Il codice per l’esercizio dell’attività giornalistica allegato al codice privacy è conforme al GDPR e diventerà regola deontologica

Provvedimento del Garante Privacy del 29 novembre 2018 

Il Decreto legislativo 101/2018, nel dare attuazione al Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), ha modificato il codice privacy, prevedendo anche una specifica disciplina per i codici di deontologia e buona condotta che erano stati adottati ai sensi dell’art. 12 del codice privacy (che, oggi, è stato abrogato dal suddetto Decreto legislativo, in quanto risultava incompatibile con il GDPR).

Il Decreto legislativo 101/2018

In particolare, l’art. 12 prevedeva che il Garante promuovesse all’interno delle categorie interessate la sottoscrizione di codici di deontologia e buona condotta per lo specifico settore interessato e, per quanto qui di interesse, proprio in virtù di tale disposizione era stato adottato il codice per l’esercizio dell’attività giornalistica.

Il Decreto attuativo, nell’abrogare tale disposizione, ha però anche previsto una nuova disciplina delle regole deontologiche (all’art. 2-quater del codice privacy) e ha predisposto una disciplina transitoria (art. 20) circa l’efficacia dei codici di deontologia adottati sotto la vigenza del vecchio codice privacy, fra i quali appunto quello in materia di giornalismo.

L’articolo 20 del Decreto attuativo, infatti, prevede una distinta disciplina circa gli effetti di detti codici deontologici:
• rispetto al codice per l’esercizio dell’attività giornalistica (All. A.1), quello per il trattamento dei dati personali per scopi storici (All. A.2), quello per scopi statistici nel settore pubblico (All. A.3), quello per scopi statistici e scientifici nel settore privato (All. A.4), quello per svolgere investigazioni difensive o far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (All. A.6), il Garante, entro il 18 dicembre, dovrà verificare la conformità delle disposizioni ivi contenute alla nuova disciplina in materia di privacy e quelli che supereranno tale verifica saranno rinominati “regole deontologiche”, saranno pubblicati in G.U. e continuano a produrre effetti ai sensi dell’art. 2-quater del nuovo codice privacy;
• il codice per i sistemi informativi in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (All. A.5) e quello sul trattamento dei dati effettuato a fini di informazione commerciale (All. A.7), invece, hanno una efficacia temporalmente limitata di 6 mesi ed eventualmente di ulteriori 6 mesi, decorsi i quali o verranno sostituiti dai codici di condotta secondo le modalità stabilite dall’art. 40 del GDPR oppure cesseranno di produrre effetti.

Lo scopo del Decreto legislativo è quello di cercare di salvare il più possibile l’efficacia dei codici di condotta adottati durante la vigenza del vecchio codice per la protezione dei dati personali, che nel corso degli anni hanno costituito una importante fonte di disciplina della privacy nei singoli settori dove sono stati adottati. Tuttavia, al fine di garantire la conformità di tali codici alla nuova disciplina della materia, ha previsto la verifica delle regole ivi contenute da parte del Garante.

Il codice deontologico dei giornalisti

Ebbene, con provvedimento del 29.11.2018, il Garante per la protezione dei dati personali ha verificato la conformità del Codice deontologico dei giornalisti al Regolamento Ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali. In particolare, la verifica compiuta dal Garante non ha modificato sostanzialmente il Codice deontologico, ma si è limitata ad un aggiornamento formale dei riferimenti rispetto al nuovo quadro normativo europeo. L’autorità di controllo in materia di privacy, infatti, ha ritenuto che le disposizioni ivi contenute fossero già in linea con la nuova normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati personali e conseguentemente ha ritenuto di non modificare la sostanza di alcuna delle norme ivi contenute. Le uniche modifiche che si sono rese necessarie, pertanto, sono state soltanto quelle richieste dal coordinamento con i nuovi riferimenti normativi in materia.

Pertanto, secondo quanto previsto dall’art. 20 del decreto legislativo 101/2018, il testo del suddetto codice deontologico come aggiornato a seguito della verifica del Garante, è stato rinominato “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica” ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, dopo di che verrà riportato, con decreto del Ministero della Giustizia, nell’Allegato A) del Codice in materia di protezione dei dati personali e continuerà a produrre i propri effetti.

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