Decisione: Ordinanza n. 1236/2019 Cassazione Civile – Sezione VI
Nei giudizi di opposizione allo stato passivo, l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza entro il termine assegnato dal giudice non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione; infatti, a differenza che nel giudizio a cognizione ordinaria, in cui la tardiva notificazione del gravame determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per l’avvenuta decorrenza dei termini di cui agli artt. 325-327 c.p.c., nel procedimento regolato dall’art. 99 legge fallimentare la tempestività dell’impugnazione va verificata con riguardo al deposito del ricorso, con il quale il ricorrente introduce il processo dinanzi al giudice, mentre la notifica dell’atto ha la mera funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio.
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Osservazioni
Il ricorso per cassazione era stato proposto da una società nei confronti del fallimento.
La società, Che aveva depositato ricorso in opposizione alla stato passivo, si era vista dichiarare improcedibile la domanda dal Tribunale per aver omesso di notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza.
La società lamentava il diritto a vedersi assegnato un nuovo termine per la notificazione, e la Suprema Corte ritiene il ricorso fondato, accogliendolo e rinviando al Tribunale in diversa composizione.
La Cassazione, richiamandosi a precedenti pronunce, ribadisce che in questo procedimento l’impugnazione è tempestiva se il ricorso è depositato nei termini, mentre la notifica successiva ha la funzione di instaurare il contraddittorio.
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Giurisprudenza rilevante.
- Cass. 16320/2017
- Cass. 19018/2014
Disposizioni rilevanti.
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa
Vigente al: 19-01-2019
Art. 99 – Procedimento
Le impugnazioni di cui all’articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.
Il ricorso deve contenere:
1) l’indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;
2) le generalità dell’impugnante e l’elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;
3) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni;
4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed all’eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.
Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all’ammissione ed all’espletamento dei mezzi istruttori.
Il giudice delegato al fallimento non può far parte del collegio.
Il collegio provvede in via definitiva sull’opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall’udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.
Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.
AGGIORNAMENTO:
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 – 27 novembre 1980 n. 152 (in G.U. 1a s.s. 03/12/1980 n. 332), ha dichiarato “la illegittimità costituzionale dell’art. 99, quinto comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa decorrere i termini per appellare e per il ricorso in Cassazione dalla affissione della sentenza resa su opposizioni allo stato passivo”.
Codice di procedura civile
Vigente al: 19-01-2019
Art. 325 – Termini per le impugnazioni
Il termine per proporre l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo di cui all’articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. E’ anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta.
Art. 326 – Decorrenza dei termini
I termini stabiliti nell’articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell’articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.
Nel caso previsto nell’articolo 332, l’impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.
Art. 327 – Decadenza dall’impugnazione
Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’articolo 292.
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