La responsabilità da inadempimento e deroghe
In base all’art. 1218 c.c. “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Come si vede, la norma appena citata, di primo acchito, sembrerebbe delineare un modello di responsabilità oggettivo, in quanto afferma che il debitore è liberato da responsabilità solo se prova la oggettiva impossibilità di adempiere.
In realtà, è ormai pacifico che l’art. 1176 c.c. debba essere letto in combinato disposto con l’art 1176 c.c., in base al quale “Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.
La (necessaria) lettura combinata delle due norme appena citate consente dunque di pervenire ad un modello generale di responsabilità da inadempimento di tipo soggettivo, cioè fondato sulla colpa, che ricorre in presenza di una condotta non diligente alla stregua dell’art. 1176 c.c. In tal modo, l’impossibilità della prestazione cui fa riferimento l’art. 1218 c.c. va riferita (non alla oggettiva impossibilità ad adempiere, bensì) alla sussistenza di un impedimento non prevedibile o non superabile con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c.
Nell’ordinamento, tuttavia, non mancano modelli di responsabilità da inadempimento che si distanziano dal modello generale dato dalla lettura combinata degli artt. 1218 e 1176 c.c.
Ci si riferisce, innanzitutto, ai casi di responsabilità oggettiva, vale a dire ai casi di responsabilità senza colpa.
Essa ricorre senz’altro in relazione all’inadempimento alle obbligazioni pecuniarie e alle obbligazioni generiche (perché né il denaro, né le cose determinate solo nel genere possono perire), nonché nell’ipotesi prevista dall’art. 1228 c.c., in base al quale “salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.
Casi di responsabilità oggettiva potrebbero altresì essere rilevati nella materia delle garanzie per i vizi e per l’evizione del bene compravenduto (garanzie che fanno sorgere obbligazioni pecuniarie che prescindono dalla colpa del venditore). Come noto, la sussistenza della garanzia per vizi e per l’evizione sono effetti naturali del contratto di compravendita, nel senso che occorre una espressa previsione contrattuale per far sì che la suddetta garanzia non operi o sia limitata. In base all’art. 1483 c.c., infatti, nel caso di evizione totale del bene compravenduto sorge un’obbligazione risarcitoria del venditore che prescinde dalla colpa. Discorso analogo può essere svolto con riferimento all’azione redibitoria ed estimatoria nel caso di vizi della cosa tali da renderla da rendere inidonea all’uso o da diminuirne il valore.
È inoltre ravvisabile un modello di responsabilità aggravata, che si pone a metà strada tra la responsabilità soggettiva e quella oggettiva e che pone sul debitore un onere della prova più gravoso affinché possa andare esente da responsabilità.
Così è nel caso della responsabilità ex recepto, allorché l’obbligazione di custodire sia principale (e non accessoria, come nel caso previsto dall’art. 1177) e il custode sia dotato di particolari qualità professionali. Così è nel caso del deposito in albergo ex art. 1783 cod. civ., del deposito nei magazzini generali ex art. 1787 cod. civ., del servizio bancario delle cassette di sicurezza ex art. 1839 cod. civ.
In tutti questi casi, la responsabilità del debitore si configura in termini oggettivi, giacché prescinde dalla diligenza e dalla colpa, essendo ammessa la prova liberatoria solo in relazione alla forza maggiore o al caso fortuito.
Contratto di parcheggio e responsabilità da inadempimento
Tanto premesso, dalla riconduzione del contratto atipico di parcheggio nell’ambito della disciplina del deposito ovvero nell’ambito della disciplina della locazione derivano importanti conseguenze.
Laddove si inquadri il contratto di parcheggio nell’ambito del contratto di deposito, potrebbe ravvisarsi la responsabilità del gestore nel caso di furto del veicolo
Laddove, invece, si inquadrasse il contratto di parcheggio nel contratto di locazione, sarebbe da escludere la responsabilità del gestore per la custodia dei veicoli in essa parcheggiati e la responsabilità del gestore sarebbe in ogni caso riconducibile al modello della responsabilità ex art. 1218 c.c.
Le Sezioni Unite (con pronuncia del 28 giugno 2011 n. 14319 ) hanno affermato che la questione va risolta guardando alla funzione economico individuale del contratto, quindi valorizzando la nozione di causa in concreto.
In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che se l’interesse concreto dell’utente è prevalentemente quello di “concludere un contratto che gli assicura uno spazio per lo stazionamento del veicolo in prossimità di luoghi di interscambio con sistemi di trasporto collettivo a cui intende accedere velocemente e senza incorrere in divieti sanzionati dal codice della strada […] purché l’avviso dell’esclusione della custodia sul veicolo sia apposto in modo da esser adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto […], si configura il contratto di parcheggio senza custodia”.
In tal caso, l’esclusione dell’attività di custodia non deve esser contenuta in una clausola da sottoscrivere ai sensi art. 1341, secondo comma, c.c., poiché le caratteristiche del servizio da fornire secondo le modalità indicate non sono determinate successivamente alla conclusione del contratto stesso, né attengono ai suoi effetti o garanzie legali, ovvero alla limitazione di adempimento di obblighi o esonero di responsabilità.
Viceversa, “qualora invece l’utente intenda assicurarsi non solo l’utilizzazione dell’area, ma anche la conservazione e la restituzione del veicolo nello stesso i stato in cui lo ha consegnato […] si configura il contratto di parcheggio con custodia a cui è applicabile la disciplina sui deposito, contratto a struttura reale […] perché funzione prevalente dei contratto ed obbligazione caratteristica del gestore del parcheggio è l’espletamento della custodia dell’auto”.
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