(Annullamento con rinvio)
(Normativa di riferimento: C.p.p art. 420-ter)
Il fatto
La Corte di appello di Milano confermava la condanna di E. A. L. per i reati di furto (capo A) e di utilizzo illecito di carte di pagamento (capo B).
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso la sentenza ricorreva l’imputata, per il tramite del difensore, articolando tre motivi.
Con il primo deduceva la nullità della sentenza per il mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore all’udienza del 14 gennaio 2015 dinanzi al giudice per l’udienza preliminare evidenziandosi al riguardo che l’eccezione, già infruttuosamente coltivata sia dinanzi al tribunale sia con l’atto di appello, faceva leva sul carattere assoluto dell’impedimento, dedotto sotto un duplice profilo, non in modo alternativo, ma subordinato: a) lo stato di malattia del difensore, documentato da una certificazione medica dalla quale risultava una malattia consistente in “faringite acuta con iperpiressia”, che per sua natura, impediva qualunque spostamento; b) in caso di guarigione, la necessità di partecipare, in qualità di Sindaco, a una riunione dell’O.G.A., indetta, con urgenza, sulla gestione dei rifiuti, con provvedimento del 12 gennaio 2015, comunicato il 13 gennaio 2015 la quale era di esclusiva competenza dei Sindaco, non delegabile ad altro organo amministrativo o tecnico.
Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 192 comma 2 cod. proc. pen. e 533 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione stante il fatto che la prova sia del fatto sia delle circostanze (destrezza e aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen.) si sarebbe fondata soltanto su elementi di carattere indiziario, non idonei come tali a sostenere una affermazione di colpevolezza.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
La Cassazione riteneva il ricorso fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.
Gli ermellini osservavano in via preliminare che l’istanza di rinvio dell’udienza preliminare, celebrata il 14 gennaio 2015, si fondava sul legittimo impedimento del difensore, anzitutto, per malattia insorta il 12 gennaio 2015, quindi, in caso di guarigione, per un impegno istituzionale quale Sindaco e, da un lato, la malattia era attestata da un certificato medico datato 12 gennaio 2015, dal quale risultava che il difensore era affetto da “faringite acuta” con “iperpiressia”, per cui necessitava di riposo domiciliare per tre giorni, dall’altro, la convocazione del difensore – in qualità di Sindaco, a una riunione dell’O.G.A. (organo di governo d’ambito territoriale ottimale) sulla gestione dei rifiuti, disposta, con urgenza, a seguito di provvedimento del 12 gennaio 2015, comunicato il 13 gennaio 2015 – era dimostrata dalla trasmissione della relativa documentazione amministrativa.
Rilevato ciò, i giudici di Piazza Cavour facevano presente come la questione dovesse essere risolta sulla scorta dei principi enucleati dalle Sezioni Unite omissis (Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016).
Pertanto, in virtù di questo arresto giurisprudenziale, si denotava come a sostegno dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento, dovuto a malattia, o altro evento imprevedibile, il difensore deve provare con idonea documentazione la sussistenza dell’impedimento, indicandone la patologia ed i profili ostativi alla personale comparizione e l’impedimento deve essere giustificato da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire anche la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere sufficientemente edotto circa la vicenda in questione fermo restando che, ai fini del differimento dell’udienza, l’apprezzamento riservato al giudice di merito circa la serietà, l’imprevedibilità e l’attualità del dedotto impedimento e la relativa valutazione deve essere sorretta da una motivazione adeguata, logica e corretta.
Tal che se ne faceva conseguire l’illegittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di differimento dell’udienza, presentata per l’impedimento del difensore di fiducia a parteciparvi a causa di grave malattia o altro impedimento non prevedibile, dovuto a forza maggiore, se motivato con esclusivo riguardo alla mancata nomina da parte del difensore impedito di un sostituto processuale o dell’omessa indicazione delle ragioni dell’impossibilità di procedervi.
Una volta declinati i principi di diritto da doversi applicare nel caso di specie e dedotto che il giudice per l’udienza preliminare aveva respinto l’istanza di rinvio con un’ordinanza del seguente tenore: “rilevato che il difensore non ha indicato di non poter disporre di un sostituto e che inoltre la manifestata intenzione di partecipare a una impegnativa seduta in consiglio comunale appare contraddittoria rispetto alle ragioni di salute che costituirebbero l’assoluto impedimento a comparire” (cfr. verbale udienza del 14 gennaio 2015), si evidenziava come il provvedimento, senza occuparsi del carattere assoluto o meno dell’impedimento, avesse fatto leva su: I) la mancata nomina di un sostituto processuale; II) la contraddittorietà tra gli impedimenti dedotti.
Orbene, ad avviso della Corte, ambedue queste ragioni errate atteso che, per un verso, in caso di impedimento per serie e imprevedibili ragioni di salute, il difensore non è tenuto a nominare un sostituto processuale né a indicare le ragioni della mancata nomina (Sez. U. omissis, cit., Rv. 267747), per altro verso, i due impedimenti dedotti non si ponevano in rapporto di contraddizione, ma di alternatività, fermo il carattere assorbente della malattia, che avrebbe impedito anche di partecipare all’impegno istituzionale, mentre sarebbe residuato quest’ultimo nel caso di eventuale guarigione.
Alla luce di tale errato approccio argomentativo, si osservava oltre tutto come a siffatto vizio non avesse posto rimedio la sentenza impugnata che, muovendo da premesse errate, perveniva a conclusioni illogiche dato che, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di seconde cure, la malattia del difensore non era una: “lieve indisposizione (…) una infiammazione faringea neppure acuta” (pag. 3 sentenza Corte di appello), bensì una “iperpiressia”, vale a dire una condizione in cui la temperatura corporea è molto elevata (cfr. sul punto Sez. 6, n. 17706 del 17/03/2004, omissis, Rv. 228475) conseguente a una “faringite acuta”, per la quale il medico aveva prescritto un riposo domiciliare di tre giorni e, pertanto, difettava una motivazione adeguata, logica e corretta sul primo, ed assorbente, degli impedimenti dedotti.
Da ciò se ne faceva discendere l’illegittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di differimento dell’udienza preliminare del 14 gennaio 2015, presentata per l’impedimento del difensore di fiducia a parteciparvi a causa di seria malattia, imprevedibile, tempestivamente comunicata che, a sua volta, denunciata nei successivi gradi di giudizio, si era riverberata sulle sentenze di primo e secondo grado, caducandole.
Alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, la Cassazione, quindi, annullava la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Como, ufficio del giudice per l’udienza preliminare
Conclusioni
La sentenza in questione è sicuramente condivisibile in quanto emessa sulla scorta di quanto già postulato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 41432 del 21/07/2016.
Dunque, una volta che il difensore abbia provato con idonea documentazione la sussistenza dell’impedimento dovuto a malattia, o altro evento imprevedibile, e quindi la sussistenza di circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, purchè tali da impedire anche la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere sufficientemente edotto circa la vicenda in questione, sussiste un legittimo impedimento idoneo a giustificare il rinvio dell’udienza.
Ove invece il processo dovesse comunque celebrarsi, pur sussistendone le condizioni di legge nei termini appena precisati, per poterlo rinviare, si verrebbe di conseguenza a determinare l’illegittimità del provvedimento con cui viene rigettata la richiesta di rinvio per legittimo impedimento che, in quanto tale, è in grado di travolgere i provvedimenti successivi ivi compresa la sentenza emessa all’esito di quel procedimento.
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