La prostituzione minorile art. 600bis c.p.

Redazione 14/12/18
L’art. 600bis c.p. è stato introdotto nel corpus codicistico dalla legge n. 269 del 1998 nell’ambito di un generale intervento volto a potenziare la tutela penale contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale dei fanciulli, al fine di salvaguardarne il corretto sviluppo fisico e psicologico. In origine, la tutela del minore in tale ambito trovava riconoscimento nella legge Merlin (l.75 del 1958), che all’art.4, n.2 contemplava la condotta di induzione alla prostituzione minorile a danno di una persona minore di ventuno anni (limite all’epoca vigente per la maggiore età) o in stato di infermità o minorazione psichica (naturale o provocata).

La Convenzione di New York

In ossequio ai principi sanciti nella Convenzione di New York del 1989, ratificata con l. 176 del 1991, e della dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, del 31 agosto 1996, il legislatore ha ritenuto necessario perseguire la protezione del fanciullo con un deciso rafforzamento dell’impianto sanzionatorio. Con l. 269 del 1998, che ha contestualmente abrogato il citato art.4 della legge Merlin, il legislatore ha collocato le disposizioni nella sezione relativa ai delitti contro la libertà e la personalità individuale, mettendo così in luce la libertà psicofisica del minore quale bene giuridico di rango costituzionale, del tutto prevalente rispetto alla tutela della moralità pubblica. Indipendentemente dal contributo oggettivo e dall’atteggiamento psicologico del minore, l’ordinamento ha inteso scongiurare recisamente l’acquisto di prestazioni sessuali presso un soggetto che (presuntivamente) non ha raggiunto un livello di maturità tale da consentirgli una effettiva consapevolezza in ordine alle conseguenze derivanti dalla mercificazione del proprio corpo.

La novella ha così introdotto all’art.600 bis c.p. una fattispecie autonoma di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile (minore di anni diciotto), in luogo della precedente circostanza aggravante al favoreggiamento della prostituzione prevista dalla legge Merlin. In aggiunta, al secondo comma è stata introdotta una nuova figura di reato consistente nel compiere atti sessuali retribuiti con minore
di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni. 8 Nel 2006, per effetto di quanto stabilito dalla decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio dell’Unione europea, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia minorile è stata innalzata la soglia dell’età della vittima di atti sessuali verso corrispettivo, equiparandola a quella del minore indotto o sfruttato (18 anni). Si introduceva, altresì, al terzo comma dell’art.600bis c.p. un’aggravante speciale per gli atti sessuali a pagamento compiuti con un minore di anni sedici.

Lo sfruttamento minorile

Da ultimo, è intervenuta in materia la legge 1 ottobre 2012, n. 172 (ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale) che, nel quadro più ampio della tutela della vulnerabilità, definita dalla direttiva 2011/36 UE come una situazione nella quale la persona non ha scelta accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima (sul punto si segnalano anche le fondamentali innovazioni in materia di femminicidio, ex d.l. 93 del 2013 e di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento minorile, ai sensi del d.lgs. n.39 del 2014) ha ridefinito la fisionomia dell’articolo in esame, rendendo ancor più netta la differenziazione tra le ipotesi criminose di cui al 1° e al 2° comma.

L’attuale disciplina prevede due distinte fattispecie di reato a condotta vincolata: al primo comma, attribuisce rilevanza all’induzione, identificata in ogni attività idonea a convincere il soggetto passivo a concedere le proprie prestazioni sessuali od anche solo a rafforzare il di lui convincimento di prostituirsi, al favoreggiamento, inteso come compimento di attività idonee a rendere più agevole la prostituzione (anche senza fine di lucro o di libidine) ed allo sfruttamento, riferibile a chi percepisce denaro od altra utilità derivante dall’attività di prostituzione con il consapevole obiettivo di far propri i proventi che derivano dal traffico illecito.

La riforma del 2012, garantendo alla fattispecie la massima estensione applicativa, ha aggiunto al primo comma anche le condotte di reclutamento, gestione, organizzazione e il controllo della prostituzione minorile, nonché, in una sorta di analogia anticipata, tutte le condotte volte a trarne “altrimenti profitto”. In relazione alla previsione del 2° comma, che reprime il compimento di atti sessuali retribuiti con il minore di anni diciotto, la novella, recependo un indirizzo consolidato in giurisprudenza, ha incluso anche la mera “promessa” di denaro od altra utilità, rendendo superflua l’effettiva dazione del corrispettivo. Di conseguenza, il reato si consumerà con il compimento dell’atto sessuale e non con la corresponsione del denaro o dell’utilità, intesi come il fine della prestazione sessuale.

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