La sospensione dell’efficacia delle delibere assembleari
L’unica eccezione è prevista dalla seconda parte dell’art. 35, comma 5 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 dove si afferma che agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia delle delibere assembleari purché la clausola compromissoria consenta la devoluzione in arbitrato delle controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari (24).
Tale sospensione, lungi da attribuire poteri coercitivi agli arbitri, consente semplicemente di paralizzare provvisoriamente gli effetti della delibera senza che occorra alcuna modificazione del mondo esterno. Il procedimento di sospensione è disciplinato dai commi 3 e 4 dell’art. 2378 c.c. con le opportune modifiche e da adattarsi in considerazione del diverso organo giudicante.
Infatti la richiesta di sospensione della delibera assembleare deve essere contenuta nella domanda di arbitrato rivolta, a seconda dei casi, all’arbitro unico o al collegio arbitrale che può provvedere: – in caso di necessità e urgenza, inaudita altera parte, salvo revoca, modifica o conferma in un contraddittorio con le parti in un’udienza successiva; – previa audizione delle parti e dopo aver sentito amministratori e sindaci. In ogni caso l’arbitro unico o il collegio arbitrale deve effettuare una valutazione comparativa del pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione della delibera e quello che subirebbe la società dalla sua sospensione e ciò anche al fine di subordinare eventualmente tale sospensione a idonea garanzia da prestarsi dal ricorrente per l’eventuale risarcimento dei danni (25).
Gli arbitri, comunque, possono esperire il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata. Il provvedimento di sospensione della delibera assembleare emessa dagli arbitri, deve essere pubblicizzata mediante iscrizione, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese. Il potere attribuito dalla legge agli arbitri di emettere il provvedimento di sospensione delle delibere assembleari deve ritenersi comprensivo di quello di modificarlo o revocarlo se ne sopravvengano le condizioni.
La sospensiva, una volta concessa, è destinata ad essere assorbita dal lodo. dottrina e giurisprudenza prevalenti concordano sul fatto che, fermo il principio dell’esclusività del potere cautelare degli arbitri, durante il tempo intercorrente tra la proposizione della domanda arbitrale (26) e l’accettazione dell’arbitro unico o la costituzione del collegio arbitrale a provvedere sull’istanza di sospensione della delibera sia l’Autorità giudiziaria ordinaria.
Lo strumento dell’art. 2378 c.c.
Lo strumento utilizzabile sembra quello di cui all’art. 2378 c.c. tenendo presente che il procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. richiede non la valutazione comparativa del pregiudizio che dall’esecuzione della delibera subirebbe il ricorrente e la società, ma la prova che il diritto azionato sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.
Il provvedimento di sospensione della delibera assembleare emesso dal giudice statale è reclamabile ai sensi dell’art. 669 terdecies e revocabile o modificabile ai sensi dell’art. 669 decies e non dagli arbitri. Né agli arbitri può essere riproposta un’istanza di sospensiva rigettata dal Tribunale.
Il presente contributo è tratto da
Guida operativa all’arbitrato
La riforma dell’arbitrato, attuata con il D. Lgs. 2 febbraio 2006 e la successiva introduzione della mediazione e conciliazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, hanno delineato le vie extragiudiziarie per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili. Tali disposizioni si sono aggiunte a quelle introdotte con il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 che agli artt. 34, 35, 36 e 37 dettano norme speciali sull’arbitrato societario che completano il mosaico giuridico della giustizia privata rapida ed efficace, costituendo un formulario editabile e stampabile un’alternativa a quella statale lenta, inefficace e costosa.Il presente volume costituisce una guida operativa di grande utilità per la diffusione dell’arbitrato e della conciliazione extragiudiziaria in sede di mediazione, resa attraente anche da notevoli agevolazioni fiscali.L’opera, costituita da una sintetica e chiara esposizione in materia processuale arbitrale ordinaria e speciale, rituale ed irrituale, nazionale e internazionale e impreziosita da un ampio formulario e da una vasta rassegna giurisprudenziale, si segnala oltremodo per l’attenzione prestata dall’autore, già dirigente del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano, alla delicata materia cui ha dedicato molteplici scritti.Gli argomenti trattati vanno dalla tutela cautelare in materia di arbitrato (sequestri giudiziari, sequestri conservativi, denunce di nuova opera, denunce di danni temuti, accertamenti tecnici preventivi e provvedimenti d’urgenza) al procedimento arbitrale nazionale e internazionale, rituale ed irrituale, ordinario e speciale, in materia societaria, di lavoro, pubblicitaria, amministrativa, bancaria, finanziaria e sportiva.Le formule, che seguono lo sviluppo del procedimento arbitrale dalla convenzione d’arbitrato alla domanda arbitrale, dalla nomina degli arbitri alla loro accettazione, dalla responsabilità degli arbitri alla loro ricusazione, dalle eccezioni di competenza alle questioni pregiudiziali, dall’istruzione probatoria al lodo arbitrale, dalla correzione del lodo ai mezzi d’impugnazione, sono state elaborate, con una casistica estremamente vasta, tenendo in debito con- to le sentenze della Corte Costituzionale e gli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione. La completezza della trattazione e la scrupolosa redazione delle 129 formule, curate anche dal punto di vista fiscale, fanno di quest’opera una guida sicura e rapida per la stesura degli atti.Luigi Matteo BonavolontàAutore di numerose opere in materia di diritto sostanziale e processuale civile, penale e amministrativo, è stato dirigente dei più prestigiosi uffici giudiziari milanesi sia giudicanti che requirenti (tra cui il Tribunale, la Corte d’Appello e la Procura Generale di Milano) e docente incaricato della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione nonché responsabile della sede di Milano delle attività organizzative del Concorso in magistratura e coordinatore della locale Scuola di formazione del personale del Ministero della Giustizia.FORMULARIO ON LINEL’acquisto del volume include la possibilità di accedere al materiale on line. All’interno sono presenti le istruzioni per effettuare l’accesso all’area.Con formulario
Luigi Matteo Bonavolonta’ | 2018 Maggioli Editore
38.00 € 30.40 €
Note
(24) La giurisprudenza di merito ha ritenuto che tra tali delibere rientrano anche quelle del consiglio di amministrazione e quelle delle società di persone e a responsabilità limitata assunte senza utilizzare il metodo assembleare.
(25) In merito vi è chi ritiene che il divieto di cui all’art. 818 c.p.c. si estende anche all’imposizione di una garanzia per l’eventuale risarcimento danni ritenendo tale garanzia una misura cautelare e come tale interdetta agli arbitri
(26) E non già dalla separata domanda di nomina degli arbitri che nell’arbitrato societario è affidata ad un soggetto terzo
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento