La recente giurisprudenza consente di chiarire alcuni aspetti relativi alla nomina delle commissioni di gara nei comuni – e segnatamente nei piccoli comuni – alla luce del forte contrasto in materia che ha portato anche a dubitare della vigenza dell’articolo 77 del codice dei contratti nel periodo ante entrata in funzione dell’albo dei commissari a gestione ANAC (previsto all’art. 78).
I criteri di competenza e trasparenza
Secondo recentissima giurisprudenza (T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, sentenza n. 635/2018) – a differenza di quanto sostenuto anche dall’ANAC e da quanto disposto nell’articolo 216, comma 12 del codice dei contratti – la nomina della commissione di gara non deve essere preceduta dalla “predeterminazione di criteri di competenza e trasparenza”.
Secondo questo giudice “detto adempimento non è prescritto da alcuna previsione normativa, né appare rispondente ad alcun principio di carattere generale, considerato che la scelta dei componenti il seggio di gara è tipica espressione dell’autonoma discrezionalità della stazione appaltante, con il solo vincolo procedurale derivante dalla previa acquisizione dei curricula dei componenti al fine di valutarne la competenza tecnica”.
Affermazioni che non appaiono perfettamente adesive, invece, alla disposizione richiamata ed alle indicazioni dell’ANAC.
Non solo, il dato normativo (art. 77, comma 1) desumibile dall’attuale codice dei contratti appare estremamente laconico limitandosi ad onerare la stazione appaltante, in attesa dell’istituzione dell’Albo dei commissari, “della scelta dei commissari di gara con l’unico vincolo dell’esperienza nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, fatte salve le cause di incompatibilità o di inconferibilità stabilite nei successivi commi della medesima disposizione”.
In senso contrario, è bene sottolinearlo, si è espresso il T.A.R. Veneto, Venezia, sez. I, n. 431/2018.
Le indicazioni di carattere generale
L’affermazione dell’estensore della sentenza – se ci poniamo il problema pratico del Rup quale soggetto a cui compete la predisposizione della proposta di determinazione di nomina della commissione di gara –, in questo modo, priva la problematica di indicazioni specifiche aprendo alla domanda circa il modo in cui si possa procedere, allora, con la nomina della commissione di gara.
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