Pubblicazione in bacheca di dati relativi a contestazioni disciplinari e valutazioni dei soci lavoratori

La pubblicazione delle sanzioni disciplinari e della valutazione dei dipendenti associata alle iniziali del nome e cognome nonché alla foto dei medesimi consiste in un  trattamento dati  illecito.

Avv. Pier Paolo Muiá – Dott.ssa Maria Muià

Garante per la protezione dei dati personali: provvedimento n.500 del 13 dicembre 2018

Fatto

A seguito della segnalazione presentata da alcuni lavoratori di una Società Cooperativa, il Garante per la protezione dei dati personali aveva avviato un’istruttoria finalizzata alla verifica della correttezza del trattamento dei dati personali dei soci lavoratori operato dalla Società.

In particolare i lavoratori avevano lamentato un illecito trattamento ad opera della Società mediante la pubblicazione sulla bacheca aziendale di una serie di dati personali afferenti la prestazione lavorativa. Tale pubblicazione era legata ad un concorso a premi indetto dalla Società al fine di premiare quei lavoratori più meritevoli. Il trattamento dei dati consisteva nella pubblicazione delle iniziali del nome e cognome e della fotografia dei lavoratori, accanto ai quali veniva affissa una emoticon, espressione della valutazione sull’operato di quel preciso lavoratore nonché eventuali procedure disciplinari.

Alla richiesta di informazioni da parte del Garante, la Società aveva ribadito la legittimità del trattamento posto in essere, richiamando le disposizioni contenute nel regolamento aziendale in ordine al concorso a premi e alla pubblicazione delle procedure disciplinari.

In riferimento al concorso a premi la Società aveva illustrato la procedura concorsuale contenuta all’interno del regolamento aziendale, il quale disciplinava l’utilizzo delle emoticon come espressione della valutazione dell’operato del lavoratore e idonei a manifestare una valutazione positiva o negativa, che si traduceva poi in punteggio.

In riferimento alla pubblicazione della procedura disciplinare indirizzata ad un lavoratore la Società aveva richiamato la disposizione regolamentare che prevedeva l’affissione in bacheca o in alternativa l’invio per mezzo raccomandata postale della contestazione disciplinare e dell’eventuale provvedimento o accoglimento delle giustificazioni.

La decisione del Garante

Al termine dell’istruttoria il Garante si è espresso negativamente sul trattamento dei dati personali operato dalla Società mediante l’affissione in bacheca di dati riferiti alla valutazione della prestazione nonché i dati riferiti a procedure disciplinari instaurate a carico dei lavoratori, legate al concorso a premi indetto annualmente dalla Società.

Il Garante si è soffermato in principio sul carattere di obbligatorietà della partecipazione al concorso a premi bandito dalla Società e disciplinato dal regolamento aziendale, che vincola il socio lavoratore a partecipare al concorso, senza alcuna possibilità da parte di questo di esprimere il proprio consenso alla partecipazione. Consenso che, anche laddove fosse realmente prestato dal socio lavoratore, non potrebbe essere considerato come base giuridica idonea a legittimare il trattamento di quei dati personali, in virtù della disparità tra le rispettive posizioni del rapporto di lavoro, e la conseguente eventuale necessità di accertare di volta in volta ed in concreto l’effettiva libertà del consenso  espresso.

In riferimento alla pubblicazione di dati riferiti a procedure disciplinari e a valutazioni legate alla prestazione, come ad esempio la dicitura “assenteista”, “simulazione di malattia”, “mancato rispetto programma di lavoro”, o addirittura “licenziata”, accostati alle iniziali dei lavoratori, con tanto di foto, secondo il Garante costituisce una modalità di trattamento di dati che lede la dignità personale, la libertà e la riservatezza dei lavoratori, oltre che risultare non adeguato e pertinente alle finalità rappresentate dalla Società, e cioè quelle di incentivare i dipendenti al raggiungimento degli obiettivi di qualità ed efficienza dei servizi resi dai soci lavoratori.

In chiusura il Garante, valutati tutti gli elementi emersi durante l’istruttoria, ha rimandato  agli organi competenti in materia lavoristica le valutazioni di legittimità del concorso a premi che obbliga la partecipazione dei soci lavoratori attraverso il pagamento mensile di una quota detratta dalla busta paga.

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