In materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza dell’azione amministrativa, l’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n.124 (legge Madia) contiene una delega con cui si invita il Governo a emettere “uno o più decreti legislativi volti ad integrare e correggere la normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza dell’azione amministrativa”. Su tali basi il Governo ha adottato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha modificato la legge 6 novembre 2012, n. 190, sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino relativo alla disciplina riguardante l’accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione.
L’accesso civico generalizzato
Con il d.lgs. n. 97 del 2016 è stato introdotto, quale ulteriore strumento di trasparenza dell’azione amministrativa, l’accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013), che va quindi ad aggiungersi all’accesso civico semplice (articoli 12 e seguenti del d.lgs. n. 33 del 2013), che prevede gli obblighi di pubblicazione, e al risalente accesso documentale (articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990).
Con il d.lgs. n. 33 del 2013, infatti, viene assicurata ai cittadini la possibilità di conoscere l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso l’obbligo loro imposto di pubblicare sui siti istituzionali, nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”, i documenti, i dati e le informazioni riguardanti le scelte amministrative operate (articoli 13 e seguenti), a esclusione dei documenti per i quali è preclusa la pubblicazione, in base a norme specifiche ovvero per ragioni di segretezza, secondo quanto indicato nello stesso decreto (cfr., TAR, Napoli, sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5901).
Le tipologie di accessi
A veder bene, oggi esiste una sorta di accesso quadrifronte:
- l’accesso documentale, previsto dalla legge sul procedimento amministrativo a tutela degli interessi del richiedente, posto in una posizione differenziata che gli conferisce il diritto di conoscere e di estrarre copia di un documento amministrativo;
- l’accesso civico semplice, basato su obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali e sulla legittimazione di ogni cittadino a richiederne l’adempimento;
- l’accesso civico generalizzato, che si estende anche ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di accesso civico semplice, azionabile da chiunque, senza alcun onere di motivazione e senza dover dimostrare la sussistenza di un interesse concreto e attuale in relazione a situazioni giuridicamente rilevanti, considerato lo“scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”;
- l’accesso di cui all’art.53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici) che, rispetto al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, contiene una disciplina particolare e più restrittiva, che la giurisprudenza ha definito eccezionale (cfr., Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre 2017, n. 48139).
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