I costi del processo
Di regola, i costi del processo possono suddividersi in: a) organizzativi, se riguardano i materiali, le strutture ed il personale e sono ammortizzati dallo Stato tramite tasse ed imposte; b) di giudizio, distinti in costi di azione e di difesa, i quali sono a carico delle parti. Anticipazione delle spese processuali, da un lato, e soccombenza e causalità, dall’altro, sono le due regole che governano l’architettura normativa ed applicativa del microcosmo sulle spese di giustizia. Invero, con riguardo a tali spese (2 ), i principali problemi che si pongono al legislatore sono sostanzialmente due: da un lato, stabilire chi deve incominciare ad anticipare l’importo delle spese del processo e, dall’altro lato, chi deve subirne il carico definitivo.
Il primo di questi due problemi ha trovato una esplicita soluzione nell’art. 8 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), il quale ha sostituito l’abrogato art. 90 c.p.c.: “ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo, quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato” (3). Il fondamento del principio di anticipazione delle spese del processo viene ravvisato nell’interesse al compimento dell’atto. In altri termini, l’individuazione della parte che deve anticipare le spese va disposta in base al criterio dell’interesse che ciascuna di esse ha all’espletamento dell’atto (4). A tal proposito si parla di “onere dell’anticipazione delle spese”, sia in questo senso generico, sia nel senso più specifico che il mancato compimento di un atto le cui spese siano (o siano poste) a carico di una parte può dar luogo all’estinzione del processo. Occorre, infatti, evidenziare che non tutti gli atti disposti dall’ufficio vengono “richiesti” da una delle parti, in quanto può accadere che taluni atti siano chiesti da tutte le parti o siano disposti d’ufficio dal giudice. Esempio tipico è rappresentato dal compenso al consulente tecnico di parte, ma potrebbe anche trattarsi di spese relative all’acquisizione di documenti ex art. 210 c.p.c., alla notifica dell’ordine di esibizione diretto a terzi, al compenso al custode ex art. 65 c.p.c., o al compenso dell’amministratore giudiziario. In tali ipotesi, sarà il giudice a porre le spese a carico dell’una o dell’altra parte (o eventualmente di ambo le parti pro quota) con un provvedimento che viene, di solito, considerato discrezionale ed esente dall’obbligo di motivazione. Nell’ambito del principio dell’anticipazione delle spese del processo, va precisato che anche il compenso al difensore grava sulla parte che l’ha incaricato, nel senso che ciascuna parte è obbligata a compensare il proprio (o i propri) difensore (5 ), salvo l’eventuale diritto al rimborso nei confronti dell’altra parte, in base ai principi della soccombenza e della causalità (di cui infra).
Il provvedimento di liquidazione delle spese
Nel provvedimento di liquidazione delle spese, necessariamente endoprocessuale e, comunque, da emettere non oltre la sentenza o il provvedimento decisorio, il giudice dovrà aver cura di specificare la parte (o le parti) onerate (6 ).
Il provvedimento del giudice che impone l’anticipazione delle spese e ne fissa l’ammontare ha carattere provvisorio e, secondo alcuni Autori, tale provvedimento non dovrebbe essere motivato (7 ). L’opinione, tuttavia, non è pacifica ed anzi, ad avviso di altri Autori, il provvedimento assumerebbe la veste di ordinanza la quale, ai sensi dell’art. 134 c.p.c., deve essere succintamente motivata. Ed in proposito viene anche richiamato il disposto dell’art. 111 della Cost.(8 ). In verità, il provvedimento assume la veste di decreto motivato, per esplicita previsione di legge: ciò vale per tutti gli ausiliari del magistrato ai sensi dell’art. 168 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Il provvedimento con il quale il giudice pone a carico di una parte (o di entrambe) l’anticipazione delle spese non è impugnabile, diversamente dal provvedimento di liquidazione nelle sue varie voci, che è impugnabile da subito. L’aporia del sistema diventa chiara, se solo si pone mente che non è prevista alcuna sanzione di tipo processuale, come, in ipotesi, la cancellazione o l’estinzione del processo, per la parte che non adempie all’onere di anticipare le spese del processo; è stato osservato che questa lacuna, stante l’abrogazione degli articoli da 38 a 42 delle disp. att. c.p.c., assume particolare importanza, proprio in quanto l’art. 38, all’ultimo comma, prevedeva la possibilità di assoggettare la parte inadempiente ad un procedimento esecutivo, qualora non avesse soddisfatto la richiesta di integrazione dei depositi avanzata dal Cancelliere (9 ). Questo sistema ha comportato e comporta, in casi non infrequenti, stasi del processo assolutamente nocive, contrarie alla sua ragionevole durata. La parte non interessata, onde evitare tali stasi processuali, potrebbe sostituirsi, come viene generalmente riconosciuto, nell’anticipare il pagamento. Tuttavia, si comprende bene come trattasi di ipotesi rara nella pratica. In dottrina è anche stato sostenuto, riportandosi all’interpretazione affermatasi nel vigore dell’art. 90 c.p.c. ormai abrogato, che la mancata anticipazione delle spese a cura della parte onerata dovrebbe precludere alla stessa il compimento dell’atto o renderlo inefficace; così come si è anche affermato che, qualora le spese siano relative all’esperimento di un mezzo d prova, la parte che, pur tenuta ad anticiparle non vi abbia proceduto, dovrebbe subire le stesse conseguenze sfavorevoli derivanti dall’inosservanza dell’onere della prova. Sanzione, quest’ultima, che mal si concilia tuttavia con la disciplina sulle spese processuali alla quale, pacificamente, si riconosce carattere indennitario.
L’inadempimento
L’interpretazione, sia pure apprezzabile nelle sue finalità, sembra urtare con il principio generale, oggetto di approfondito esame, ad esempio nel caso di contributo unificato, secondo cui l’inadempimento degli obblighi dichiarativi o di quelli di versamento non può incidere sul diritto di difesa o di tutela giurisdizionale, principio affermato ripetutamente dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Sicché, in astratto, il cancelliere che riceva l’atto dovrebbe in ogni caso provvedervi, salvo poi procedere al recupero delle somme anticipate. È evidente, comunque, come la disciplina sul punto sia carente. La lacuna potrebbe, forse, essere colmata tramite un’applicazione estensiva (o, ai limiti, con l’analogia) dell’art. 285 del T.U. spese di giustizia (10), il quale, sia pure limitatamente ai diritti di copia, ai diritti di certificato e alle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile, ha mantenuto una previsione analoga a quella di cui all’abrogato art. 38, disp. att. c.p.c., in virtù della quale il funzionario addetto rifiuta di ricevere gli atti o di rilasciare la copia o il certificato, se mancano le marche ovvero sono di importo inferiore a quello stabilito.
Il presente contributo è tratto da:
Le spese di liteIl volume vuole essere una guida per il Professionista che deve considerare, oltre agli aspetti tecnici e giuridici del proprio operato, altresì quelli economici. L’attività forense ha invero un costo e risulta opportuno valutare in via preventiva quali sono i rischi economici e le spese a cui si deve far fronte nell’ambito di un’azione giudiziaria. L’opera affronta dunque le diverse fattispecie che riguardano le spese processuali: dalla condanna, anche a titolo aggravato, alla distrazione delle spese e alla compensazione. Per completezza, si affronta altresì la tematica relativamente alle ipotesi di gratuito patrocinio. Partendo dai criteri che guidano il giudice, passando per le regole generali che disciplinano le spese processuali, si approda alla casistica più particolare, nonché alla più innovativa ipotesi di condanna alle spese, introdotta dall’art. 96 c.p.c.Giuseppe De Marzo, consigliere della Suprema Corte di Cassazione, assegnato alla I sezione civile e alla V sezione penale; componente supplente del Tribunale Superiore delle Acque; componente del Gruppo dei Referenti per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell’uomo; autore di numerose monografie e di pubblicazioni giuridiche, ha curato collane editoriali; collabora abitualmente con Il Foro italiano. Ida Cubicciotti è magistrato del Distretto di Lecce, incaricata più volte dell’insegnamento di diritto processuale civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università del Salento, è stata formatore decentrato del settore civile presso la Corte d’Appello di Salerno componente della Commissione Flussi del Consiglio Giudiziario di Salerno e Coordinatore per la gestione dei magistrati onorari presso il Tribunale di Lecce. È magistrato di riferimento per l’informatica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce e ha svolto incarichi di formazione per i corsi di aggiornamento della Scuola Superiore della Magistratura in materie di diritto sostanziale e processuale civile. Cristina Maria Celotto, laureata con 110 e lode presso l’università di Roma Tre nell’anno 2016. Dopo una carriera in qualità di assistente alla cattedra presso il corso di diritto penale dell’università di Roma Tre, conclude positivamente la pratica forense presso l’Avvocatura generale dello Stato ed il tirocinio formativo presso la Corte di Cassazione. Giuseppe De Marzo, Ida Cubicciotti, Cristina Maria Celotto | 2019 Maggioli Editore 24.00 € 19.20 € |
Note
(1 ) C. Mandrioli, A. Carratta, Diritto processuale civile, I, Torino, 2014, 413 e ss.
(2 ) Sul tema delle spese del processo in generale, si vedano Chiovenda, La condanna alle spese giudiziali, II, Roma, 1935; Pajardi, La responsabilità per le spese e per i danni, Milano, 1959; A. Gualandi, Spese e danni nel processo civile, Milano, 1962; R. Vecchione, Spese giudiziali, (dir. proc. civ.), in Noviss. Dig. it., XVII, Torino, 1970, 1120; E. Grasso, Della responsabilità delle parti, in Comm. C.p.c., diretto da E. Allorio, I, Torino, 1973, 970; F. Cordopatri, Spese giudiziali (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 331; C. Consolo, Le spese del processo e la Costituzione, in Giur. it., 1990, I, 1, 1353; G. Scarpelli, Le spese giudiziali civili, Milano, 1998; C. Marziali, Le spese processuali civili, Aracne editore, 2012.
(3 ) Con riguardo all’abrogato art. 90 c.p.c., si veda F. Carnelutti, Obbligo di anticipazione delle spese, in Riv. dir. proc. civ., 1941, I, 350; E. Minoli, Momenti processuali e momenti extraprocessuali nella disciplina del carico iniziale delle spese di causa, in Studi in onore di E. Redenti, II, Milano, 1951, 63; G. Giannozzi, Sul cosiddetto onere di anticipazione delle spese, in Giur. It., 1953, I, 2, 715; M. Cappelletti, Estinzione del processo per mancata anticipazione delle spese, in Riv. dir. proc., 1954, II, 230.
(4 ) In tal senso, C. Marziali, Le spese processuali civili, già cit., 48.
(5 ) Tale regola è ora esplicitata dall’art. 13, comma 6, l. 247/2012, mentre il comma 2 del medesimo articolo statuisce che “il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale”. Le controversie in materia sono assoggettate alla regola della competenza del foro esclusivo del consumatore di cui all’art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), che nella specie è il cliente (ex multis: Cass., civ., 9 giugno 2011, n. 12685, in Guida al dir., 2011, n. 27, 42)
(6 ) Se non è indicata la parte onerata, la liquidazione che, di per sé, ha valenza di titolo esecutivo non potrà esplicare tale efficacia: “il decreto di liquidazione del compenso a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, qualora non contenga l’indicazione della parte obbligata al pagamento del compenso medesimo – non potendo essere inteso nel senso che il compenso è posto, solidalmente ed in eguale misura, a carico di tutte le parti costituite – non vale come titolo esecutivo nei confronti delle parti e, se in forza di tale decreto è minacciata una esecuzione forzata, la parte cui il precetto è notificato può proporre opposizione all’esecuzione per far dichiarare che l’ausiliario non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in suo confronto in base a quel decreto”: Cass. civ., sez. III, 15 dicembre 2000, n. 15850.
(7 ) C. Mandrioli, Diritto processuale civile, vol. 1, Torino, 334, nota 9.
(8 ) Scrima, Compensazione e condanna alle spese, in Aa.Vv., Le spese nel processo, suppl. al vol. 7/8 del 2009 di Giur. merito, 10.
(9 ) C. Marziali, Le spese processuali civili, già cit., 50.
(10) C. Marziali, Le spese processuali civili, già cit., 51
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