Merita un commento l’ordinanza resa dal Tribunale di Napoli, nella persona del Dott. Cislaghi, in una controversia attualmente pendente avente ad oggetto un decreto ingiuntivo ottenuto dal precedente amministratore di un condominio ed opposto dal Condominio stesso. La materia condominiale, come noto, è indicata tra quelle previste dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 che prevede il necessario esperimento del procedimento di mediazione c.d. obbligatoria, quale condizione di procedibilità per l’introduzione e la prosecuzione del giudizio.
E fin qui, nulla di nuovo.
La vicenda trattata dallo scrivente, legale dell’opposto, merita attenzione per quanto si dirà in seguito.
Il fatto
A seguito della proposta opposizione, infatti, alla prima udienza il Giudice, rilevato che materia del contendere era una di quelle espressamente indicate nel citato art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, invitava le parti ad instaurare il procedimento di mediazione che veniva effettivamente svolto, alla presenza delle parti personalmente, oltre che dei rispettivi legali e che si concludeva, tuttavia, con esito negativo.
Superato, a questo punto, lo “scoglio” della condizione di procedibilità, alla successiva udienza il Giudice, preso atto, accoglieva la richiesta delle parti di concessione dei termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie che venivano ritualmente depositate dai rispettivi difensori.
All’udienza ex art. 184 c.p.c., per l’ammissione dei mezzi istruttori, il Giudice, stante la richiesta delle parti di ammissione dei mezzi articolati nelle memorie depositate, si riservava.
E anche fin qui, tutto nella prassi.
E’ da questo momento che l’ordinanza in commento necessita di particolare attenzione e merita di essere tenuta in considerazione, dovendosi evidenziare come in un modo positivo e di buon auspicio per i giudizi futuri, il Giudice abbia richiamato, in un solo provvedimento, tutti quegli istituti giuridici utili, unitamente al potere direttivo del Giudicante, a cercare di dirimere un contenzioso già sorto.
E lo fa utilizzando uno strumento troppo poco, purtroppo, utilizzato da altri Giudici :
l’Articolo 185 bis del Codice di procedura civile come introdotto dall’art.77 del d.l.21.6.2013 n.69 conv.nella l.9.8.2013 n.98 ed ovverosia la Proposta di conciliazione del Giudice.
Utilizzando questa norma, il Tribunale di Napoli richiama l’istituto della mediazione obbligatoria, rendendolo nuovamente “vivo” anche in un procedimento che già aveva visto l’esperimento della mediazione, con esito negativo, calendarizzando un secondo esperimento di mediazione.
Merita attenzione il passaggio dell’ordinanza in cui il Giudice da rilievo al valore che un accordo, pur apparentemente ormai lontano, potrebbe ancora adesso (in corso di causa) avere “di modo che esso potrebbe dirsi vantaggioso per tutte (ed infatti oltre all’aspetto della durata della causa – beninteso, di questa come di ogni altra – che può penalizzare, sia pure in modo diverso, ciascuno dei contendenti, incombe sempre il rischio del risultato ultimo (che non è solo la sentenza, ma gli eventuali successivi gradi di giudizio nonché, per chi spetti, in caso di non volontario adempimento, i tempi ed i costi dell’esecuzione coattiva)”. Ciò anche alla luce del fatto che, evidenzia il Giudice, va considerata anche “la reciproca alea processuale (in definitiva l’alternativa all’accordo è che l’esito del giudizio possa, per ciascuna delle parti, essere diverso e peggiore di quello ambito, circostanza questa niente affatto anomala ma insita nella natura stessa della giurisdizione)”;
Lo fa richiamando l’art.5 del d.lgs. 28/2010 ed il “vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28)”, fissando un’udienza “alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo (relativamente alla sola proposta del giudice), anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 e 96 III° cpc”. Con ciò ricordando alle parti stesse i principi regolatori su spese legali e lite c.d. temeraria.
La decisione
L’ordinanza è molto ben argomentata e motivata e supportata dal ragionamento del Giudice che manifesta a chiare lettere “che le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo” ipotizzando “una rigorosa selezione delle ridondanti richieste di prova orali delle parti nonché di ctu in apparenza esplorativa” tenuto a mente per entrambe le Parti “la reciproca alea processuale” come ben precisata nel provvedimento citato, con cui il Giudice ha “ritenuto opportuno dare alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente” disponendo sin d’ora e calendarizzando, in caso di mancato accordo, una nuova mediazione presso un Organismo di Mediazione.
Ciò in quanto lo stesso Giudicante ha “ritenuto che le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo apportatore di utilità per ognuna di esse” così da invitare attore e convenuto “a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo concedendo termine fino alla data del 30.4.2019”.
Così ben articolata anche grazie alle “fondamentali direttrici” del Giudicante, l’ordinanza su indicata merita una vetrina.
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