A seguito dell’articolo Le frontiere dell’applicazione degli appalti verdi: economia circolare, si approfondiscono di seguito gli aspetti sociali da considerare nel comporre la documentazione di gara. Si tratta di criteri di frontiera, nonostante siano anni che, in diverse forme, vengono codificate indicazioni utili per affrontare questo tema.
Le previsioni pubbliche
Tra gli atti internazionali più rilevanti si possono citare le 7 Convenzioni fondamentali dell’International Labour Organization (ILO) nn. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182 e la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si consideri inoltre la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” e l’art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”.
Nel 2011 la Commissione europea ha pubblicato anche in lingua italiana il manuale “Acquisti sociali: Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”.
Sulla base del documento europeo, in Italia è stato emanato il decreto 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, che individua i settori tessile e agro-alimentare tra quelli a maggior rischio e descrive il “dialogo strutturato” fra amministrazioni aggiudicatrici e fornitori aggiudicatari finalizzato a costruire un sistema conoscitivo trasparente dell’intera catena di fornitura. Il decreto intende contrastare lo sfruttamento della forza lavoro, il dumping, la concorrenza sleale e la diffusione di sacche di povertà e degrado, ed è entrato a far parte del pacchetto di Criteri Ambientali Minimi (CAM) dei quali è prevista l’obbligatoria applicazione a cura di tutte le stazioni appaltanti.
Approfondisci:“Le frontiere dell’applicazione degli appalti verdi: economia circolare”
Le clausole del bando di gara
Il vigente Codice appalti (d.lgs. 50/2016) è stato infatti corretto dal d.lgs. 56/2017 che, all’articolo 50 “Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi”, ha modificato il testo esplicitando ulteriormente l’obbligatorietà di inserire anche queste considerazioni nella documentazione di gara. L’articolo ora dispone che “Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto”.
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