I regimi patrimoniali nel matrimonio e nelle unioni civili

Redazione 18/02/19
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L’articolo 29 della costituzione riconosce: “i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” in cui coniugi possiedono la stessa eguaglianza “morale e giuridica”.

Il principio costituzionale racchiude in sé alcuni principi, quali: uguaglianza morale tra coniugi e la loro uguale partecipazione alla vita familiare. Ciò si rinviene nella costituzione del regime patrimoniale legale della famiglia.

Il matrimonio

I coniugi, dunque, costituiscono i dispongono liberamente quale regime patrimoniale adottare e dunque se la comunione di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile o la separazione del patrimonio di cui agli articoli 2155 e seguenti del codice civile. Se durante la vita coniugale, gli sposi regolano, liberi da, da vincoli, i rapporti patrimoniali interni alla coppia letto non mi lauto non mi avessi riconosciuta subisce un mutamento nell’eventuale fase patologica del matrimonio, in cui entra in crisi. La crisi coniugale comporta una limitazione dei diritti è un alteramente di alcuni vincoli. Vengono, dunque, meno l’obbligo di fedeltà di coabitazione; alcuni vincoli vengono solo attenuati come quelli di assistenza morale e materiale di cui articolo 143 del codice civile; altri, invece, rimangono invariati come quelli relativi alla responsabilità genitoriale.

Gli articoli su indicati disciplinano la separazione personale dei coniugi, nelle forme di separazione consensuale di cui all’articolo 158, in cui i coniugi hanno già raggiunto un accordo rispetto all’affidamento del figlio e al mantenimento di quest’ultimo e del coniuge debole; e la separazione giudiziale di cui all’articolo 151 del codice civile, poi il giudice è invitato a pronunciarsi sull’eventuale addebito della separazione al coniuge che abbia assunto comportamenti contrari doveri derivanti dal matrimonio.

L’assegno inizialmente veniva, dunque, determinato in base al tenore di vita dell’ex coniuge durante il matrimonio, tenendo conto delle circostanze di redditi dell’obbligato.

Gli effetti transitare nella separazione tra coniugi sono stati oggetto di profonde riforme, non che da ultima alla legge n.55 del 2015 che ha ridotto a un anno il termine tra separazione giudiziale divorzio e a sei mesi la separazione consensuale.

Gli interventi normativi, volti a ridurre il termine intercorrenti tra fase patologica del matrimonio e cessazione dei suoi effetti e dunque dell’affectio coniugalis sono state quelle di diminuire in maniera considerevole di scontri familiare relativi all’ambito patrimoniale durante la separazione venivano accentuate.

Ai sensi dell’articolo quattro della legge numero 898 del 1970, così come modificata dal dalla legge 55 del 2015, una volta proposta la domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio decorsi utilmente il termine per un eventuale conciliazione, il giudice a dito pronuncia sentenza. Mi è dunque disposto l’obbligo per il coniuge di somministrare, periodicamente, a favore dell’altro un assegno. Tale corresponsione viene meno, nel caso in cui il coniuge assegnatario contragga nuove nozze.

L’assegnazione della casa familiare

Ulteriore forma di mantenimento risulta essere l’assegnazione della casa familiare, ex articolo cinque comma sei della legge enne. 898 del 70, con cui vengono riconosciuti diritti di abitazione al genitore assegnatario dei figli. In ogni caso, a fronte dell’assegnazione, sarà compito il giudice valutare le condizioni economiche dell’obbligato e di eventualmente operare una rivalutazione dell’assegno. La pronuncia del divorzio comporta, altresì, l’automatico scioglimento della comunione ex articolo 191 del codice civile, così come l’eventuale cessazione del fondo patrimoniale, salvi i casi in cui vi siano figli minori in tale ipotesi il fondo dura fino al compimento della loro maggiore età ai sensi dell’articolo 171 del codice civile.

Caso diverso è quello relativo all’impresa familiare di cui all’articolo 230 bis del codice civile, la cui disciplina riconosce un diritto al mantenimento dei famosi i diari che hanno contribuito in maniera continuata all’attività di impresa.

Si intende per familiare anche l’ex coniuge, il quale per qualche si voglia causa, sia riferita allo stato di crisi, ha diritto ad essere liquidato in mano. Tali diritti patrimoniali relativi alla sita all’impresa sono stati di recente riconosciuti anche al coniuge, ex articolo 233  ter del codice civile il quale assume gli stessi diritti di un tempo garantiti ai suoi familiari. L’ex coniuge ha, inoltre, diritti patrimoniali relativi alla pensione di reversibilità, anche a seguito della pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili. Ugualmente, sono garantite agli ex coniugi in pari misura la pensione di reversibilità per la morte di un figlio deceduto e per fatti di servizio.

Le unioni civili

Quanto all’unione civile in tese quali unioni tra persone maggiorenni dello stesso sesso, non ione si considera costituita mediante la dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile.

Tale unione si avvicina a quella del matrimonio, a tale punto da rendere dubbia la distinzione tra queste e il matrimonio codicistico.

Si apre dunque la strada ad un’ipotetica alternativa consistente in una regolamentazione più blanda a cui fa chiaro rimando l’articolo 2 della Costituzione: “la Repubblica riconosce garantisce i diritti inviolabile dell’uomo sia come singolo, sia nelle manifestazioni sociali..”

La rivoluzionaria legge ci renna riconosce rilevanza giuridica alle unioni civili ai sensi dell’articolo tre della costituzione. L’articolo uno della legge enne. 76 del 2016 oltre a riconoscere una rilevanza normativa-sociale, affiancata all’istituto ai dettami del matrimonio. Difatti, in più punti la legge sottolinea questa associazione in termini di cui all’articolo uno comma 20: “si riferiscono al matrimonio le disposizioni contenenti le parole coniuge coniugi si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Pertanto, relativamente ai rapporti patrimoniali di unioni civili si interpretano in via estensiva le norme di cui al codice civile relative al matrimonio. Ne consegue, che in relazione al caso in cui una delle parti disgiuntamente o congiuntamente in tenda sciogliere il vincolo che la lega ex articolo 1comma 25 della legge n. 76 del 2016, è prevista l’adozione del sistema bifasico della separazione prima e del divorzio e poi, per la regolamentazione degli obblighi patrimoniali gli stessi termini assoluti per il matrimonio.

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