, effettuata dal revisore legale, le imprese potranno scegliere fra due forme di attestazione (limited assurance e reasonable assurance). Sarà poi la Consob, ai sensi dell’articolo 6, ad effettuare un controllo a campione sulle dichiarazioni non finanziarie. L’insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinato annualmente, sulla base di parametri stabiliti con apposita delibera.

Volume consigliato

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento