I decaduti dalla precedente edizione della rottamazione-bis, per aderire alla rottamazione-ter, dovranno versare entro il 7 dicembre 2018 le rate scadute di luglio, settembre e ottobre 2018. Una volta eseguito il pagamento, il contribuente non dovrà fare nulla, perché d’ufficio sarà l’agente della riscossione a comunicare l’ammontare del debito rideterminato e a trasmettere i bollettini precompilati per eseguire il versamento della rate residue. Di contro, coloro i quali non salderanno le rate pregresse entro il 7 dicembre saranno definitivamente esclusi dalla rottamazione-ter.
Con l’approvazione del D.L. n. 119/2018 si è dato il via al debutto della terza edizione della rottamazione delle cartelle. Il provvedimento, sulla falsa riga delle precedenti edizioni (disciplinate dall’art. 6, D.L. n. 193/2016 e dall’art. 1, D.L. n. 148/2017), prevede la possibilità di definire i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2017.
Lo sconto è rappresentato dall’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora e l’istanza dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019. Con la trasmissione della domanda, inoltre, si bloccheranno tutte le procedure esecutive e cautelari.
È, altresì, confermato che anche la rottamazione-ter si perfezionerà solo con l’integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate di legge e che il pagamento potrà essere eseguito anche attraverso la compensazione con i crediti certificati per appalti e forniture vantati verso la pubblica amministrazione.
Una delle novità di maggior rilievo è rappresentata dalla tempistica dei versamenti delle somme dovute; il decreto legge ha, infatti, previsto un numero massimo di 10 rate (che con buona probabilità nella fase di conversione in legge diventeranno 18(1) ) scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, per un massimo di cinque annualità. Proprio questo sensibile allungamento dei termini ha richiesto un raccordo con le precedenti versioni della rottamazione al fine di “ripescare” i contribuenti che non ce l’hanno fatta a rispettare le vecchie scadenze.
Più nel dettaglio, la c.d rottamazione-ter ha un intreccio complicato con le due precedenti versioni della definizione agevolata dei ruoli; per questa ragione il Decreto fiscale ha cercato di non lasciare margini di ambiguità, anche in considerazione dell’imminente scadenza della rottamazione-bis e dei pagamenti irregolari o incompleti relativi alla prima rottamazione.
Prima rottamazione (art. 6 Dl 193/2016)
Per ciò che attiene la prima edizione della rottamazione dei ruoli, ai sensi del D.L. 119/2018 art. 3, co. 25, è stato disposto che i debitori che hanno presentato la domanda in base all’articolo 6 del Dl 193/2016 e che:
• per qualsiasi motivo non sono riusciti a onorare l’impegno a pagare gli importi dovuti;
• o non hanno potuto beneficiare della riapertura dei termini disposta con l’articolo 1 del Dl 148/2017 (quest’ultima norma, infatti, li escludeva espressamente, con la sola eccezione di chi non aveva versato le rate scadute a fine 2016 delle dilazioni in essere al 24 ottobre 2016);
potranno essere ammessi senza condizioni di sorta alla rottamazione-ter, non rilevando, altresì, eventuali debiti scaduti di dilazioni pregresse.
Pertanto, tutti i soggetti che hanno aderito alla prima rottamazione (articolo 6 Dl 193/2016) e che per qualsiasi motivo siano decaduti da essa, potranno chiedere di aderire alla definizione agevolata dei ruoli 2000/2017 depositando la relativa istanza entro il 30 aprile 2019 (e tanto senza alcuna condizione di accesso).
In buona sostanza, la disposizione normativa citata, consente, senza alcuna riserva, l’accesso alla rottamazione-ter anche ai carichi che avevano già formato oggetto di precedente richiesta di definizione nella prima edizione dell’istituto.
Lo stesso trattamento è stato riservato dal legislatore ai contribuenti cosiddetti “riammessi” dalla rottamazione bis, ovvero coloro che non erano stati ammessi alla prima edizione dell’istituto in quanto, rispetto ai piani rateali in essere al 24 ottobre 2016, non avevano provveduto a effettuare tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 (2). Ebbene, il comma 25 dell’articolo in commento consente a questi contribuenti di accedere alla rottamazione-ter sebbene nuovamente decaduti dal beneficio a causa del mancato pagamento entro il predetto termine delle residue rate non pagate sulle dilazioni in corso. Tali contribuenti, dunque, non solo non avranno alcuna preclusione, ma potranno, altresì, giovarsi delle più favorevoli condizioni di pagamento previste dalla nuova edizione della rottamazione.
A ciò si aggiunga che a tali soggetti i quali, si ribadisce, sono già decaduti da ben due edizioni dell’istituto a causa del mancato pagamento delle residue somme dovute al 31/12/2016 sulle dilazioni in corso, sarà consentito, alla luce della nuova formulazione dell’istituto, non solo di poter ripresentare la domanda per gli stessi carichi ma, altresì, di fare confluire nella nuova richiesta di rottamazione anche le somme non pagate su tali dilazioni beneficiando anche sulle stesse dello stralcio di sanzioni e interessi previsto dalla misura agevolativa.
In definitiva, coloro che sono decaduti dalla prima rottamazione, potranno liberamente beneficiare di quest’ultima terza versione presentando il modulo di adesione entro il 30 aprile 2019, senza condizioni di sorta e non rilevando eventuali morosità riferite a dilazioni pregresse.
Rottamazione bis (art. 1, D.L. n. 148/2017)
Se da un lato, il legislatore ha disciplinato un’ammissione incondizionata alla rottamazione-ter per i contribuenti decaduti dalla prima sanatoria, tanto non è stato previsto per i contribuenti che hanno aderito alla c.d. rottamazione-bis. Per quest’ultimi, infatti, ai fini dell’ammissione alla rottamazione-ter, è stato disposto l’obbligo di allinearsi ai pagamenti mancanti entro e non oltre il 7 dicembre 2018.
Preliminarmente, occorre chiarire che la rottamazione-bis ha riguardato tre tipologie di contribuenti:
a) i soggetti con carichi affidati dal 1° al 30 settembre 2017;
b) i soggetti con carichi ante 2017 mai inclusi in precedenti istanze di definizione agevolata;
c) i soggetti c.d. “ripescati” con carichi ante 2017 che, dopo aver presentato domanda per la prima rottamazione, se la sono vista rigettare per non aver pagato integralmente le rate scadute a fine 2016 riferite a dilazioni pregresse (di cui si è già trattato nel paragrafo dedicato alla prima rottamazione (3)).
A fronte di tanto, la novella normativa, con i commi 21, 22, 23, 24 e 25 ha previsto nei casi di cui alle lettere a) e b) la possibilità di rientrare nei benefici della rottamazione-ter solo pagando entro il 7 dicembre 2018 tutte le rate scadute sino a ottobre 2018. Si tratta di una rimessione in termini la cui attuazione rappresenta una vera e propria condizione di accesso alla terza rottamazione. Invero, una volta rispettata la scadenza del 7 dicembre, le somme residue, pari al 20% del totale, potranno essere pagate entro cinque anni. Si tratta di una vera e propria riapertura dei termini che avverrà senza maggiorazioni di sorta, poiché essa conseguirà a una rimodulazione della scadenza di legge.
In particolare, una volta ottemperato al suddetto onere di pagamento entro il 7 dicembre, le somme residue, corrispondenti alle rate in scadenza – in origine, a novembre 2018 e febbraio 2019 – potranno essere versate entro 5 anni, con applicazione degli interessi dello 0,3%. Viceversa, se non si rispetterà la scadenza del 7 dicembre non solo decadrà la rottamazione bis, ma non si potrà essere ammessi alla rottamazione-ter, limitatamente ai medesimi carichi.
In buona sostanza, il comma 21 permette – ai debitori che hanno aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1 del DL n. 148/2017 e che effettuano entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione – di fruire del differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini.
Peraltro, nessun adempimento è previsto a carico di tali debitori, cui l’agente della riscossione trasmetterà automaticamente (solo a seguito del perfezionamento del pagamento entro il 7 dicembre), entro il 30 giugno 2019, un’apposita comunicazione, nonché i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle rate rideterminate.
In definitiva, chi ha già aderito alla definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 148/2017 (cosiddetta “rottamazione bis”) ma non è riuscito a saldare le prime rate scadute a luglio, settembre e ottobre potrà regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018. Per effettuare il pagamento delle rate, sarà necessario utilizzare i bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione in occasione della rottamazione-bis .
Conseguentemente, senza alcun ulteriore adempimento a carico dei debitori, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2019 una nuova “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla definizione agevolata 2000/2017 (cosiddetta “rottamazione bis”) ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%.
Di contro, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate della definizione agevolata 2000/2017 entro la scadenza del 7 dicembre prossimo, per gli stessi carichi non si potrà più accedere alla “rottamazione-ter” e Agenzia delle entrate-Riscossione, come stabilito dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione.
In conclusione, con la rottamazione-ter il legislatore ha previsto per chi ha beneficiato della rottamazione bis e ha versato almeno una rata, la possibilità di ridefinire il proprio debito con il fisco. La prerogativa è che il debito pregresso venga regolarizzato entro il 7 dicembre, perché solo in questo modo si potrà usufruire della rottamazione-ter. Si tratta di certo di un’occasione che dovrà essere attentamente valutata da ogni singolo contribuente coinvolto, che dovrà essere consapevole del fatto che lo “sconto” previsto dalla nuova rottamazione-ter sarà lo stesso delle precedenti edizioni e che, di contro, per chi rateizza il tasso d’interesse non sarà più del 4%, bensì del 3% e che il pagamento potrà essere dilazionato in 5 anni con 10 rate (da pagare il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno) di pari importo.
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Note
(1)Un emendamento al D.L. approvato in commissione Finanze al Senato ha disposto l’aumento delle rate da 10 a 18, con 4 rate annuali – da pagare sempre nell’arco delle cinque annualità -con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno. In sostanza è stato deciso di ridurre l’importo unitario di ogni singola rata confermando l’arco temporale di cinque anni per concludere il pagamento.
(2)Questi contribuenti per essere rimessi in bonis secondo quanto previsto dall’art. 4 del DL 148, avrebbero dovuto versare in un’unica soluzione, entro e non oltre il 31 luglio 2018, l’importo complessivo di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016.
(3)Ad abundantiam, si ribadisce che nei casi di cui alla lettera c (ripescati dalla prima rottamazione che avrebbero dovuto pagare in un’unica soluzione le rate scadute a fine 2016 entro lo scorso mese di luglio) è prevista la possibilità di accedere alla rottamazione-ter senza condizioni di sorta e per il totale del carico residuo. Si tratta di condizioni decisamente favorevoli con un duplice effetto positivo: da un lato, la possibilità di fruire del più lungo periodo di dilazione di 5 anni; dall’altro, l’irrilevanza delle rate scadute a fine 2016.
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