Responsabilità dei magistrati: la pronuncia a Sezioni Unite

Redazione 14/11/19
Con la sentenza n. 197/2018 ha risolto una questione in merito al dibattuto tema della responsabilità dei magistrati, in un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. La questione atteneva a una sanzione disciplinare applicabile per ipotesi di illecito di cui all’art. 319 c.p., la quale risulta, in via obbligatoria, quella della rimozione, a norma dell’art. 12, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 109 del 2006.

Il Fatto

Con ordinanza del 12 luglio 2017 ,il Consiglio superiore della magistratura, sezione disciplinare, ha sollevato, in relazione all’art. 3 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale «dell’art. 12 n. 5» (recte: art. 12, comma 5) relativo al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», «nella parte in cui prevede in via obbligatoria la sanzione della rimozione per il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall’art. 3, lett. e)», del medesimo d.lgs. n. 109 del 2006.

Il giudice rimettente premetteva di procedere nei confronti di un magistrato, incolpato di un illecito disciplinare riconducibile alla ipotesi di cui all’art. 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 109 del 2006, il quale prevede che costituisce illecito disciplinare al di fuori dell’esercizio delle funzioni, l’ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonché ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti.

In particolare, al magistrato incolpato, in servizio nella funzione di sostituto procuratore della Repubblica, è stato contestato di avere ottenuto da un imprenditore, che sapeva di essere indagato presso il proprio ufficio di appartenenza per il delitto di bancarotta fraudolenta, vantaggi indiretti e diretti . L’interessato in questione, imputato per il delitto di cui all’art. 317 cod. pen., è stato assolto in sede penale dalla relativa imputazione, non essendo stata ritenuta provata ex art. 533 c.p., in relazione ai vantaggi ottenuti, alcuna sua condotta costrittiva né meramente induttiva (in relazione alla possibile derubricazione nel delitto di cui all’art. 319-quater cod. pen.) nei confronti dell’imprenditore.

La sanzione disciplinare applicabile per tale ipotesi di illecito è, in via obbligatoria, quella della rimozione, a norma dell’art. 12, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 109 del 2006.

Reputa il giudice disciplinare che l’obbligatorietà che caratterizza tale sanzione risulti in contrasto con il principio di ragionevolezza, in quanto fondata su una presunzione assoluta, svincolata da qualsiasi apprezzamento di proporzionalità e di «indispensabile gradualità sanzionatoria», secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte nella propria giurisprudenza.

Le questioni in diritto

Deve, pertanto, concludersi che il legislatore abbia inteso stabilire in ogni caso la rimozione obbligatoria del magistrato allorché sopravvenga nei suoi confronti una sentenza di condanna pronunciata in sede penale che ne comporti l’interdizione dai pubblici uffici (pena accessoria, questa, la cui esecuzione risulta all’evidenza incompatibile con l’esercizio delle funzioni giudiziarie per tutto il tempo in cui essa opera), ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva non sospesa (sin dall’inizio, o a seguito di revoca della sospensione già concessa).

A tali ipotesi il legislatore medesimo ha affiancato quella della condanna del magistrato per l’illecito disciplinare di cui all’art. 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 109 del 2006, considerato evidentemente di speciale gravità rispetto alla generalità degli altri illeciti disciplinati dal decreto legislativo medesimo, e in ogni caso di gravità tale da giustificare l’obbligatorietà della rimozione del magistrato che se ne renda responsabile.
Che poi tale valutazione legislativa risulti ragionevole al metro dell’art. 3 Cost., e comunque proporzionata rispetto alla gravità dell’illecito – ciò che è contestato dalla parte privata – attiene evidentemente al merito della questione qui prospettata, e non già al dedotto profilo di inammissibilità per omesso esperimento di interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata.

La decisione della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con le ordinanze indicate in epigrafe.

La nuova pronuncia a Sezioni Unite

Con sentenza n. 22572 del 10/09/2019 le Sezioni Unite hanno stabilito che:” In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, il notevole carico di lavoro dal quale lo stesso risulti gravato è idoneo ad assumere rilievo quale causa di giustificazione per il ritardo ultrannuale nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali ove – tenuto conto degli standards di operosità e laboriosità mediamente sostenuti dagli altri magistrati dell’ufficio, a parità di condizioni di lavoro – vi sia una considerevole sproporzione, a suo danno, del carico su di esso incombente, sì da rendere inesigibile, per il magistrato incolpato, l’apprestamento di una diversa organizzazione, idonea a scongiurare quei gravi ritardi, fermo restando, in ogni caso, il suo onere di segnalare al capo dell’ufficio giudiziario la prolungata situazione di disagio lavorativo in cui venga a trovarsi per consentire a questi l’adozione di idonei rimedi, non essendo consentito all’interessato di effettuare autonomamente la scelta di assumere in decisione cause in eccesso rispetto alla possibilità di redigere tempestivamente le relative motivazioni”.

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