La prostituzione minorile art. 600bis c.p.

Redazione 14/12/18
Scarica PDF Stampa
L’art. 600bis c.p. è stato introdotto nel corpus codicistico dalla legge n. 269 del 1998 nell’ambito di un generale intervento volto a potenziare la tutela penale contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale dei fanciulli, al fine di salvaguardarne il corretto sviluppo fisico e psicologico. In origine, la tutela del minore in tale ambito trovava riconoscimento nella legge Merlin (l.75 del 1958), che all’art.4, n.2 contemplava la condotta di induzione alla prostituzione minorile a danno di una persona minore di ventuno anni (limite all’epoca vigente per la maggiore età) o in stato di infermità o minorazione psichica (naturale o provocata).

La Convenzione di New York

In ossequio ai principi sanciti nella Convenzione di New York del 1989, ratificata con l. 176 del 1991, e della dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, del 31 agosto 1996, il legislatore ha ritenuto necessario perseguire la protezione del fanciullo con un deciso rafforzamento dell’impianto sanzionatorio. Con l. 269 del 1998, che ha contestualmente abrogato il citato art.4 della legge Merlin, il legislatore ha collocato le disposizioni nella sezione relativa ai delitti contro la libertà e la personalità individuale, mettendo così in luce la libertà psicofisica del minore quale bene giuridico di rango costituzionale, del tutto prevalente rispetto alla tutela della moralità pubblica. Indipendentemente dal contributo oggettivo e dall’atteggiamento psicologico del minore, l’ordinamento ha inteso scongiurare recisamente l’acquisto di prestazioni sessuali presso un soggetto che (presuntivamente) non ha raggiunto un livello di maturità tale da consentirgli una effettiva consapevolezza in ordine alle conseguenze derivanti dalla mercificazione del proprio corpo.

La novella ha così introdotto all’art.600 bis c.p. una fattispecie autonoma di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile (minore di anni diciotto), in luogo della precedente circostanza aggravante al favoreggiamento della prostituzione prevista dalla legge Merlin. In aggiunta, al secondo comma è stata introdotta una nuova figura di reato consistente nel compiere atti sessuali retribuiti con minore
di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni. 8 Nel 2006, per effetto di quanto stabilito dalla decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio dell’Unione europea, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia minorile è stata innalzata la soglia dell’età della vittima di atti sessuali verso corrispettivo, equiparandola a quella del minore indotto o sfruttato (18 anni). Si introduceva, altresì, al terzo comma dell’art.600bis c.p. un’aggravante speciale per gli atti sessuali a pagamento compiuti con un minore di anni sedici.

Lo sfruttamento minorile

Da ultimo, è intervenuta in materia la legge 1 ottobre 2012, n. 172 (ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale) che, nel quadro più ampio della tutela della vulnerabilità, definita dalla direttiva 2011/36 UE come una situazione nella quale la persona non ha scelta accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima (sul punto si segnalano anche le fondamentali innovazioni in materia di femminicidio, ex d.l. 93 del 2013 e di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento minorile, ai sensi del d.lgs. n.39 del 2014) ha ridefinito la fisionomia dell’articolo in esame, rendendo ancor più netta la differenziazione tra le ipotesi criminose di cui al 1° e al 2° comma.

L’attuale disciplina prevede due distinte fattispecie di reato a condotta vincolata: al primo comma, attribuisce rilevanza all’induzione, identificata in ogni attività idonea a convincere il soggetto passivo a concedere le proprie prestazioni sessuali od anche solo a rafforzare il di lui convincimento di prostituirsi, al favoreggiamento, inteso come compimento di attività idonee a rendere più agevole la prostituzione (anche senza fine di lucro o di libidine) ed allo sfruttamento, riferibile a chi percepisce denaro od altra utilità derivante dall’attività di prostituzione con il consapevole obiettivo di far propri i proventi che derivano dal traffico illecito.

La riforma del 2012, garantendo alla fattispecie la massima estensione applicativa, ha aggiunto al primo comma anche le condotte di reclutamento, gestione, organizzazione e il controllo della prostituzione minorile, nonché, in una sorta di analogia anticipata, tutte le condotte volte a trarne “altrimenti profitto”. In relazione alla previsione del 2° comma, che reprime il compimento di atti sessuali retribuiti con il minore di anni diciotto, la novella, recependo un indirizzo consolidato in giurisprudenza, ha incluso anche la mera “promessa” di denaro od altra utilità, rendendo superflua l’effettiva dazione del corrispettivo. Di conseguenza, il reato si consumerà con il compimento dell’atto sessuale e non con la corresponsione del denaro o dell’utilità, intesi come il fine della prestazione sessuale.

Volume consigliato

Psicologia giuridica nel processo penale, minorile e penitenziario

L’opera è un’analisi dei rapporti tra scienze psicologiche e diritto il testo chiarisce gli ambiti di competenza dell’esperto (psicologo, psichiatra, neuropsichiatra infantile) quando deve rispondere ad un quesito posto dal magistrato nell’ambito del PROCESSO PENALE e MINORILE e del TRATTAMENTO PENITENZIARIO.Il volume è articolato in sei parti:1. PERIZIAE CONSULENZA TECNICA DEL MINORE. Qui si analizzano le indagini preliminari, l’incidente probatorio e l’udienza preliminare;2. ANALISI DELLA PERSONALITÀ DEL MINORE AUTORE DI REATO (capacità di intendere e di volere, immaturità psicologica e accertamento dell’imputabilità del minore, valutazione della capacità a delinquere e del minore deviante);3. PERIZIA E CONSULENZA TECNICA SUL TESTIMONE, in cui si analizza l’incarico peritale del giudice, la consulenza tecnica del pubblico ministero, l’intervista al bambino;4. PERIZIA SULLA PERSONA OFFESA nei casi di sexual abu- se, abuso collettivo, circonvenzione di incapace;5. ACCERTAMENTO DEL DANNO PSICHICO NEI CASI DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE. In questa sede si de- scrivono i parametri per la valutazione del danno psicolo- gico da stalking, abuso sessuale, disturbo post-traumatico da stress, psicosi reattive, depressioni reattive e disturbi d’ansia. Sono enucleate le differenze tra danno biologico, morale ed esistenziale, da morte, con relativa evoluzione giurisprudenziale;6. LO PSICOLOGO FORENSE IN AMBITO PENITENZIARIO. Sono approfonditi gli istituti tipici del procedimento penale minorile, la valutazione dello stato di salute in relazione a incompatibilità con le misure cautelari, la psicologia giudi- ziaria dell’ascolto del minorenne durante le fasi del  processo e del trattamento penitenziario. L’opera risulta di sicuro interesse per tutti i professionisti  attivi in ambito forense: psichiatri, psicologi, medici-legali, ma- gistrati, avvocati, operatori di giustizia, forze dell’ordine, cri- minologi, educatori, assistenti sociali e sociologi.Anna Maria Casale Psicologa e psicoterapeuta, specialista in Sessuologia e Criminologia. Professore a.c. in Criminologia presso SSML Molise. Consulente Tecnico in ambito penale, civile e minorile. Già Giudice Onorario Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Ha fondato gli Studi di Psicologia Clinica e Forense di Roma e Napoli. Ospite frequente di trasmissioni televisive e radiofoniche italiane. Maria Sabina Lembo Avvocato penalista e giornalista pubblicista. Fondatore e responsabile del portale giuridico www.giuristiediritto.it. Ha pubblicato diverse opere con prestigiosi editori (Giuffrè, Franco Angeli, Kappa). Direttore Dipartimento di Scienze Processual-Penalistiche e dell’esecuzione penale Università Popolare Internazionale di Reggio Emilia (UN.I.RE.).Paolo De Pasquali Medico psichiatra, psicoterapeuta e criminologo. Professore a contratto di Psicopatologia  forense  presso  l’Università di Firenze. Componente esperto della Commissione di Studi per le Scienze forensi del Foro di Cosenza. Responsabile del Laboratorio di Scienze Psico-Forensi e Criminologiche dell’ASP Cosenza.

Maria Sabina Lembo, Anna Maria Casale, Paolo De Pasquali (a cura di) | 2016 Maggioli Editore

45.00 €  42.75 €

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento