Attraverso una serie di modifiche legislative, il ddl in esame:
– riformula la fattispecie incriminatrice del traffico illecito di influenze (art. 346 bis cp), assorbendo il delitto di millantato credito (art. 346 cp) con un inasprimento del sistema sanzionatorio;
– estende la possibilità di confisca ai casi di amnistia ed estinzione del processo per intervenuta prescrizione e al caso di prescrizione dichiarata in grado di appello(1) ;
– interviene sulle sanzioni accessorie: in particolare, con riferimento all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, abbassa da 3 a 2 anni la condanna minima necessaria per la relativa applicazione con inasprimento della pena accessoria per le condanne inferiori a tale termine (da 5 ac 7 anni).
L’interdizione perpetua
Viene, quindi, ampliato il novero dei reati per cui scatterà l’interdizione perpetua: malversazione aggravata dal danno patrimoniale, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione propria, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione attiva, istigazione alla corruzione, peculato, concussione, abuso d’ufficio aggravato dal vantaggio o dal danno di rilevante gravità e traffico di influenze illecite;
L’interdizione viene altresì estesa ai casi di sospensione della pena e di patteggiamento(2) ; innalza la durata dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (cd. “Daspo per i corrotti”) da 5 a 10 anni;
– estende alle associazioni e alle fondazioni cd. politiche la disciplina prevista in materia di trasparenza dei partiti (3).
Dovranno essere pubblicati su Internet i contributi a partiti o movimenti superiori ai 500 euro annui. Gli obblighi sulla pubblicità dei contributi, sulla rendicontazione e la trasparenza varranno anche per “fondazioni, associazioni e comitati collegati a un partito o movimento politico”. Le cooperative sociali non potranno finanziare i partiti politici in qualsiasi forma;
– ammette lo svolgimento di operazioni sotto copertura anche con riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione, omologando la disciplina dei reati contro la PA a quella dei reati terroristici e della criminalità organizzata . Sarà possibile, quindi, che “infiltrati” agiscano anche solo dove c’è il sospetto che si stia consumando un reato contro la PA, dopo una segnalazione;
– modifica il regime di prescrizione. Questo punto merita un’analisi più approfondita.
Legge n. 103/2017 interviene sulla prescrizione
La legge n. 103/2017 (cd. riforma Orlando), con l’evidente intento di ridurre il numero dei reati che cadono in prescrizione, ha disposto un’automatica sospensione del corso della prescrizione correlata ai gradi di giudizio, limitatamente alle sole ipotesi in cui sia intervenuta una condanna: il corso della prescrizione è oggi sospeso, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi, dopo la condanna in primo grado e, per lo stesso tempo, dopo la condanna in secondo grado.
La proposta al vaglio del Senato mira, invece, a bloccare il corso della prescrizione dopo la sentenza (di condanna o di assoluzione) di primo grado (o dopo il decreto di condanna) fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio (o della irrevocabilità del decreto di condanna), continuandosi ad applicare la pregressa disciplina fino alla sentenza di primo grado .
Nonostante l’encomiabile intento del legislatore, la riforma è stata criticata soprattutto con riferimento a questo punto. “Sospendere” la prescrizione dopo il primo grado di giudizio esporrebbe l’imputato al rischio di subire gli effetti di un processo lungo, in quanto verrebbe meno l’effetto deterrente della prescrizione e prospettando anche vizi di costituzionalità, per violazione della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).
Tale proposta riprende quella formulata nel 2014, con riferimento alla quale, anche la Commissione per l’elaborazione di proposte normative in tema di lotta alla criminalità organizzata(4), istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduta dal Dott. Nicola Gratteri, sosteneva che la definitiva cessazione del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado crea il rischio di un allungamento dei tempi del processo, nei gradi successivi; e si faceva opportunamente carico del problema spostandolo in altra sede, quella dei rimedi compensativi per l’irragionevole durata del processo .
Ed è proprio quest’ultimo punto che, autorevole dottrina, ritiene doversi valorizzare se si vuole ritenere accettabile e, soprattutto, costituzionalmente legittima, la riforma sulla prescrizione. L’elevata durata del processo rappresenta già in sé una sofferenza, della quale si deve tener conto in sede di esecuzione della pena, non diversamente dalla logica secondo cui il periodo trascorso in custodia cautelare viene considerato come presofferto da dedurre dalla pena eseguibile.
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Codice dell’ Anticorruzione e della Trasparenza
Le materie del contrasto alla corruzione e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni sono state oggetto di numerosi interventi normativi negli ultimi anni: sull’anticorruzione, con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, fondata sull’introduzione di strumenti di prevenzione attiva; sulla trasparenza, con il D.lgs. n. 33/2013, che ha previsto gli obblighi di pubblicazione di documenti, dati e informazioni e con il D.lgs. n. 97/2016, che ha introdotto l’istituto dell’accesso generalizzato.Altra significativa innovazione è stata la costituzione progressiva di un’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), autorità indipendente che ha contribuito a produrre nuove regole, anche in via di interpretazione della legislazione vigente.Considerata la forte dispersione della disciplina, per entrambe le materie, in distinti corpi normativi e il concorrere di fonti di rango diverso, questo nuovissimo Codice organizza in modo strutturato i principali atti normativi e si configura come un supporto conoscitivo indispensabile per i RPCT e operatori del diritto sui principali strumenti di contrasto alla corruzione introdotti dall’ordinamento.Il Codice è articolato in 10 parti: 1. Convenzioni internazionali 2. La disciplina in materia di prevenzione della corruzione3. La repressione penale della corruzione4. La disciplina in materia di trasparenza5. La disciplina delle inconferibilità, incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità nel settore pubblico6. La normativa in materia di conflitti di interesse e di codici di comportamento dei dipendenti pubblici7. La disciplina delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti pubblici (c.d. “whistleblowers”) 8. La disciplina delle società a partecipazione pubblica e degli altri enti di diritto privato in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione9.Le misure straordinarie di gestione,sostegno e monitoraggio delle imprese10. L’organizzazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione), ciascuna delle quali preceduta da una brevissima presentazione e contenente norme legislative, norme regolamentari e norme di soft law (prevalentemente nella veste di Linee guida), emanate dall’A.N.A.C.Raffaele Cantone – Presidente dell’Autorità Nazionale AnticorruzioneFrancesco Merloni – Consigliere A.N.AC.Barbara Coccagna – Funzionario A.N.AC.Vittorio Scaffa – Funzionario A.N.AC.
Raffaele Cantone – Francesco Merloni | 2018
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Note
(1)“Rilevante è anche la previsione di mantenere l’efficacia della confisca disposta all’esito del giudizio penale di primo grado nei casi in cui in Appello o in Cassazione non sia possibile arrivare a sentenza definitiva per intervenuta prescrizione del reato o amnistia. Si tratta di un tema ampiamente affrontato dalla giurisprudenza, ovvero la cd. confisca senza condanna”. Questo il parere dell’Anticorruzione in https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/Interventi/Ddl.BonafedeRischiOpportunit%C3%83%C2%A0LottaCorruzione.ott.2018.pdf, pag. 4.
“con la contestuale abolizione degli automatismi attualmente previsti dalla legge: una misura rilevante in particolar modo alla luce del “peso” che, dal punto di vista quantitativo, condizionale e patteggiamento rivestono attualmente nelle condanne per corruzione, già di per sé assai rare nel nostro Paese”. Sempre Cantone, nt. 1, pag. 2. La richiesta di patteggiamento, inoltre, può essere condizionata dalla richiesta di esenzione dalle pene accessorie, bene potendo il giudice negare questa possibilità.
(2)“Sono … da apprezzare in primo luogo l’equiparazione delle fondazioni ai partiti e i limiti posti al loro utilizzo collaterale (“Un partito o movimento politico può essere collegato ad una sola fondazione”, ai sensi dell’art. 9 c. 2). (3)Ragguardevole è anche l’obbligo di pubblicità dei finanziatori (essendo le ragioni connesse alla privacy divenute sovente una comoda scappatoia per attuare finalità corruttive o comunque illecite) e l’abbassamento degli importi ricevuti a titolo di liberalità che dovranno essere dichiarati da 5mila a 500 euro”, ancora Cantone, nt. 1.
(4)“Tale tecnica investigativa, prevista dalla Convenzione Onu di Merida del 2003 contro la corruzione ma mai applicata in Italia, finora era limitata a un assai ristretto catalogo di fattispecie: terrorismo, droga, criminalità organizzata, sequestro di persona con finalità estorsive, pedofilia. Prevedere un simile ampliamento, dunque, denota in primo luogo la consapevolezza della pericolosità sociale della corruzione e dei delitti annessi”, Cantone, nt. 1, pag. 3.
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