Mancata partecipazione della Banca alla procedura di mediazione

Tribunale di Roma, ordinanza del 26 giungo 2018: “mancata partecipazione della Banca alla procedura di mediazione ed effetti sulla dichiarazione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo – obbligo di partecipazione e dovere di lealtà”

Opposizione a decreto ingiuntivo

Nell’ambito di un procedimento di opposizione avverso decreto ingiuntivo, il Tribunale di Roma, IX Sezione Civile, lo scorso 26 giugno si è pronunciato in ordine al ruolo del magistrato rispetto alla richiesta di concessione della provvisoria esecutività di tale provvedimento, precisando che in capo al medesimo vige una mera facoltà e non un obbligo.

Il caso in esame attiene un Istituto di credito, convenuto nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento monitorio emesso precedentemente in suo favore, che si è visto rigettare la richiesta concessione della provvisoria esecuzione del medesimo, anche in considerazione del fatto di non aver aderito all’invito di sedersi al tavolo della mediazione precedentemente rivoltogli.

In particolare, l’opponente destinataria del decreto, offriva al Tribunale in sede di opposizione eccezioni aventi ad oggetto tematiche quali l’usura del credito, l’anatocismo, nonché le applicazioni delle condizioni di massimo scoperto: tutte eccezioni di natura evidentemente tecnica che, a parere del Tribunale, parte opposta avrebbe ragionevolmente ed efficacemente potuto affrontare e chiarire in mediazione, prima che il Giudice Onorario ne fosse investito.

Richiamando il disposto dell’art. 8, comma IV bis del D. Lgs. 28/2010 che recita: “…Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio…” (Comma inserito dall’art. 84, co. 1, lett. i), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’ art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013), il Tribunale ha chiarito che la mancata partecipazione si verifica non solo in caso di assenza, ma anche di rifiuto ingiustificato di aderire alla procedura. Trattasi, infatti, di condotte omissive equivalenti, idonee a frustrare la stessa possibilità di tentare la mediazione.

Il giudice ha motivato in ordinanza che “tale condotta omissiva o comunque non collaborativa può contrastare con l’interesse ad ottenere un provvedimento immediatamente esecutivo qual è la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo”.

Il Tribunale ha poi chiarito che il diniego di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non ha natura sanzionatoria, come invece affermato da parte opposta, bensì valutativa atteso che la condotta omissiva e non collaborativa contrasta con l’interesse ad ottenere un provvedimento immediatamente esecutivo e con il più generale dovere di lealtà fissato dall’art. 88 c.p.c., con conseguenze anche molto gravi.

Doveri di lealtà e probità della banca

Si pensi al fatto che alla violazione dei doveri di lealtà e probità, possono conseguire effetti quali l’irrogazione di sanzioni disciplinari e processuali, avendo la norma natura non solo giuridica ma altresì morale del dovere da essa disciplinato.

Non solo, i comportamenti sleali possono assurgere a motivi di applicazione di ulteriori norme: il giudice potrebbe desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel giudizio, o esercitare un controllo sull’attività delle parti al fine di garantire un procedimento leale.

Ancora: la violazione dei doveri di lealtà e probità può costituire motivo di impugnazione della sentenza, così come ipotesi di responsabilità per danni nei confronti della parte o del difensore; con la conseguenza che la parte potrebbe essere condannata, anche se vittoriosa, al rimborso delle spese processuali che controparte abbia dovuto sostenere a causa del suo comportamento illecito.

L’ordinanza si conclude con la nomina di un CTU, con conseguente prolungamento della durata del giudizio ed ulteriori oneri per le parti; circostanze tutte che ancora una volta portano a favorire ed incentivare l’effettiva e fattiva adesione alla procedura di mediazione.

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Sentenza collegata

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Avv. Castellana Alessia

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