Violazione degli obblighi di assistenza familiare: l’ipotesi di carenza del dolo

Redazione 12/02/20
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In conformità al principio della riserva di codice, l’art. 2, comma 1, lett. c), d. lg. 21/2018 ha sostituito l’art. 12-sexies l. 898/1970 con l’art. 570-bis c.p., inserendo nel Codice penale il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, in precedenza previsto all’interno della l.898/1970 che è legge complementare al Codice civile. Le due disposizioni corrispondono: l’art. 570-bis c.p., come l’art. 12-sexies l. 898/1970, opera un rinvio alle pene previste all’art. 570 c.p., il quale sanziona la violazione degli obbli-ghi di assistenza familiare.

La fattispecie del reato omissivo permanente

L’art. 570-bis c.p. integra un reato omissivo permanente. Il reato si perfeziona dunque solo con l’integrale adempimento dell’obbligo di assistenza familiare. La Cassazione ha tuttavia ribadito che, qualora l’obbligato si trovi in uno stato di indigenza assoluta per causa a lui non imputabile, il mancato adempimento degli obblighi di assistenza familiare non costituisce reato. L’oggettiva indisponibilità dei mezzi rileva quale scriminante . Ovviamente, in difetto di questo presupposto, il reato è da considerarsi perfetto in relazione al periodo in cui la condotta omissiva non risulti giustificata.

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L’art. 2 c.p.

La disciplina sulla successione delle leggi nel tempo ex art 2 c.p. non pone qui particolari problemi poiché, come detto, l’art. 570-bis c.p. corrisponde, sia nella formulazione della fattispecie che nel trattamento sanzionatorio, all’art. 12-sexies l. 898/1970. Nell’ipotesi in cui la condotta fosse stata posta in essere prima dell’introduzione dell’anzidetta fattispecie penale, di cui all’art. 570 bis c.p., ricadrebbe nell’alveo dell’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. e risulta assorbita per consunzione nella successiva violazione dell’art. 570-bis c.p.. Anche in questo caso, il trattamento sanzionatorio è il medesimo.

Importante ribadire che tale fattispecie penale non punisce le condotte poste in essere dai conviventi more uxorio, poiché non espressamente richiamati. Pertanto, vigente il principio di divieto di analogia in malam partem, tali soggetti sono esclusi dalle sanzione della fattispecie in oggetto.

L’intervento della Cassazione sulla configurabilità del reato

Con la sentenza n. 5236/2020 la Cassazione accoglie il ricorso di un padre, condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione e divorzio ai sensi dell’art. 570 bis c.p. perché in virtù di un accordo con la ex moglie ha ridotto l’importo mensile a 800 euro. Gli Ermellini ribadiscono infatti che non rileva che l’accordo intercorso con la moglie non sia stato omologato dal giudice, inoltre il fatto stesso che l’uomo abbia comunque continuato a contribuire, seppur in misura ridotta, al mantenimento dei figli, fa venire meno il dolo, elemento costitutivo fondamentale del reato contemplato dall’art. 570 bis c.p.

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