In caso di divorzio dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con gli stessi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ogni ramo genitoriale.
L’affidamento in sede di divorzio
In sede di divorzio e salvo diverso accordo tra i coniugi, il giudice deve la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, attraverso l’affido condiviso, oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, attraverso l’affidamento esclusivo, sempre tenendo conto dell’esclusivo interesse dei minori.
Il giudice determina anche i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ogni genitore, fissando la misura e il modo con il quale gli stessi dovranno contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e alla loro educazione.
Il coniuge affidatario in via esclusiva avrà la potestà sui figli oltre all’amministrazione e l’usufrutto legale sui loro beni.
Il genitore divorziato non affidatario conserverà l’obbligo (ma anche il diritto) di mantenere, istruire ed educare i figli.
Il genitore non affidatario è tenuto a versare un assegno di mantenimento.
L’assegno di mantenimento
L’assegno viene versato mensilmente e devono essere corrisposte anche le somme relative alle spese considerate straordinarie, ad esempio quelle scolastiche, ricreative, mediche, sportive o per le vacanze.
L’importo, per legge, deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il giudice può anche stabilire un assegno a favore dei figli maggiorenni, da versare direttamente a loro, quando non abbiano adeguati redditi personali.
L’articolo 155 quater del codice civile stabilisce che l’interesse dei figli è anche determinante per stabilire a quale dei coniugi sarà assegnato il godimento della casa familiare.
A volte può succedere che si verifichino casi di sottrazione di minori da parte di uno dei genitori.
Un esempio classico è determinato dalla sottrazione compiuta dal genitore che non rispetta modalità e tempi stabiliti dal giudice per l’affidamento della prole in caso di separazione dei coniugi.
Il genitore che non fa vedere al coniuge il figlio, oppure che lo trattiene più del dovuto, rischia di incorrere in una denuncia per sottrazione di minori.
Sottrazione di minore
Il reato verrà integrato se la privazione dell’affidamento è seria e prolungata.
Non si realizza se il genitore non affidatario accompagni il figlio dal genitore affidatario con un’ora o due di ritardo.
Per potersi parlare di sottrazione di minori ci deve essere un comportamento più “forte”, ad esempio il divieto assoluto di visita imposto al genitore che gode, per provvedimento del giudice, dell’affidamento, oppure nel cambiare residenza portando il bambino senza nessun accordo con l’altro genitore.
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