Capitolo II° – seconda parte

Redazione 28/03/02
di Ermanna Grossi
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Il problema che i nostri giudici hanno dovuto risolvere è stato quello di stabilire se l’assicuratore possa agire in nome proprio contro il terzo responsabile legittimandosi con il loan receipt.
Fintantoché la surrogazione non sia avvenuta, infatti, la legittimazione ad agire nei confronti del terzo responsabile spetta all’assicurato e non all’assicuratore, il quale, ai sensi dell’art. 81 c.p.c., non può far valere in nome proprio un diritto che ancora non gli appartiene.
Il primo giudice [1], che ha avuto occasione di pronunciarsi su questo punto, ha negato che il loan receipt costituisca un titolo idoneo a conferire la legittimazione ad agire all’assicuratore non ancora surrogatosi, dato che esso, anziché provare l’avvenuto pagamento dell’indennità, si limita a dare atto che questa è stata versata « a titolo di prestito eventualmente rimborsabile » e a conferire all’assicuratore la procura ad agire in nome e per conto dell’assicurato.
Questo orientamento è stato ribaltato dalla giurisprudenza successiva, la quale ha riconosciuto all’assicuratore, che non si sia ancora surrogato, la possibilità di legittimarsi con il loan receipt, sulla base di tutta una serie di ragioni, non sempre condivisibili.
Da una parte si è sostenuto che, per stabilire se l’assicuratore sia o meno legittimato ad agire nei confronti dell’autore del danno sulla base di un loan receipt, bisogna prescindere dal valore e dall’efficacia attribuiti a questo documento dalla prassi legale e giudiziaria statunitense, « essendo sufficiente constatare la corresponsione da parte dell’assicuratore all’assicurato di una somma di denaro esattamente corrispondente all’ammontare del danno denunciato dall’assicurato stesso e dal medesimo documentato in relazione al contratto di assicurazione ed a piena tacitazione della pretesa indennitaria » [2].
Dall’altra, invece, che il loan receipt dovrebbe essere considerato come un vero e proprio pagamento dell’indennità assicurativa, dato che il prestito non è rimborsabile se non in quanto il danneggiato non consegua dal terzo responsabile il risarcimento e nei limiti dello stesso. Tale condizione, si è detto, snatura il sinallagma del mutuo, che viene privato della sua causa, riducendosi ad un prestito a fondo perduto « il che, tenuto conto del rapporto assicurativo sottostante, equivale ad una vera e propria forma di pagamento dell’indennità » [3].
Questi più recenti orientamenti giurisprudenziali non sono del tutto condivisibili: il primo, perché sottovaluta la rilevanza della clausola nel contesto del contratto di assicurazione, il secondo, perché esclude la possibilità di configurare il loan receipt arrangement come una fattispecie contrattuale di mutuo non coincidente con lo schema tipico [4].
Il loan receipt arrangement è un documento, attraverso il quale le parti mirano ad aggirare l’applicazione dell’art. 1916 c.c., come si evince dalla clausola in forza della quale si conferisce all’assicuratore, il quale abbia versato all’assicurato una somma corrispondente all’indennità assicurativa, ma solo a titolo di prestito, procura irrevocabile ad agire in nome dell’assicurato, a spese proprie, contro il terzo responsabile e ad incassare e a transigere con quest’ultimo [5].
Per sincerarsi della validità di siffatto documento di legittimazione nel nostro ordinamento, dunque, occorre preventivamente stabilire se la deroga all’art. 1916 sia ammissibile.
La dottrina tradizionale lo ha negato, argomentando prevalentemente dalle finalità della norma: la tutela del principio indennitario, ritenuto di ordine pubblico e, perciò, inderogabile e la salvaguardia, nei limiti del possibile, del « patrimonio degli assicuratori, le cui funzioni, nel moderno assetto della società, rivestono pubblico carattere e pubblica importanza » [6].
L’orientamento più recente della dottrina è, invece, nel senso della derogabilità della norma di cui all’art. 1916 [7]. È stato autorevolmente affermato che se « la salvaguardia del principio indennitario costituisce la ratio dell’art. 1916, deve, per altro verso, tenersi conto che vi sono casi in cui la rinuncia dell’assicuratore alla surroga in favore dell’assicurato non porta ad un arricchimento di quest’ultimo » e che « ogniqualvolta questa possibilità non si presenti, alla surroga deve potersi rinunciare » [8].
È importante considerare, inoltre, che il meccanismo della surrogazione serve, nell’economia del contratto di assicurazione, a ricondurre l’indennità assicurativa al suo giusto ammontare [9], onde evitare che l’assicuratore sia costretto a corrispondere un indennizzo per un danno che più non esiste nel patrimonio dell’assicurato, il quale sia già stato risarcito dal terzo responsabile. Questo dimostra il carattere dispositivo della disciplina sulla surrogazione, la quale è stata predisposta dal legislatore non a tutela di un interesse di ordine pubblico, ma di un interesse privato dell’assicuratore [10].
Dal punto di vista della natura giuridica, il loan receipt arrangement può essere considerato come un come un contratto di mutuo a contenuto atipico [11], che, in quanto tale, può essere liberamente concluso dalle parti, purché sia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322 c.c.).
Questa condizione è pienamente soddisfatta dal loan receipt arrangement, il quale svolge delle funzioni pratiche di notevole importanza. Esso, infatti, consente il permanere in capo all’assicurato della titolarità del diritto verso il terzo responsabile [12]; permette all’assicurato, nelle inevitabili more del giudizio contro l’autore del danno, di ottenere, in ogni caso, una somma di denaro, a titolo di prestito, per un importo corrispondente a quello dell’indennità assicurativa [13]; consente all’assicuratore di beneficiare della rivalsa contro il terzo, anche nel caso in cui quest’ultimo venga condannato esclusivamente nei confronti dell’assicurato, dato che l’ammontare dell’indennità dovuta dall’assicuratore si riduce proporzionalmente alla somma versata dall’autore del danno a titolo di risarcimento [14]; attraverso la forma del prestito, permette, infine, all’assicuratore di recuperare quanto dovutogli in restituzione dall’assicurato [15].
Da queste premesse risulta che il loan receipt arrangement è ammissibile nel nostro ordinamento.

6. La natura del debito del terzo responsabile del danno
Il quesito relativo alla natura del debito del responsabile nei confronti dell’assicuratore, che si sia surrogato nei diritti dell’assicurato, è stato spesso sottoposto all’attenzione della dottrina e della giurisprudenza, le quali hanno dovuto stabilire se esso costituisca un debito di valuta oppure di valore. La scelta della prima soluzione piuttosto che della seconda non è senza conseguenze sul piano pratico: i debiti di valore, infatti, non sono soggetti all’applicazione del principio nominalistico, secondo il quale l’ammontare del debito resta sempre uguale a se stesso, indipendentemente dalle oscillazioni della moneta [16].
L’individuazione della categoria dei debiti di valore è avvenuta principalmente ad opera della giurisprudenza, di legittimità e di merito, la quale, ha tentato, in tal modo, di limitare le disastrose conseguenze, nei rapporti tra i privati, del deprezzamento della moneta [17].
Tuttavia, l’apporto marginale della dottrina [18] e la mancata elaborazione, a livello legislativo, di criteri di individuazione più affidabili di quello rappresentato dall’empirismo dei giudici hanno causato, a lungo andare, l’incertezza dei confini della categoria, la cui determinazione resta affidata alle diverse politiche del diritto seguite, di volta in volta, dai giudici [19].
L’orientamento della nostra giurisprudenza sul problema relativo alla natura del debito del responsabile del sinistro nei confronti dell’assicuratore non è sempre stato costante.
In un primo tempo i giudici hanno sostenuto che le somme dovute all’assicuratore dall’autore del danno costituiscono debiti di valuta, non soggetti, pertanto, a rivalutazione [20]. Essi sono pervenuti a tale conclusione considerando che l’obbligazione di risarcimento del terzo responsabile, originariamente di valore, si tramuta in obbligazione di valuta nel momento della sua liquidazione, che si verifica, nell’ipotesi prevista dall’art. 1916 c.c., nel momento in cui avviene la corresponsione dell’indennità assicurativa [21].
Coerentemente con questa impostazione, i giudici, tenendo debitamente distinti i rapporti assicuratore – danneggiante e danneggiante – danneggiato, hanno qualificato di valuta il debito afferente al primo e di valore quello afferente al secondo [22].
Questo orientamento è stato abbandonato dalla giurisprudenza più recente [23], la quale, prendendo le mosse dalla configurazione della surrogazione dell’assicuratore come una « peculiare forma di successione a titolo particolare nel credito dell’assicurato », ha sottolineato che il credito, a contenuto risarcitorio e, quindi, di valore [24], dell’assicurato deve necessariamente conservare la stessa natura quando, per effetto della successione, l’assicuratore ne diviene titolare [25].
Tale mutamento, infatti, si verifica, per effetto del pagamento, esclusivamente sul piano del rapporto assicurativo e limitatamente all’obbligazione di indennizzo, rispetto alla quale il responsabile del danno resta del tutto estraneo [26].
La qualificazione del debito del responsabile come debito di valuta, inoltre, si pone in contrasto con alcune delle finalità dell’istituto della surrogazione dell’assicuratore e, precisamente, con la salvaguardia del principio di responsabilità. Il debito di valuta consente, indubbiamente, un alleggerimento della posizione dell’autore del danno, il quale viene a pagare complessivamente meno, non essendo tenuto a risarcire i danni derivanti dalla svalutazione monetaria [27].
A ciò si è replicato che il rapporto di danneggiamento è res inter alios acta rispetto al rapporto intercorrente tra danneggiato ed assicuratore [28]: quest’ultimo, infatti, succederebbe nel credito cristallizzato nella somma di denaro versata all’assicurato a titolo di indennità. In realtà non è così. E per convincersene basta considerare che, una volta intervenuta la surrogazione, la titolarità del credito di valore dell’assicurato si trasferisce in capo all’assicuratore, senza mutare, per questo, la sua natura [29].

7. Le eccezioni opponibili dal terzo responsabile all’assicuratore che agisce in surroga
Per affrontare il tema delle eccezioni opponibili dal terzo responsabile all’assicuratore, che agisce in surroga è necessario prendere le mosse dall’orientamento della maggior parte della dottrina e della giurisprudenza, secondo cui la surrogazione dell’assicuratore non è che « una peculiare forma di successione a titolo particolare nel credito dell’assicurato » [30]. Formula questa, che nonostante la sua genericità, riesce a mettere in luce, meglio di ogni altra, il carattere derivativo del diritto acquistato dall’assicuratore, il quale, subentra, per effetto della surrogazione, nella stessa posizione sostanziale e processuale dell’assicurato. Il terzo responsabile, convenuto in giudizio, può, dunque, opporre all’assicuratore tutte le eccezioni, processuali e di merito, fondate su situazioni di fatto già esistenti al momento della surrogazione, che avrebbe potuto opporre all’assicurato [31].
La legittimazione ad agire nei confronti del terzo responsabile non spetta a chiunque abbia versato all’assicurato una somma a titolo di risarcimento del danno subito, ma soltanto a chi, essendo « assicuratore » del danneggiato, gli « ha pagato l’indennità » (art. 1916 1° comma, c.c.) [32]. Il terzo responsabile convenuto in giudizio potrà, dunque, sollevare nei confronti dell’assicuratore le eccezioni di inesistenza e di nullità del contratto di assicurazione; non, invece, quelle di annullamento, rescissione o risoluzione del contratto, essendo queste ultime riservate alla iniziativa delle sole parti contraenti [33].
Il pagamento dell’indennità assicurativa costituisce un presupposto imprescindibile per l’operatività della surrogazione e di cui l’autore del danno, convenuto in giudizio dall’assicuratore, che agisce in surroga, ha diritto di pretendere la prova. Prova che, secondo la dottrina [34] e la giurisprudenza [35] prevalenti, deve risultare dalla quietanza [36] rilasciata all’assicurato dall’assicuratore, non essendo necessario, come anche è stato ritenuto [37], che quest’ultimo esibisca in giudizio il contratto di assicurazione.
La quietanza, infatti, contiene, di regola, l’indicazione del danno che si è inteso risarcire e la specificazione che il pagamento è stato effettuato dall’assicuratore a titolo di indennità, sulla base di un determinato contratto di assicurazione [38].
Il terzo responsabile può pretendere dall’assicuratore la prova del pagamento dell’indennità [39], ma non anche eccepire che l’indennizzo non doveva essere versato o che doveva essere liquidato in misura minore [40]. Non sarebbe opportuno, infatti, riaprire in sede di rivalsa dell’assicuratore nei confronti del terzo responsabile, eventuali questioni attinenti al diverso rapporto intercorrente tra assicuratore ed assicurato, che sono state definitivamente chiuse con il pagamento dell’indennità [41]. Per contro, il terzo responsabile potrà sempre eccepire l’inammissibilità della pretesa dell’assicuratore, quando l’ammontare della somma richiesta sia effettivamente maggiore dell’importo dell’indennità versata all’assicurato [42].
Il terzo responsabile è legittimato ad eccepire nei confronti dell’assicuratore l’inesistenza [43] o l’estinzione [44] del suo debito, che si sia verificata per effetto della prescrizione [45], dell’intervenuto pagamento [46] o del giudicato penale [47].
L’opponibilità all’assicuratore della transazione intervenuta tra l’assicurato e il terzo responsabile, prima della surrogazione, è generalmente ammessa dalla dottrina [48] e dalla giurisprudenza [49].
Per paralizzare questa eccezione, alcuni assicuratori hanno fatto dapprima ricorso al sistema delle diffide [50]; poi, hanno invocato l’applicazione dell’art. 2704 c.c. [51], secondo il quale la scrittura privata è opponibile al terzo solo se munita di data certa. Tale articolo è stato ritenuto applicabile al caso di specie dalla maggior parte della giurisprudenza [52], secondo la quale l’assicuratore, che, per effetto della surrogazione, succede a titolo particolare e non universale nel diritto di credito dell’assicurato, può essere considerato “terzo” rispetto all’accordo intervenuto tra l’assicurato e il terzo responsabile. Per la dottrina più autorevole, infatti, sono “terzi” ai sensi dell’art. 2704 c.c. quei soggetti, i quali, pur non essendo parti, sono qualificati rispetto al rapporto da una particolare situazione legittimante, che si pone in conflitto con le parti [53].

8. Altri aspetti processuali
Dalla configurazione del diritto di surrogazione come diritto potestativo dell’assicuratore e non come effetto automatico del pagamento dell’indennità derivano numerosi corollari di diritto processuale.
Secondo la tesi della non automaticità, la legittimazione ad agire nei confronti del terzo responsabile resta all’assicurato fintantoché l’assicuratore non abbia provveduto al pagamento dell’indennità e alla comunicazione all’autore del danno dell’avvenuto pagamento e della propria intenzione di surrogarsi nei diritti dell’assicurato [54]. Si tratta, allora, di stabilire che cosa succede nel caso in cui l’assicuratore eserciti il proprio diritto di surrogazione, durante la pendenza [55] del processo, legittimamente instaurato dall’assicurato, contro il terzo responsabile.
Secondo la maggior parte della dottrina [56] e della giurisprudenza [57], il subingresso dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato, che si verifica per effetto della surrogazione, costituisce una forma di successione a titolo particolare nel diritto controverso [58], rientrante, quindi, nell’ambito di applicazione dell’art. 111 c.p.c., il quale stabilisce che quando la successione a titolo particolare nel diritto controverso avviene per atto tra vivi, « il processo prosegue tra le parti originarie ». A surrogazione avvenuta, dunque, l’assicurato rimane nel processo, ma per far valere un diritto che più non gli appartiene. Ci si trova, in definitiva, di fronte ad uno dei casi di « sostituzione processuale » espressamente fatti salvi dall’art. 81 c.p.c. [59].
L’assicuratore che si è surrogato, nella sua qualità di successore a titolo particolare nei diritti dell’assicurato, può intervenire nel giudizio [60] e, in questo caso, il sostituto processuale (l’assicurato) può essere estromesso (art. 111, 3° comma, c.p.c.) [61]. L’intervento dell’assicuratore non è, comunque, necessario per far sì che la sentenza pronunciata contro l’assicurato spieghi i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare [62] e sia impugnabile anche da lui [63] (art. 111 c.p.c.).
La surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato può essere totale o parziale. Nel primo caso l’indennità assicurativa assorbe quantitativamente l’intero danno risarcibile dal terzo, nel secondo caso no e, pertanto, l’assicurato conserva la legittimazione ad agire contro il terzo responsabile per ottenere il risarcimento di quella parte del danno non coperta dall’assicurazione [64].
In nessuno dei due casi si determina, secondo la dottrina [65] e la giurisprudenza [66] prevalenti, una situazione di litisconsorzio necessario in senso sostanziale, situazione che si ha quando ci si trova di fronte ad una legittimazione ad agire necessariamente congiunta, determinata dalla contitolarità del rapporto sostanziale che si fa valere [67].
Ciò non accade nelle ipotesi di surrogazione totale, dato che qui può succedere o che il giudizio contro il terzo responsabile sia stato promosso dall’assicuratore, il quale si sia già surrogato, e, allora, non occorre la presenza in giudizio dell’assicurato, privo, ormai della titolarità del diritto di credito, oppure che il giudizio sia stato iniziato dall’assicurato, il quale, però, a surrogazione avvenuta, può proseguirlo soltanto in qualità di sostituto processuale dell’assicuratore, potendo addirittura essere estromesso, se quest’ultimo dovesse intervenire [68].
Il litisconsorzio necessario in senso sostanziale non si verifica neanche quando la surrogazione sia soltanto parziale, dato che, in tal caso, ci si trova di fronte a due azioni [69] che « se pur dirette contro lo stesso responsabile e collegate ad un unico fatto generatore del danno, sono poste a tutela di diritti divenuti autonomi fra loro, in quanto l’originario unico credito dell’assicurato verso il responsabile si scinde — per effetto della surrogazione legale ex art. 1916 — in due parti, di cui l’una spettante al creditore originario e l’altra al surrogato – cessionario » [70].
Tuttavia, se l’azione dell’assicuratore e quella dell’assicurato – danneggiato vengono promosse nello stesso giudizio [71], fra le parti in causa si determina una situazione di litisconsorzio necessario [72], alla quale sarà applicabile la disciplina dettata dall’art. 331 c.p.c., relativo all’integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili [73]. Questo articolo stabilisce che quando l’impugnazione di una sentenza resa « in cause inscindibili [74] o in cause tra loro dipendenti [75] » non sia stata proposta nei confronti di tutte le parti [76], il giudice [77] deve ordinare l’integrazione del contraddittorio [78]; l’inosservanza dell’ordine determina l’inammissibilità dell’impugnazione [79]. In questo caso, insomma, il giudizio di impugnazione deve svolgersi necessariamente nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato alla fase precedente, onde « evitare che la medesima sentenza, che disciplina posizioni giuridiche interdipendenti, possa passare in giudicato nei confronti di una parte e non di un’altra » [80].
Il nesso di interdipendenza che viene a crearsi tra la causa promossa dall’assicuratore e quella promossa dall’assicurato consente al soggetto, nei cui confronti non sia stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello, di proporre impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell’art. 334 c.p.c. [81], secondo cui « le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è trascorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza » [82].
L’acquisto a titolo derivativo da parte dell’assicuratore dei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile è un fatto che rileva ai fini dell’individuazione del foro competente.
Per le controversie insorte tra l’assicuratore e l’autore del danno, la competenza, dal punto di vista del territorio, spetta al giudice che sarebbe stato competente a conoscere della domanda del danneggiato [83]. Si tratterà, quindi, del giudice del luogo in cui il convenuto (il danneggiante) ha la residenza [84] o il domicilio [85], o, se questi non sono conosciuti, la dimora [86] (art. 18, 1° comma c.p.c.) oppure del giudice del luogo in cui è stato commesso l’illecito che ha fatto sorgere l’obbligazione o del luogo in cui l’obbligazione risarcitoria deve essere adempiuta (art. 20 c.p.c.) [87].
Per quanto riguarda la competenza per materia, si è ritenuto [88] che, nei casi in cui l’assicuratore sociale, il quale abbia indennizzato il lavoratore infortunato, intenda agire in surroga nei confronti del responsabile, la competenza spetti al tribunale ordinario e non al tribunale in funzione di giudice del lavoro, data la natura risarcitoria dell’azione di regresso, esercitata dall’INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del T.U. n. 1124 del 1965 [89].

9. Il regime della prescrizione
L’individuazione del termine di prescrizione applicabile al diritto di surrogazione dell’assicuratore ha dato luogo a diffusi contrasti sia in dottrina che in giurisprudenza.
Secondo alcuni [90], in mancanza di disposizioni specifiche, relative alla surrogazione, tali da derogare alla regola generale, il diritto di surrogazione sarebbe soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c..
Questa opinione non è condivisa da quella parte della dottrina e della giurisprudenza, che configurano la surrogazione dell’assicuratore come una « peculiare forma di successione a titolo particolare nel credito dell’assicurato » [91]. Se si ammette, infatti, che il rapporto giuridico nel quale l’assicuratore succede all’assicurato a titolo derivativo rimane invariato e che il diritto di credito nei confronti del terzo responsabile è sempre lo stesso qualunque sia il soggetto (l’assicurato o l’assicuratore surrogatosi) che in concreto lo fa valere, allora il termine di prescrizione del diritto di surrogazione sarà, in ogni caso, quello che la legge stabilisce in relazione al titolo da cui nasce il diritto dell’assicurato – danneggiato al risarcimento del danno [92]. La prescrizione decennale, dunque, sarà applicabile solo nel caso in cui il diritto di credito nei confronti del terzo responsabile derivi da un titolo per il quale sia stabilito tale termine di prescrizione oppure nell’ipotesi di conversione del termine di prescrizione breve per effetto di una sentenza di condanna irrevocabile [93].
La prescrizione del diritto di surrogazione decorre dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso [94] e, ove questo sia considerato dalla legge come reato, dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (art. 2947 c.c.) [95]. Se, infatti, si parte dalla premessa per cui il diritto fatto valere dall’assicuratore che si surroga è identico a quello fatto valere dall’assicurato, identica sarà la prescrizione ad esso applicabile, non solo dal punto di vista della durata, ma anche da quello della decorrenza [96].
Sono efficaci nei confronti dell’assicuratore gli eventuali atti interruttivi della prescrizione posti in essere dall’assicurato prima della surrogazione [97]. A surrogazione avvenuta, infatti, la decisione circa il compimento degli atti interruttivi della prescrizione spetta, ai sensi dell’art. 2943 c.c., soltanto all’assicuratore, nella sua qualità di titolare del diritto di credito nei confronti del terzo responsabile [98].

Note:
[1] Cfr. Trib. Livorno 16 marzo 1973, in Assicurazioni, 1973, II, 2, p. 241, con nota adesiva di FERRARINI, « Loan receipt » e surroga assicuratoria.
[2] Cfr. App. Firenze 15 maggio 1977, in Assicurazioni, 1977, II, 2, p. 232, con nota critica di FERRARINI, Ancora in tema di « loan receipt » e di surroga assicuratoria. Quest’Autore non ha mancato di sottolineare l’incongruenza del ragionamento della Corte, secondo la quale, per decidere sull’ammissibilità nel nostro ordinamento del loan receipt arrangement bisogna prescindere dal valore e dall’efficacia attribuita ad esso nell’ordinamento statunitense. Secondo la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza italiane, infatti, per stabilire se l’assicuratore ha diritto di surrogarsi occorre fare riferimento alla legge del contratto di assicurazione e, di conseguenza, la surrogazione è esclusa se in base alla lex loci contractus non esiste il diritto dell’assicuratore di surrogarsi nei diritti dell’assicurato nei confronti del terzo responsabile (cfr. FERRARINI, Ancora in tema, op. cit., p. 234). È stato affermato che « accordare all’assicuratore un tale diritto, anche quando esso gli è negato dalla legge che regola i suoi rapporti con l’assicurato, significherebbe estendere indebitamente l’area di applicazione della legge all’obbligazione di risarcimento del danno » (cfr. MARI, Sulla legge regolatrice della c.d. surroga assicuratoria, op. cit., p. 486). Giova, inoltre, ricordare una sentenza del Trib. di Genova, secondo la quale « il diritto di surrogazione dell’assicuratore previsto dall’art. 1916 c.c. costituisce un diritto patrimoniale di carattere privato il cui godimento da parte di un cittadino straniero è subordinato alla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all’art. 16 disp. prel. c.c.; grava, pertanto, sullo straniero che fa valere in giudizio tale diritto l’onere di provare che lo stato cui appartiene riconosce nel suo ordinamento un uguale diritto ai cittadini italiani » (cfr. Trib. Genova 26 settembre 89, in Dir. mar., 1990, p. 740).
[3] Cfr. Trib. Trieste 13 gennaio 1975, in Giur. Mer., 1975, I, p. 437, con nota critica di CORBINO, Brevi considerazioni in tema di surroga assicuratoria.
[4] Cfr. GRIGOLI, Considerazioni in tema di « loan receipt arrangement », op. cit., p. 429.
[5] Cfr. GRIGOLI, Considerazioni in tema di « loan receipt arrangement », op. cit., p. 428.
[6] Cfr. DE CUPIS, Sulla rinuncia alla surroga assicuratoria, in Assicurazioni, 1951, II, p. 72 ss.; SANTI, Il contratto di assicurazione, op. cit., p. 410; GASPERONI, La c.d. surroga, op. cit., p. 631 n. 90.
[7] Cfr. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, op. cit., p. 463; FERRARINI, Appunti sulla rinunciabilità della surroga assicuratoria, op. cit., p. 411; DONATI, Trattato, op. cit., p. 505; MINERBI, Sulla natura giuridica, op. cit., p. 294; CASTELLANO, La rinuncia al diritto di surroga nell’assicurazione della responsabilità civile, in FI, 1960, I, col. 1844; PALERMO, L’azione surrogatoria, op. cit., p. 1021; GENOVESE, Il fondamento razionale, op. cit., p. 576, nota n. 26; CORBINO, Brevi considerazioni in tema di surroga assicuratoria, op. cit., p. 439; SCALFI, I contratti di assicurazione, op. cit., p. 240. In giurisprudenza vedi, fra le tante, Cass. 28 luglio 1928, n. 1285, in Giur. Ven., 1928, II, p. 119; Cass. 8 settembre 1970, n. 1347, in Giust. Civ. Mass., 1970, p. 733; Cass. 9 dicembre 1971, n. 3562, in Giust. Civ. Mass., 1971, p. 1922.
[8] Cfr. FERRARINI, Appunti sulla rinunciabilità, op. cit., p. 515. A favore della rinunciabilità del diritto d surrogazione da parte dell’assicuratore giova, inoltre, ricordare che l’art. 1916 c.c. non è ricompresso tra le disposizioni di ordine pubblico e, quindi, inderogabili dalla volontà privata menzionate dall’art. 1932 c.c., né esiste alcun mezzo legale di pubblicità idoneo ad impedire il cumulo dei due indennizzi, il quale potrà sempre verificarsi ogniqualvolta il terzo non sia venuto a conoscenza dell’esistenza del contratto assicurativo o del pagamento dell’idennità o non sia in grado di provare né l’uno né l’altro (cfr. MINERBI, Sulla natura giuridica, op. cit., p. 294).
[9] Cfr. GENOVESE, Il fondamento razionale, op. cit., p. 573.
[10] La derogabilità della disciplina della surrogazione dell’assicuratore parve possibile già al VIVANTE, secondo il quale la surrogazione « tocca un semplice interesse privato e ciascuno può rinunziare ai favori che la legge gli concede » (Trattato di diritto commerciale, op. cit., p. 463). Negli stessi termini si esprime il GENOVESE, secondo cui « dato che l’interesse tutelato dalla surroga è privato, anche se legato alla funzione complessiva del contratto di assicurazione, la legge abbandona al titolare dell’interesse l’iniziativa circa la successione nel credito di risarcimento dell’assicurato e consente una libertà di disposizione del diritto acquisito » (Il fondamento razionale, op. cit., p. 576).
[11] Cfr. GRIGOLI, Considerazioni, op. cit., p. 429.
[12] Questo consente di evitare all’assicuratore l’instaurazione di liti contro clienti effettivi o potenziali o possibili compensazioni non gradite (cfr. CORBINO, Brevi considerazioni, op. cit., p. 438).
[13] La rilevanza di questa finalità, nel mondo dell’economia, risulta chiaramente se si considera che « per l’assicurato (operatore economico) non sono indifferenti le perdite continue, dovute al ritardato risarcimento (con perdita ad es. degli interessi) e soprattutto di mancato uso in senso economico delle cose distrutte; come non sono indifferenti le difficoltà di scoprire l’autore del danno, di provarne la colpevolezza nei modi stabiliti e nella misura sufficiente ad ottenere il pieno risarcimento » (cfr. GENOVESE, Il fondamento razionale, op. cit., p. 566).
[14] Cfr. CORBINO, Brevi considerazioni, op. cit., p. 438.
[15] Cfr. FERRARINI, Surroga assicuratoria e azione contro il vettore marittimo per perdita o avarie delle cose trasportate, in Assicurazioni, 1951, II, 2, p. 156.
[16] Cfr. DI MAJO, voce Obbligazioni pecuniarie, in Enc. dir., Milano, 1979, XXIX, p. 261.
[17] Cfr. DI MAJO, voce Obbligazioni pecuniarie, op. cit., p. 262. A questo proposito, in dottrina è stato giustamente affermato che « Il capitolo scritto dalla nostra giurisprudenza in tema di debiti di valore costituisce una prova della capacità della nostra giurisprudenza, della sua prudenza e insieme della sua audacia » (cfr. ASCARELLI, Obbligazioni pecuniarie, in Commentario del codice civile a cura di Scialoja e Branca, Bologna – Roma, 1963, p. 555).
[18] Cfr. SCADUTO, I debiti pecuniari e il deprezzamento monetario, Milano, 1924; MOSCO, Gli effetti giuridici della svalutazione monetaria, Milano, 1948; LOJACONO, Aspetti privatistici del fenomeno monetario, Milano, 1955; ASCARELLI, Obbligazioni pecuniarie, op. cit., p. 555; QUADRI, Principio nominalistico e disciplina dei rapporti monetari, in Studi Senesi, 1978, fasc. 2, p. 140 ss.; INZITARI, La moneta, in Trattato di diritto commerciale e pubblico dell’economia diretto da F. Galgano, Padova, 1983, VI, p. 119 ss.; TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, op. cit., p. 540.
[19] Cfr. DI MAJO, voce Obbligazioni pecuniarie, op. cit., p. 262.
[20] Cfr. Trib. Roma 11 novembre 1947, in Assicurazioni, 1948, II, 2, p. 45; Cass. 17 gennaio 1980, n. 363, in Giust. civ., 1980, I, p. 879, con nota di GRIGOLI, Ancora in tema di operatività della normativa uniforme sul trasporto marittimo di cose; Cass. 20 marzo 1982, n. 1817, in Giur. It. Mass., 1982, p. 458; Cass. 25 ottobre 1982, n. 5565, in Giust. civ., 1983, I, p. 115 e, con nota di GRIGOLI, Sulla configurazione della prestazione assicurativa come debito di valuta, in Dir. mar., 1983, I, p. 262; Cass. 5 novembre 1985, n. 5362, in FI Mass., 1985. In dottrina vedi: FERRARINI, Le assicurazioni marittime, Milano, 1971, p. 338; VIANELLO, Diritto di surroga dell’assicuratore: credito di valuta, in Dir. e prat. Assic., 1986, p. 116; MALFATTI LETTA, Surrogazione dell’assicuratore: credito di valuta o di valore?, in Giust. civ., 1987, I, p. 1963; VARRONE, Il diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, in Riv. giur. circ. e trasp., 1995, p. 13 ss.. Secondo questa dottrina, l’unico strumento a disposizione dell’assicuratore, il cui credito nei confronti del terzo responsabile sia stato pregiudicato dalla svalutazione monetaria, è dato dall’art. 1224, 2° comma, c.c., ai sensi del quale, in caso di ritardo nell’adempimento, il terzo responsabile a corrispondere all’assicuratore gli interessi di mora nella misura convenuta o, in mancanza, nella misura legale dal giorno in cui il suo debito sia divenuto liquido ed esigibile, nonché il risarcimento per i maggiori danni che l’assicuratore dimostri di aver subito anche a causa di eventuali svalutazioni monetarie (cfr. in tal senso Cass. 20 maggio 1982, n. 1817, in Giust. civ. Rep., 1982, voce Assicurazione (contratto di), p. 39; Cass. 25 ottobre 1982, n. 5565, in Giust. civ., 1983, I, p. 115; Cass. 5 novembre 1985, n. 5362, in Giust. civ. Rep, 1985, voce Assicurazione (contratto di), p. 52).
[21] Cfr. in tal senso, Cass. 25 ottobre 1982, n. 5565, cit., secondo cui, fra l’altro, questo principio troverebbe un riscontro testuale nel 1° comma dell’art. 1916 c.c., il quale, stabilendo che la surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato verso l’autore del danno ha luogo « fino alla concorrenza dell’ammontare » dell’indennità assicurativa, fisserebbe un limite espresso in termini squisitamente pecuniari. Ma non è così. Attraverso questa formulazione dell’art. 1916 c.c., infatti, il legislatore ha soltanto voluto ribadire il principio, già fissato nell’art. 438 del vecchio codice di commercio del 1882, secondo cui, in caso di parziale pagamento dell’indennità assicurativa, l’assicuratore, che si sia surrogato nei diritti dell’assicurato e l’assicurato stesso concorrono nei confronti del terzo responsabile del danno in proporzione di quanto è loro dovuto. Questa formulazione, dunque, non introduce nessuna deroga al principio per cui di fronte all’assicuratore che agisce in surroga, il debito del terzo responsabile permane immutato, quale era nei confronti dell’assicurato (cfr. FERRARINI, Surroga assicuratoria e svalutazione monetaria, in Assicurazioni, 1948, I, p. 119).
[22] Cfr. RUSSO, Sulla surrogazione dell’assicuratore, in Giur. It., 1989, I, col. 528. Da questa premessa si è desunto che nei casi in cui la surrogazione è soltanto parziale, mentre la legittimazione dell’assicurato a pretendere il risarcimento del danno dal terzo responsabile passa immediatamente in capo all’assicuratore nei limiti della somma versata a titolo di indennità assicurativa, l’assicurato conserva la legittimazione ad agire nei confronti dell’autore del danno per la parte eccedente tali limiti, quale risulta detraendo, in sede di liquidazione, l’importo dell’indennità che deve essere rimborsato dall’ammontare dei danni effettivamente subiti fino al momento della pronuncia, incluso il danno da svalutazione monetaria. In altre parole, nei rapporti tra danneggiato e danneggiante, l’erogazione di somme ad opera di un terzo non sarebbe idonea a determinare la conversione dell’obbligazione in debito di valuta (cfr. MALFATTI LETTA, Surrogazione dell’assicuratore, op. cit., p. 1963).
[23] Vedi, fra le tante, per la giurisprudenza di legittimità: Cass., S.U., 13 marzo 1987, n. 2639, in Giust. Civ., 1987, p. 1957, con la già citata nota di MALFATTI LETTA; Cass. 5 marzo 1995, n. 3570, in Assicurazioni, 1995, II, 2, p. 141; Cass. 7 febbraio 1996, n. 973, in FI, 1996, I, p. 1265; Cass. 16 dicembre 1997, n. 12725, in FI Mass., 1997; per quella di merito: Trib. Catanzaro 11 marzo 1992, in Informazione prev., 1992, p. 483; App. Bologna 15 febbraio 1995, in Informazione prev., 1995, p. 1336. Questo indirizzo è condiviso anche dalla prevalente dottrina: NICOLÒ, Gli effetti della svalutazione della moneta nei rapporti di obbligazione, in FI, 1944-46, IV, col. 41; GRECO, Debito pecuniario, debito di valore e svalutazione monetaria, in Riv. dir. comm., 1947, II, p. 103; FERRARINI, Surroga assicuratoria e svalutazione monetaria, op. cit., p. 118 ss.; DONATI, Trattato, op. cit., p. 479 ; SANTI, Il contratto di assicurazione, op. cit., p. 414; GASPERONI, La c.d. surroga, op. cit., p. 633, nota n. 100; CASTELLANO – SCARLATELLA, Le assicurazioni private, op. cit., p. 412; DE MARCO, Anche la surrogazione dell’assicuratore al bivio tra credito di valuta e di valore, in Giust. civ., 1983, I, p. 115; RUSSO, Sulla surrogazione dell’assicuratore, op. cit., col. 529; SCALFI, I contratti di assicurazione, op. cit., p. 249; CELLE, Il pregiudizio alla surroga ex art. 1916, 3° comma, cod. civ., in Dir. ed econ. assic., 1996, p. 1057; ALIBRANDI, Aspetti problematici, op. cit., p. 203.
[24] I debiti di risarcimento sono tradizionalmente considerati dalla dottrina come debiti di valore (cfr. ASCARELLI, Obbligazioni pecuniarie, op. cit., p. 450; DI MAJO, voce Obbligazioni pecuniarie, op. cit., p. 265; TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, op. cit., p. 540). È stato sottolineato che « la questione del deprezzamento si rende particolarmente sensibile in tema di risarcimento dei danni, sia questo il contenuto originario dell’obbligazione sia esso il sostitutivo per via di successive trasformazioni di un’obbligazione di contenuto originario diverso » (cfr. SCADUTO, I debiti pecuniari, op. cit., p. 181). La giurisprudenza è pervenuta alla medesima conclusione movendo dalla ratio dell’istituto del risarcimento, che è stata individuata nella reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente all’atto del verificarsi dell’illecito; se è questo lo scopo della norma, infatti, sarebbe quanto mai incongruo far gravare sul creditore l’incidenza delle oscillazioni del valore della moneta (cfr. Cass. 2 aprile 1965, n. 572, in FI Mass., 1965 ; Cass. 18 aprile 1966, n. 963, in FI Mass., 1966; Cass. 13 gennaio 1972, n. 106, in FI Mass., 1972; Cass. 19 maggio 1972, n. 1545, in FI Mass., 1972).
[25] « All’ente assicuratore che si surroga (art. 1916 c.c.), nei diritti spettanti all’assicurato e agisce per il rimborso delle prestazioni erogategli – nella specie di spedalità – spetta la svalutazione monetaria, perché la natura del credito resta di valore, non incidendo la modifica soggettiva del creditore sulla natura ex delicto della responsabilità del danneggiante » (cfr. Cass. 16 dicembre 1997, n. 12725, in FI Mass., 1997).
[26] « Ha natura di credito di valore quello dell’assicuratore che, dopo aver pagato l’indennizzo all’assicurato, agisce in surrogazione contro il terzo responsabile ex art. 1916 c.c.; detto pagamento attiene, infatti, al rapporto tra istituto assicuratore ed il danneggiato assicurato, non a quello fra quest’ultimo e il terzo responsabile, la cui obbligazione non si trasforma da debito di valore in debito di valuta per effetto di quel pagamento; e ciò comporta che uguale natura deve riconoscersi al credito dell’assicuratore, il quale succede a titolo particolare nel credito dell’assicurato verso il danneggiante e ha diritto quindi di vedere integrata la somma erogata dalla maggiorazione corrispondente alla svalutazione monetaria successivamente intervenuta, la quale può essere liquidata anche ex officio » (cfr. Cass. 23 dicembre 1994, n. 11112, in FI Mass., 1994). Il pagamento dell’indennità assicurativa, dunque, « non costituisce una liquidazione (totale o parziale) del danno idonea ad operare una conversione del credito di valore in credito di valuta, ma un’erogazione di spesa rivolta ad eliminare o a ridurre il danno, che proviene da soggetto diverso dal danneggiante e non può interferire sulla natura e consistenza dell’obbligazione risarcitoria di quest’ultimo » (cfr. Cass. 6 maggio 1983, n. 3097, in FI Mass., 1997).
[27] Cfr. FERRARINI, Surroga assicuratoria e svalutazione monetaria, op. cit., p. 118 ; DONATI, Manuale, op. cit., p. 245 ; GASPERONI, voce Assicurazione contro i danni, op. cit., p. 1148 ; DE MARCO, Anche la surrogazione, op. cit., p. 441 e p. 444.
[28] Cfr. MALFATTI LETTA, Surrogazione dell’assicuratore, op. cit., p. 1964.
[29] Vedi note n. 205 e n. 206.
[30] Vedi Cap. I, note n. 85 e n. 86. Questa precisazione si rende necessaria, considerando che « fra assicuratore e terzo responsabile un rapporto diretto non esiste, né può istituirsi se non di riflesso, cioè sul presupposto e in derivazione dei due rapporti di base: quello che lega il danneggiante al responsabile, il quale è obbligato a risarcirlo (ex art. 2043 c.c.) e quello che lega lo (stesso danneggiato in veste di) assicurato al suo assicuratore, il quale è tenuto ad indennizzarlo (ex artt. 1882 e 1905 c.c.) » (cfr. LA TORRE, Il punto, op. cit., p. 961).
[31] Cfr. Cass. 22 luglio 1991, n. 8168, in FI Mass., 1991; Cass. 11 ottobre 1995, n. 10597, in FI Mass., 1995; Cass. 17 gennaio 1997, n. 468, in Riv. giur. circ. e trasp., 1997, p. 109; Trib. Pavia 20 aprile 1984, in Resp. civ. e prev., 1991, p. 516. In dottrina vedi: BUTTARO, voce Assicurazione contro i danni, op. cit., p. 517; PALERMO, L’azione surrogatoria, op. cit., p. 1016; FERRARINI, Le assicurazioni marittime, op. cit., 336; CASTELLANO e SCARLATELLA, Le assicurazioni private, op. cit., p. 414; LA TORRE, Il punto, op. cit., 965; VOLPE PUTZOLU, voce Assicurazione contro i danni, op. cit., p. 416; FANELLI, voce Assicurazione contro i danni, op. cit., p. 21; CELLE, Il pregiudizio, op. cit., p. 1058; ALIBRANDI, Aspetti problematici, op. cit., p. 205.
[32] Cfr. LA TORRE, Il punto, op. cit., p. 963.
[33] Vedi, fra le tante, Cass. 3 giugno 1968, n. 1677, in Giur. It., 1968, I, p. 1836; Cass. 3 luglio 1991, n. 7300, in Giust. Civ., 1992, I, p. 3151.
[34] Cfr. DONATI, Trattato, op. cit., p. 473; MINERBI, Sulla natura giuridica, op. cit., p. 299; BUTTARO, voce Assicurazione contro i danni, op. cit., p. 517; POGGI, Efficacia probatoria della quietanza del danneggiato nel procedimento ex art. 1916 c.c., in Assicurazioni, 1958, II, 2, p. 249 ss.; POGLIANI, Aspetti problematici in tema di surrogazione dell’assicuratore, op. cit., p. 738; TORRE, Sulla validità ed operatività della surroga assicurativa ex art. 1916 cod. civ., in Dir. e prat. assic., 1961, p. 132 ss.; FERRARINI, Le assicurazioni marittime, op. cit., p. 335; Id., Prova degli estremi della surroga ed eccezioni opponibili dal terzo all’assicuratore, in Assicurazioni, 1954, II, p. 84; SANTI, Il contratto di assicurazione, op. cit., p. 412; GASPERONI, La c.d. surroga, op. cit., p. 632; CASTELLANO e SCARLATELLA, Le assicurazioni private, op. cit., p. 403; LA TORRE, Il punto, op. cit., p. 951.
[35] Vedi, fra le tante, per la giurisprudenza di legittimità: Cass. 26 ottobre 1967, n. 2648, in FI, 1967, I, col. 2510; per quella di merito: Trib. Trieste 26 maggio 1975, in Dir. mar., 1976, p. 57; App. Milano 7 ottobre 1975, in Assicurazioni, 1976, II, 2, p. 165; Pret. La Spezia 11 gennaio 1997, in Foro Pad., 1997, I, p. 323.
[36] Secondo la giurisprudenza prevalente, non è necessario che la quietanza sia firmata dall’assicurato, essendo sufficiente la sottoscrizione del suo mandatario (cfr. Cass. 30 gennaio 1942, n. 309, in Assicurazioni, 1942, II, p. 89 ; App. Trieste 23 febbraio 1966, in Dir. mar., 1966, p. 246; Trib. Livorno 14 giugno 1963, in Giur. Tosc., 1963, p. 572; App. Genova 30 gennaio 1963, in Temi gen., 1963, p. 9; App. Genova 17 aprile 1963, in Dir. mar., 1964, p. 91).
[37] Cfr. FAVARA, Legittimazione nella surroga dell’assicuratore e prova del contratto, in Giur. compl. cass. civ., 1954, V, p. 507; SALANDRA, Dell’assicurazione, op. cit., p. 347; IANNUZZI, Osservazioni sui presupposti della surrogazione dell’assicuratore, in FI, 1954, I, col. 1001; STEIDL, Il contratto di assicurazione, op. cit., p. 226.
[38] Cfr. FERRARINI, Prova degli estremi, op. cit., p. 84. Soltanto nei rarissimi casi in cui dalla quietanza non risulti che il pagamento è stato effettuato in forza di un determinato contratto di assicurazione e che il danno indennizzato all’assicurato corrisponde a quello cagionato dal terzo, potrebbe rendersi necessaria l’esibizione in giudizio della polizza. Qui, tuttavia, l’uso del condizionale è d’obbligo, dato che, anche in questa ipotesi, la prova della titolarità del diritto può essere data facendo ricorso ad altri mezzi. È bene osservare, infatti, che, trovandosi il terzo responsabile in posizione di assoluta estraneità rispetto al contratto di assicurazione, non può ritenersi operante nei suoi confronti l’art. 1888 c.c., secondo il quale il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. E, siccome la quietanza che non contenga gli estremi del contratto di assicurazione può, comunque, valere come principio di prova scritta dello stesso, deve ritenersi consentita l’ammissibilità, nei confronti dell’autore del danno, della prova per testimoni da parte dell’assicuratore, ad integrazione delle risultanze della quietanza (cfr. FERRARINI, Prova degli estremi, op. cit., p. 85).
[39] Cfr. Cass. 3 luglio 1991, n. 7300, in Giust. civ., 1992, I, p. 3151.
[40] La Corte di cassazione ha recentemente rilevato che nell’azione di surrogazione proposta dall’INAIL ai sensi dell’art. 1916 c.c. non viene in questione il rapporto assicurativo concernente l’infortunio sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell’autore del fatto illecito e, pertanto, il responsabile del danno non è legittimato ad opporre all’assicuratore l’insussistenza degli estremi dell’indennizzabilità del sinistro, trattandosi di requisito attinente al rapporto assicurativo (cfr. Cass. 18 novembre 1986, in FI Mass., 1986; nello stesso senso vedi Cass. 7 aprile 1972, n. 1066, in Assicurazioni, 1973, II, p. 259; Cass. 16 aprile 1992, n. 4687, in FI Mass., 1992; Cass. 7 marzo 1995, n. 2616, in FI Mass., 1995). In dottrina, è stato esattamente osservato che la soluzione contraria provocherebbe gravi inconvenienti, in quanto consentirebbe al terzo di ritardare l’adempimento della propria obbligazione o, addirittura, di sottrarvisi, aprendo, così, delicate e complesse questioni su un rapporto altrui. Per gli stessi motivi, il terzo non può interferire nemmeno nella transazione eventualmente avvenuta fra l’assicurato e l’assicuratore (cfr. SANTI, Il contratto di assicurazione, op. cit., p. 412).
[41] Cfr. FERRARINI, Prova degli estremi, op. cit., p. 85.
[42] Cfr. LA TORRE, Il punto, op. cit., p. 964.
[43] Cfr. Cass. 26 maggio 1965, n. 1065, in Arch. giur. circ., 1966, p. 1333; Cass. 8 gennaio 1980, n. 135, in Giur. It. Mass., 1980, col. 39. In dottrina vedi PALERMO, L’azione surrogatoria, op. cit., p. 1016; CASTELLANO e SCARLATELLA, Le assicurazioni private, op. cit., p. 414; DE MARCO, La prescrizione nell’assicurazione privata, Milano, 1982, p. 129.
[44] Secondo la maggior parte della dottrina, l’eccezione di compensazione è opponibile nei confronti dell’assicuratore che agisce in surroga, solo se la compensazione stessa sia intervenuta prima dell’esercizio del diritto di surrogazione da parte dell’assicuratore (cfr. PASANISI, Noterelle, op. cit., p. 569; ANTINOZZI, Inopponibilità dell’eccezione di compensazione all’assicuratore che agisce in surroga, in Dir. e prat. assic., 1966, p. 652; CASTELLANO e SCARLATELLA, Le assicurazioni private, op. cit., p. 414; per la giurisprudenza vedi: App. Bologna, 23 luglio 1966, in Dir. e prat. assic., 1966, p. 650 con la già citata nota di ANTINOZZI).
[45] Il terzo responsabile è legittimato ad eccepire, nei confronti dell’assicuratore, l’estinzione del suo diritto per prescrizione (cfr. Cass. 27 novembre 1989, n. 5146, in Arch. circol., 1990, p. 306 ; Cass. 13 novembre 1997, n. 11231, in Arch. circol., 1998, p. 255 ; Trib. Napoli 15 aprile 1970, in Assicurazioni, 1971, II, p. 44; in dottrina vedi: PALERMO, L’azione surrogatoria, op. cit., p. 1016; CASTELLANO e SCARLATELLA, Le assicurazioni private, op. cit., p. 414; DE MARCO, La prescrizione, op. cit., p. 129). Lo stesso non può dirsi per l’assicurato, che abbia già percepito l’indennità assicurativa. Così ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 2341 del 7 giugno 1977, in Resp. civ. e prev., 1977, p. 789, di cui giova riportare un esauriente passo: « Come questa Suprema Corte ha altre volte avuto modo di affermare, il congegno della surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili costituisce applicazione del cosiddetto principio indennitario, in virtù del quale un sinistro non può diventare fonte di lucro per chi lo subisce, neppure quando l’indennizzo gli spetti a duplice titolo da due soggetti diversi, come accade nell’ipotesi in cui lo stesso evento dannoso, oltre a rendere operante la copertura assicurativa, faccia sorgere un’obbligazione riparatoria a carico di chi lo ha cagionato. In tal caso il danneggiato resta bensì l’unico titolare attivo dei due distinti rapporti obbligatori – libero di rivolgersi all’uno, all’altro o ad entrambi gli obbligati – ma l’eventualità del doppio indennizzo per lo stesso danno è scongiurata dalla legge, l’art. 1916 c.c. garantendo all’assicuratore, nel primo comma, la possibilità di surrogarsi nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile, e, nel terzo comma, quella di rivalersi nei confronti dell’assicurato se la surrogazione sia stata da lui pregiudicata. Alla stregua dei su enunciati principi, appare di manifesta evidenza che l’assicurato è carente di interesse, meritevole di tutela, ad eccepire in luogo ed in vece dei terzi responsabili la prescrizione del diritto di surrogazione spettante all’assicuratore, ciò ponendosi oltretutto in contrasto con l’obbligo dell’assicurato – chiaramente desumibile dal citato terzo comma dell’art. 1916 c.c. – di non recare pregiudizio a quel diritto ».
[46] È necessario, però, che il pagamento del debito da parte del terzo responsabile all’assicurato sia intervenuto prima dell’esercizio del diritto di surrogazione da parte dell’assicuratore (cfr. Cass. 29 maggio 1964, n. 1349, in Assicurazioni, 1965, II, 2, p. 10; Trib. Pistoia 17 novembre 1964, in Assicurazioni, 1965, II, 2, p. 164; App. Genova 4 aprile 1963, in Arch. resp. civ., 1964, p. 105; in dottrina vedi: PALERMO, L’azione surrogatoria, op. cit., p. 1016; CASTELLANO e SCARLATELLA, Le assicurazioni private, op. cit., p. 414).
[47] In dottrina si è ritenuto che l’assoluzione del danneggiato con formula piena perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso (ai sensi degli articoli 425, 1° comma, e 530, 1° comma, c.p.p.) può essere validamente opposta anche all’assicuratore che agisce in surroga (cfr. Trib. Sanremo 11 dicembre 1963, in Dir. e prat. assic., 1964, p. 418; in dottrina vedi: ANTINOZZI, Inopponibilità dell’eccezione di compensazione, in Dir. e prat. assic., 1966, p. 652; PALERMO, L’azione surrogatoria, op. cit., p. 1019). L’assoluzione dell’imputato per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova (ai sensi degli articoli 425, 3° comma, e 530, 2° comma, c.p.p.), invece, non rende improponibile l’azione di surrogazione dell’assicuratore, quando il terzo, dopo la pronuncia penale, abbia risarcito il danno all’assicurato, dimostrando, in tal modo, di rinunciare alle eccezioni di preclusione dell’azione civile (cfr. Trib. Pavia 15 giugno 1961, in Problemi sic. soc., 1963, p. 500).
[48] Cfr. PASANISI, Noterelle, op. cit., p. 569; PALERMO, L’azione surrogatoria, op. cit., p. 1018; ANTINOZZI, Opponibilità all’assicuratore che agisce in surroga della transazione, op. cit., p. 303 ss.; LA TORRE, Il punto, op. cit., p. 964. Gli accordi transattivi, che vengono spesso stipulati tra danneggiante e danneggiato, interessano, in particolare, gli assicuratori della responsabilità civile. Il problema sorge quando il responsabile del danno o l’assicuratore della responsabilità civile dello stesso paga il danneggiato prima di ricevere dall’assicuratore di quest’ultimo la comunicazione dell’importo dell’indennità versata e dell’intenzione di volersi surrogare. Il lungo intervallo di tempo intercorrente tra il verificarsi del sinistro e la denuntiatio consente, infatti, al terzo responsabile, che ha tutto l’interesse a liberarsi nel più breve tempo possibile della propria obbligazione di risarcimento – onde evitare, fra l’altro, di costituirsi parte civile nell’eventuale processo penale intentato a suo carico – di concludere una transazione con l’assicurato, ottenendo, in tal modo, il rilascio di una quietanza liberatoria, sicuramente opponibile all’assicuratore che lo conviene in giudizio (cfr. ANTINOZZI, Opponibilità all’assicuratore che agisce in surroga, op. cit., p. 303).
[49] Cfr. App. Firenze 16 ottobre 1966, in Dir. e prat. assic., 1969, p. 303.
[50] Il problema della validità delle c.d. diffide è stato risolto negativamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza (vedi, supra, paragr. 4, note n. 166 e n. 167).
[51] Cfr. ANTINOZZI, Opponibilità all’assicuratore che agisce in surroga, op. cit., p. 304.
[52] Cfr. Trib. Potenza 10 febbraio 1966, in Problemi sic. soc., 1966, p. 367, Trib. Potenza n. 77 del 1966, in Problemi sic. soc., 1967, p. 142; Cass. 28 aprile 1971, n. 1238, in Riv. inf. e mal. prof., 1971, II, p. 153; Cass. 19 aprile 1972, n. 1262, in Giur. It. Mass., 1972, col. 472; Cass. 2 luglio 1977, n. 2888, in Giur. It., I, 1, col. 1304.
[53] Cfr. GIOVENE, Il negozio giuridico rispetto ai terzi, Torino, 1917, p. 531; PANUCCIO, La cessione volontaria dei crediti nella teoria del trasferimento, Milano, 1953, pp. 101-102; BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, op. cit., p. 231 ss.; GENTILE, La prova civile, Roma, 1960, p. 186 ss.; GIACOBBE, voce Data certa, in Enc. dir., Milano, 1962, XI, p. 702; PASANISI, Noterelle, op. cit., p. 570; CASTELLANO e SCARLATELLA, Le assicurazioni private, op. cit., p. 414; LA TORRE, Il punto, op. cit., p. 966. Secondo una parte della dottrina (cfr. ANTINOZZI, Opponibilità all’assicuratore che agisce in surroga, op. cit., p. 305), l’assicuratore che agisce in surroga verso l’autore del danno non potrebbe essere considerato “terzo” rispetto alla transazione eventualmente intervenuta tra il danneggiante e il danneggiato, in quanto, l’assicuratore, per effetto della surrogazione, subentra nella stessa posizione sostanziale e processuale dell’assicurato. Come è stato esattamente osservato, però, « il problema posto dall’art. 2704 c.c. è un problema di prova, non un problema di diritto sostanziale: esso tende a delimitare l’ambito dei mezzi di prova delle scritture private nei confronti del terzo, sicché è perfettamente concepibile che, pur potendosi, tra le parti, sostenere l’avvenuta estinzione del diritto nell’epoca indicata nell’atto, di questa non possa darsi prova nei confronti delle persone indicate nell’art. 2704: le quali sono i “terzi” rispetto all’atto e, cioè, le persone che non l’hanno sottoscritto (salvo che fossero, dai sottoscrittori, rappresentate) » (cfr. PASANISI, Noterelle, op. cit., p. 570).
[54] Vedi, supra, paragr. 3, in questo capitolo.
[55] Pendenza che sussiste anche durante la decorrenza del termine di impugnazione (cfr. Cass. 4 marzo 1993, n. 2666, in FI Mass., 1993).
[56] Cfr. ANDRIOLI, Surroga legale e successione nel rapporto litigioso, in Assicurazioni, 1948, II, p. 48; SANTI, Il contratto di assicurazione, op. cit., p. 408 ss.; GASPERONI, La c.d. surroga, op. cit., p. 629; PASANISI, Noterelle, op. cit., p. 576 ss.; ANTINOZZI, Legittimazione, capacità di stare in giudizio ed atti interruttivi della prescrizione in tema di surroga dell’assicuratore ex art. 1916 cod. civ., in Dir. e prat. assic., 1968, p. 155; PALERMO, L’azione surrogatoria, op. cit., p. 1015; CASTELLANO e SCARLATELLA, Le assicurazioni private, op. cit., p. 430; LA TORRE, Il punto, op. cit., p. 947; ALIBRANDI, Aspetti problematici, op. cit., p. 205.
[57] Vedi, fra le tante, per la giurisprudenza di legittimità: Cass. 2 agosto 1947, n. 1404, in Assicurazioni, 1948, II, 2, p. 47; Cass. 7 febbraio 1979, n. 853, in Assicurazioni, 1979, II, mass. n. 21; Cass. 22 gennaio 1980, n. 519, in Giur. It. Mass., 1980, col. 123; per quella di merito: Trib. Trieste 30 novembre 1964, in Riv. inf. e mal. prof., 1966, p. 77; App. Genova 29 maggio 1969, in Dir. mar., 1970, p. 139.
[58] Su questo argomento vedi: DE MARINI, La successione nel diritto controverso, Roma, 1953; PICARDI, La successione processuale, Milano, 1964, p. 155 ss.; PROTO PISANI, Dell’esercizio dell’azione, in Commentario del codice di procedura civile diretto da E. Allorio, I, Torino, 1973, p. 1221; FAZZALARI, Successione nel diritto controverso, in Riv. dir. proces., 1979, p. 521 ss.; FAZZALARI E., Successione nel diritto controverso, in Enc. dir., Milano, 1990, XLIII, p. 1835 ss.; MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, Torino, 1998, vol. I, p. 360.
[59] In questo senso è orientata la giurisprudenza (vedi, per tutte, Cass. 7 agosto 1990, n. 7970, in FI Mass., 1990; Cass. 23 maggio 1996, in Dir. econ. assic., 1997, p. 153), nonché la prevalente dottrina (cfr. CALAMANDREI, Istituzioni di diritto processuale civile, Padova, 1941, vol. I, p. 153 ss.; ANDRIOLI, Commento al cod. proc. civ., Napoli, 1954, vol. I, p. 318; PICARDI, La successione processuale, op. cit., p. 134; MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, op. cit., p. 362).
[60] L’intervento dell’assicuratore, che si sia surrogato nei diritti dell’assicurato, è ammissibile anche nel giudizio d’appello (cfr. Cass. 7 agosto 1950, n. 2437, in Giur. It., 1951, I, 1, col. 189; Cass. 4 luglio 1959, n. 2136, in Giur. It. Mass., 1959, col. 446; App. Catania 29 maggio 1965, in Giur. sic., 1966, p. 475; in dottrina vedi: CASTELLANO e SCARLATELLA, Le assicurazioni, private, op. cit., p. 431; ALIBRANDI, Aspetti problematici, op. cit., p. 205). L’intervento volontario in appello da parte dell’assicuratore non è subordinato alla possibilità per l’interveniente di proporre opposizione di terzo (cfr. Cass. 7 agosto 1950, n. 2437, in Giur. It., 1951, I, 1, col. 189). Dopo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio tra assicurato e terzo responsabile, l’assicuratore che non sia intervenuto in giudizio può proporre opposizione di terzo revocatoria ai sensi dell’art. 404, 2° comma, c.p.c., quando risulti che l’assicurato, già indennizzato dall’assicuratore, abbia dolosamente proseguito il giudizio per ottenere il pagamento dell’intero credito (cfr. App. Roma 3 maggio 1966, in Riv. inf. e mal. prof., 1966, II, p. 158). L’assicuratore può intervenire nel giudizio intentato dall’assicurato nei confronti del terzo responsabile, ma non può istituire un secondo giudizio contro di lui (cfr. Cass. 7 agosto 1950, n. 2437, in Giur. It, 1951, I, 1, col. 189 ; Cass. 7 febbraio 1979, n. 853, in Assicurazioni, 1979, II, mass. n. 21 ; App. Catania 29 maggio 1965, in Giur. sic., 1966, p. 475).
[61] È necessario che la controparte acconsenta all’estromissione (art. 111, 3° comma, c.p.c.).
[62] La dottrina più recente (DE MARINI, La successione, op. cit., p. 237 ss.; PROTO PISANI, Dell’esercizio dell’azione, op. cit., p. 1242) esclude che questa sia un’efficacia riflessa, considerandola, invece, un’efficacia diretta, dal momento che l’acquirente è ormai il vero titolare del rapporto. Si è detto, però, ciò è esatto soltanto nel caso in cui l’alienazione sia avvenuta dopo il formarsi del giudicato e non anche quando essa sia intervenuta prima: in tal caso, se l’acquirente interviene, la sentenza lo vincola in quanto parte; se non interviene, la norma in esame estende eccezionalmente il limite soggettivo di cui all’art. 2909 c.c. (cfr. MONTELEONE, I limiti soggettivi del giudicato, Milano, 1981, p. 201).
[63] La dottrina è pressoché concorde nel ritenere che questa legittimazione ad impugnare (e a divenire destinatario dell’impugnazione) in capo al successore sussista indipendentemente dall’aver egli partecipato alla precedente fase del giudizio (cfr. Cass. 24 ottobre 1989, n. 4321, in FI, 1990, I, p. 94; Cass. 21 gennaio 1995, n. 713, in FI Mass., 1995; Cass. 7 agosto 1996, n. 7247, in FI Mass., 1996), ma occorre che chiami in giudizio anche il suo dante causa se non estromesso (cfr. Cass. 27 ottobre 1995, n. 11195, in FI Mass., 1995). Per impugnare la sentenza, il successore a titolo particolare beneficia di un termine autonomo, nel senso che non subisce la decadenza conseguente alla notificazione della sentenza al suo dante causa (cfr. Cass. 15 novembre 1991, n. 12276, in Giur. It., 1992, I, 1, p. 1302).
[64] Cfr. LA TORRE, Il punto, op. cit., pp. 948-949.
[65] Cfr. PALERMO, L’azione surrogatoria, op. cit., p. 1015; CASTELLANO e SCARLATELLA, Le assicurazioni private, op. cit., p. 432; LA TORRE, Il punto, op. cit., p. 948; ALIBRANDI, Aspetti problematici, op. cit., p. 205.
[66] Vedi, per tutte, per la giurisprudenza di legittimità: Cass. 9 aprile 1963, n. 918, in Assicurazioni, 1963, II, 2, p. 196; per quella di merito: App. Bologna 12 giugno 1964, in Assicurazioni, 1965, II, 2, p. 28.
[67] Cfr. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, op. cit., vol. I, p. 328.
[68] Cfr. LA TORRE, Il punto, op. cit., p. 948.
[69] Quando l’assicurato e l’assicuratore agiscono nello stesso giudizio contro il terzo responsabile, si versa in un’ipotesi di cause relative al pagamento di quote di un’unica obbligazione (art. 11 c.p.c.): il valore della causa è, dunque, determinato dal valore dell’intera obbligazione dedotta in giudizio (cfr. Cass. 27 maggio 1966, n. 1372, in Assicurazioni, 1967, II, 2, p. 83). In materia di legittimazione del responsabile civile, un’interessante questione si è posta nelle ipotesi di obbligazione solidale passiva ai sensi dell’art. 2054 c.c.. Si è ritenuto che, in tal caso, non può configurarsi litisconsorzio necessario tra proprietario e conducente del veicolo investito; di conseguenza, l’assicuratore che agisce ai sensi dell’art. 1916 c.c. può, se lo ritiene opportuno, citare in giudizio l’uno o l’altro dei due interessati o entrambi (cfr. PALERMO, L’azione surrogatoria, op. cit., p. 1015).
[70] Cfr. Cass. 22 gennaio 1968, n. 153, in Assicurazioni, 1968, mass. n. 34; conf. Cass. 12 gennaio 1976, n. 79, in Assicurazioni, 1977, II, 2, p. 101. Contro questa giurisprudenza si è detto che essa, ammettendo « una scissione del diritto di credito dell’assicurato – danneggiato (mentre si era sempre sostenuta l’unicità di tale diritto) » (cfr. DURANTE, La giurisprudenza e la c.d. surrogazione assicurativa, op. cit., p. 522), si porrebbe in contrasto con il principio affermato in altre sentenze della Corte di cassazione, secondo cui il subingresso dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile lascia sempre il rapporto « oggettivamente quale era in precedenza » (ivi, p. 526). Questa dottrina trascura, però, che una vicenda modificativa di un rapporto presuppone, in ogni caso, il mutamento della titolarità soggettiva del credito, dato che, per effetto della surrogazione, un nuovo soggetto (l’assicuratore) succede all’originario creditore (l’assicurato). Quando questo accade può dirsi che l’originario credito si smembra “quantitativamente” in due parti, una delle quali resta al primo soggetto e l’altra passa al secondo. Il che però non toglie che il rapporto di danneggiamento da cui nasce il credito […] sia sempre quello e che, come fonte del diritto, resti oggettivamente quale era in precedenza » (cfr. LA TORRE, Il punto, op. cit., p. 948, nota n. 57).
[71] Per esempio perché l’assicuratore è intervenuto nella causa promossa dall’assicurato.
[72] Cfr. Cass. 13 gennaio 1975, n. 130, in Resp. civ. e prev., 1975, p. 596; Cass. 13 gennaio 1975, n. 131, in Resp. civ. e prev., 1975, p. 406; Cass. 13 marzo 1975, n. 954, in Assicurazioni, 1975, II, p. 257. In dottrina, vedi: PALERMO, L’azione surrogatoria, op. cit., p. 1015; CASTELLANO e SCARLATELLA, Le assicurazioni private, op. cit., p. 432; LA TORRE, Il punto, op. cit., p. 949; ALIBRANDI, Aspetti problematici, op. cit., p. 205.
[73] « Il concetto di cause inscindibili in fase di impugnazione comprende tanto l’ipotesi del litisconsorzio necessario originario, in cui l’unicità del rapporto giuridico con pluralità di soggetti esige, per ragioni di diritto sostanziale e processuale, che la decisione sia emessa nei confronti di tutti gli interessati, essendo essa, altrimenti, inutiliter data, quanto quella di cause tra loro dipendenti, ossia tali che, essendo nel precedente grado state decise in un unico processo, debbono rimanere unite anche nella fase di gravame, in quanto la pronuncia sull’una si estenda, in via logica e necessaria, anche all’altra, ovvero ne formi il presupposto logico e giuridico imprescindibile » (cfr. Cass. 9 maggio 1956, n. 1519, in Giust. civ. Mass., 1956, p. 512; conf. Cass. 1 giugno 1959, n. 1673, in Giust. civ. Mass., 1959, p. 571).
[74] Causa inscindibile con più parti non è soltanto quella in cui la pluralità di parti nel giudizio di primo grado era stata determinata dalla necessarietà del litisconsorzio di cui all’art. 102 c.p.c., ma anche quella in cui la pluralità di parti è imposta da eventi sopravvenuti, come, ad esempio, la successione di una o più persone ad una delle parti (cfr. Cass. 2 agosto 1995, 8452, in FI Mass., 1995; Cass. 26 settembre 1996, n. 8492, in FI Mass., 1996; Cass. 3 settembre 1997, n. 8437, in FI Mass., 1997), nonché quella nella quale la pluralità di parti in primo grado era stata determinata da ragioni processuali, come, ad esempio, l’ordine del giudice di chiamata in giudizio di un terzo (cfr. Cass. 25 marzo 1996, n. 2628, in FI Mass., 1996), o l’intervento di parti la cui posizione non può scindersi da quella delle parti principali (cfr. Cass. 28 settembre 1989, n. 3939, in FI Mass., 1989).
[75] Le « cause tra loro dipendenti » sono quelle legate tra loro non solo da una generica connessione, ma dal vincolo più specifico della pregiudizialità o della garanzia (cfr. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, op. cit., vol. I, p. 381).
[76] Compreso il caso di proposizione o di integrazione invalida nei confronti di alcune di esse (cfr. Cass. 14 ottobre 1995, n. 10755, in FI Mass., 1995) o di impugnazione tardiva (cfr. 27 ottobre 1995, n. 11190, in FI Mass., 1995). L’inscindibilità è stata configurata anche nei confronti dell’interventore adesivo (cfr. Cass. 26 luglio 1996, n. 6760, in FI Mass., 1996).
[77] Con il termine “giudice” la legge si riferisce essenzialmente al collegio o al giudice monocratico e non più, come accadeva prima dell’entrata in vigore della legge n. 353 del 26 novembre 1990 (pubblicata nella G.U. n. 76 del 1° dicembre 1990) recante Provvedimenti urgenti per il processo civile, e del decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998 (pubblicato sulla G.U. n. 66 del 20 marzo 1998, S.O. n. 1) recante Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, all’istruttore ed al collegio (cfr. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, op. cit., p. 382). Per quanto riguarda la forma dell’ordine, si tratta indubbiamente di un’ordinanza (cfr. ANDRIOLI, Commento, op. cit., p. 394; MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, op. cit., p. 382, nota n. 5).
[78] Il giudice deve anche fissare « il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta e, se necessario, l’udienza di comparizione » (art. 331 c.p.c.). L’integrazione del contraddittorio deve essere ordinata anche in cassazione, come affermato dalla stessa Corte di Cassazione, nella sentenza n. 28161 del 23 novembre 1967, in Giur. It. Mass., 1967, col. 1959, nella quale si legge che il giudizio di cassazione deve svolgersi necessariamente nei confronti dell’assicuratore intervenuto nel giudizio d primo grado.
[79] Cfr. Cass. 7 giugno 1986, n. 3781, in FI Mass., 1986; Cass. 11 febbraio 1987, n. 1487, in FI Mass., 1987. Si ritiene comunemente che l’inammissibilità non debba essere pronunciata quando, nonostante la mancata osservanza dell’ordine del giudice nel termine prescritto, le parti che dovevano integrare il contraddittorio, si siano spontaneamente costituite non oltre l’udienza fissata all’uopo (cfr. Cass. 25 agosto 1986, n. 5169, in FI Mass., 1986 ; Cass. 5 settembre 1986, n. 5422, in FI Mass., 1986); è stata, inoltre, esclusa l’inammissibilità in un caso di termine eccessivamente breve (cfr. Cass. 18 ottobre 1990, n. 10151, in Giur. It, 1991, I, 1, p. 1433).
[80] Cfr. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, op. cit., p. 382.
[81] Cfr. App. Firenze 20 aprile 1964, in Assicurazioni, 1965, II, 2, p. 80. In dottrina vedi: PALERMO, L’azione surrogatoria, op. cit., p. 1015; CASTELLANO e SCARLATELLA, Le assicurazioni private, op. cit., p. 432; ALIBRANDI, Aspetti problematici, op. cit., p. 205.
[82] La ratio della norma è ben individuata nell’opportunità di permettere alla parte, inizialmente soccombente, disposta ad accettare la sentenza solo nell’ipotesi che questa venga accettata anche dall’altra parte, di attendere le decisioni di quest’ultima, senza curarsi della decorrenza del termine (cfr. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, op. cit., p. 388). Questo consente di capire come mai l’impugnazione incidentale tardiva perde la sua efficacia quando l’impugnazione principale diventa inammissibile (art. 334, 2° comma, c.p.c.).
[83] Cfr. CASTELLANO e SCARLATELLA, Le assicurazioni private, op. cit., p. 411; ROSSETTI, Le azioni, op. cit., p. 14. In giurisprudenza, vedi, per tutte Cass. 22 luglio 1987, n. 6386, in FI Mass., 1987.
[84] La residenza è il luogo in cu la persona ha la sua dimora abituale (art. 43, 2° comma, c.c.) e, poiché la dimora non è che una situazione di fatto, tale è, in definitiva, anche la residenza (cfr. SEGRÈ, Della competenza per territorio, in Commento al codice di procedura civile diretto da E. Allorio, I, Torino, 1973, p. 217; MANDRIOLI, Corso, op. cit., p. 220, nota n. 2; TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, op. cit., p. 102). La residenza può essere trasferita, ma « il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede se non è stato denunciato nei modi predetti dalla legge » (art. 44, 1° comma, c.c.).
[85] Il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi (art. 43, 1° comma, c.c.).
[86] La dimora indica il luogo nel quale la persona si trova anche solo in via transitoria, escluse, ovviamente, le soste momentanee (cfr. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, op. cit., p. 102).
[87] L’art. 20 c.p.c. reca la rubrica Foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione. Tale facoltatività sta ad indicare che per le cause suddette è anche competente il giudice del luogo in cui l’obbligazione è sorta o deve essere eseguita (cfr. SEGRÈ, Della competenza per territorio, op. cit., p. 232; MANDRIOLI, Corso, op. cit., p. 224). Per quanto riguarda il luogo di adempimento, occorre osservare che l’obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano è un’obbligazione chiedibile, che va, dunque, adempiuta nel domicilio che il debitore ha al momento della scadenza, ai sensi dell’art. 1882, IV comma, c.c. (cfr. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, op. cit., p.544 ; ROSSETTI, Le azioni, op. cit., p. 15).
[88] Cfr. Cass. 20 gennaio 1993, n. 699, in Riv. infortuni, 1993, II, p. 77.
[89] Appartiene, invece, al tribunale in funzione di giudice del lavoro la competenza a conoscere dell’azione di regresso esercitata dall’INAIL nei confronti del datore di lavoro ai sensi degli articoli 10 e 11 del T.U. 1124 del 1965, in quanto essa attiene al rapporto di assicurazione obbligatoria (cfr. ROSSETTI, Le azioni, op. cit., p. 15).
[90] Cfr. BUTTARO, Termine di prescrizione dell’azione contro l’assicurato che ha pregiudicato la surrogazione dell’assicuratore contro il terzo responsabile del danno, in Assicurazioni, 1953, II, 2, p. 53; TERZAGO, La prescrizione estintiva del diritto di surrogazione dell’assicuratore, in Foro Pad., 1965, III, p. 50; Id., Due aspetti della surroga dell’assicuratore: prescrizione e concorso di colpa, in Foro Pad., 1966, I, p. 847; PALERMO, L’azione surrogatoria, op. cit., p. 1017. Per la giurisprudenza, vedi: App. Bologna 12 giugno 1964, in Giur. It., 1964, I, 2, p. 741; Trib. Genova 28 maggio 1965, in Foro. Pad., 1966, I, p. 844.
[91] Vedi, supra, cap. I, note n. 85 e n. 86.
[92] Cfr. GENTILE, Formalità per la surrogazione dell’assicuratore, in Resp. civ. prev., 1960, p. 497; GASPERONI, La c.d. surroga, op. cit., p. 638; PARISI, Sulla prescrizione del diritto di surroga dell’assicuratore, in Assicurazioni, 1966, II, 2, p. 203; PASANISI, Opinioni su un problema discusso, op. cit., p. 81; LA TORRE, Il punto, op. cit., p. 974; DE MARCO, La prescrizione, op. cit., p. 123; CALVINO, Disciplina giuridica della surrogazione dell’assicuratore, in Dir. e prat. assic., 1988, p. 579; CELLE, Il pregiudizio, op. cit., p. 1057; ALIBRANDI, Aspetti problematici, op. cit., p. 203. La durata sarà, dunque, di cinque anni se si tratta di fatto illecito in genere (art. 2947, 1° comma, c.c.), di due anni se si tratta di fatto illecito da circolazione stradale (art. 2947, 2° comma, c.c.), la durata sarà eventualmente maggiore se il fatto è considerato dalla legge come reato e per questo è stabilita una prescrizione più lunga (art. 2947, 3° comma, c.c.), di dieci anni (art. 2946 c.c.) per le fattispecie di responsabilità contrattuale in genere (art. 1218 c.c.) o quella che è prevista per alcune fattispecie di responsabilità contrattuale (vedi, ad esempio, l’art. 2951 c.c.), di dieci anni, quando torna applicabile l’actio iudicati (art. 2953 c.c.). In giurisprudenza vedi, fra le tante, Cass. 17 gennaio 1992, n. 524, in Arch. circol. , 1992, p. 553; Cass. 1 dicembre 1998, n. 12188, in FI Mass., 1998; Pret. Catania 7 febbraio 1996, in Arch. cirol., 1996, p. 379. Alla medesima conclusione, del resto, si perviene anche accettando le tesi della surrogazione legale per pagamento o della cessione (legale) del diritto di credito. È chiaro, infatti, che anche in queste ipotesi, si è sempre in presenza di una fattispecie traslativa, nel senso che si ha un trasferimento del diritto di credito al risarcimento del danno dall’assicurato all’assicuratore e successione del secondo nei diritti del primo, con la conseguenza che l’assicuratore fa poi valere nei confronti del debitore, e cioè del terzo responsabile, lo stesso diritto spettante al danneggiato (cfr. DE MARCO, La prescrizione, op. cit., p. 123, nota n. 17).
[93] Cfr. DE MARCO, La prescrizione, op. cit., p. 125. Non è applicabile al diritto di surrogazione la prescrizione annuale di cui all’art. 2952 c.c.: il diritto di surrogazione, infatti, non discende dal contratto di assicurazione, ma è il medesimo diritto al risarcimento del danno che l’assicurato fa valere nei confronti del diritto del terzo responsabile. Osserva esattamente il DONATI che « dal contratto di assicurazione deriva il diritto di surrogarsi, ma non il diritto verso il terzo responsabile nel quale diritto l’assicuratore subentra e che non muta, per effetto della surroga, natura » (Trattato, op. cit., p. 516). Nello stesso senso in giurisprudenza vedi Cass. 12 agosto 1946, n. 1193, in FI Rep., 1946, voce Assicurazione (contratto di), n. 30; App. Firenze 27 aprile 1951, in Giur. Tosc., 1951, p. 205; App. Messina 8 maggio 1958, in Riv. it. prev. soc., 1959, p. 1013, con nota adesiva di GALTORRE, Il diritto di surroga dell’assicuratore in alcuni aspetti particolari.
[94] Cfr. Cass. 29 maggio 1964, n. 1349, in Assicurazioni, 1965, II, p. 10. In dottrina vedi: CASTELLANO e SCARLATELLA, Le assicurazioni private, op. cit., p. 420; DE MARCO, La prescrizione, op. cit., p. 126.
[95] Cfr. Trib. Pistoia 17 novembre 1964, in Giur. It., 1965, I, 2, col. 164.
[96] Non è condivisibile, dunque, l’affermazione secondo cui, poiché il diritto di surrogazione « sorge nel momento in cui l’assicuratore ha adempiuto la propria prestazione nei confronti dell’assicurato, da questo medesimo momento, quindi, decorre la prescrizione di tale diritto, a nulla rilevando che nel frattempo sia caduto in prescrizione il diritto dell’assicurato al risarcimento dei danni nei confronti del terzo danneggiante » (cfr. Pret. Roma 20 maggio 1958, in Riv. it. prev. soc., 1959, p. 645; App. Genova 10 dicembre 1955, in FI Rep., 1956, voce Assicurazione (contratto di), n. 63 e TORRENTE, Ancora in tema di surrogazione dell’assicuratore, op. cit., p. 4 ss.). Infatti, a prescindere dal fatto che la surrogazione, per operare, richiede, oltre al requisito del pagamento dell’indennità assicurativa all’assicurato, anche la denuntiatio al terzo responsabile, il semplice mutamento soggettivo nella titolarità del diritto di credito non può, in nessun caso, risolversi in un pregiudizio per il debitore, la cui posizione resta sostanzialmente inalterata. A questo proposito, in dottrina, si è detto: « È chiaro perciò che se, al momento della surrogazione, il diritto si era ormai estinto per prescrizione, questa, come era opponibile al precedente creditore (il danneggiato-assicuratore) così lo è al nuovo (l’assicuratore surrogatosi) (cfr. LA TORRE, Sul regime di prescrizione dl diritto di surroga dell’assicuratore, in Scritti di diritto assicurativo, Milano, 1979, p. 166).
[97] Vedi, per tutte, Cass. 8 febbraio 1983, n. 1039, in Arch. civ., 1983, p. 596; Cass. 1 settembre 1987, n. 7154, in FI Mass., 1987; App. Palermo 6 giugno 1991, in Temi sic, 1991, p. 172; Pret. Torino 25 marzo 1994, in Foro Pad., 1996, I, p. 105. In dottrina vedi: CASTELLANO e SCARLATELLA, Le assicurazioni private, op. cit., p. 421; DE MARCO, La prescrizione, op. cit., p. 127; CELLE, Il pregiudizio, op. cit., p. 1057; ALIBRANDI, Aspetti problematici, op. cit., p. 204.
[98] Vedi, per tutte, Cass. 29 maggio 1964, n. 1349, in Assicurazioni, 1965, II, p. 10; Cass. 13 aprile 1973, n. 1056, in Assicurazioni, 1974, II, p. 17; Cass. 14 aprile 1976, n. 1302, in Resp. civ. prev., 1976, p. 713. Nello stesso senso, in dottrina, vedi: CASTELLANO e SCARLATELLA, Le assicurazioni private, op. cit., p. 421; DE MARCO, La prescrizione, op. cit., p. 128.

Redazione

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