Legittima difesa e reato di rissa: i rapporti tra gli istituti

Redazione 19/02/19
La legittima difesa di cui all’articolo 52 del codice penale, deve essere analizzata valutando separatamente il comma 1 dai commi 2 e 3.

Il primo comma a carattere generale ed esclude la punibilità di colui che ha agito per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un proprio il tuo diritto. La difesa sarà, dunque, legittimata qualora concorrano, contemporaneamente, più fattori: un pericolo attuale, e non dunque antecedente oramai inesistente ovvero futuro e ipotetico; l’offesa, sofferta della vittima, deve essere ingiusta e contrari all’ordinamento, tale da legittimare una risposta difesa sua di altri soggetti. Quanto ai limiti imposti all’ammissibilità della legittima difesa o meno, si ritrovano negli articoli 55 e 59 del codice penale.

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L’eccesso colposo e il reato impossibile

L’eccesso colposo, come già pronunciato, si rinviene qualora il soggetto agente e c’è da contrariamente alla sua intenzione, i limiti imposti dalla legge o da un ordine dato dall’autorità preposta. Nel caso di specie, non sarà, non sarà dunque invocabile la legittima difesa, ma al contrario si applicheranno le disposizioni concernenti diritti colposi di cui agli articoli 42 comma 2 e 43 del codice penale.

Ulteriore limite è quello di cui all’articolo 59 del codice penale, relativo alle circostanze che aggravano la pena, le quali sono valutate a discapito della gente, solamente nell’ipotesi in cui siano a lui noti o facilmente conoscibili, ovvero da lui ignorate per colpa o ritenute esistenti per errore. Al contrario, sono valutate a favore della gente quelle circostanze che a te non ho descritto nella pena, anche se dalla gente non conosciute o per suo errore ritenute inesistenti.

La causa di esclusione della pena della legittima difesa si applica anche qualora il reo abbia posto in essere atti doni diretti a commettere in modo non equivoco un delitto, ne risponderà ai sensi dell’articolo 56 del codice penale. Discorso diverso, nell’ipotesi di reato impossibile, di cui all’articolo 49 comma due del codice penale in cui per inidoneità dell’azione (esempio sparare in un letto vuoto) o per inesistenza dell’oggetto (sparare con una persona carica a salve), invocabile la legittima difesa. In merito alla specifica ipotesi di legittima difesa domiciliare ex articolo 52 commi 2:03 del codice penale letto in combinato disposto con l’articolo 614 del codice penale è una fattispecie di recente creazione normativa aggiunta la legge n.59/ 2006.

Il domicilio un bene costituzionalmente garantito ai sensi dell’articolo 14 della costituzione che tutela il soggetto è ugualmente della sua privata dimora E nel luogo in cui esercita la sua attività professionale, professionale e imprenditoriale. Il primo comma è in stretta relazione con il secondo, poiché quest’ultimo risulta essere la specificazione del primo il soggetto che richiede la legittima difesa deve essere legittimamente presente sul luogo, cioè a dire che il soggetto legittimato non risulta essere esclusivamente il proprietario il conduttore ma può essere anche un soggetto che è legami con il proprietario.

È ammesso l’uso delle armi, solo quale mezzo di difesa e l’arma deve essere necessariamente detenuta. È, altresì, a messo l’impiego di qualunque altro mezzo idoneo alla difesa, purché proporzionale all’offesa. Legittima difesa domiciliare a messa in forza della presunzione legale vim vi repellere licet, ovverosia come contromisura a un’ingiusta offesa.

L’ammissibilità è, però, soggetto a due specifiche ipotesi: la difesa propria o altrui e la difesa dei beni propri o altrui.

In mancanza della prima ipotesi si attiva la seconda, ma esclusivamente nei casi no in cui non vi sia desistenza (ad esempio si chiede si chiede all’agro di lasciare l’abitazione) e vi sia un pericolo di aggressione (ovvero, nell’ipotesi in cui malgrado la richiesta di abbandonare la dimora il ladro si protende verso la vittima con fare minaccioso).

La legittima difesa non è invocabile nel caso in cui il reo stia scappando, che in tale situazione non viene pericolo attuale né tantomeno la difesa sarebbe proporzionata all’offesa. È il più riconosciuta al privato il diritto di rincorrer il fuggitivo e arrestarlo ai sensi di cui all’articolo 383 del codice di procedura penale. Ulteriore limite la legittima difesa è quello relativo agli offendicula, i quali seppur ammessi, non possono essere lesivi della pubblica incolumità (ad esempio filo spinato elettrico).

Le disposizioni di cui al comma 2 e 3 del codice penale hanno la funzione di tutelare il privato, mentre in attesa dei soccorsi pubblica sicurezza. I commi così come stato sono stati aggiunti differiscono l’ordinamento italiano da molti altri paesi europei e a maggior ragione da quelli statunitensi, in cui il privato è legittimato all’azione per la sola violazione di domicilio. L’ordinamento italiano, viceversa, oltre a non ammettere il diritto di uccidere; rileva che gli stati emotivi o passionali non escludono, né diminuisco la pena ex art. 52 c.p.

Il delitto di rissa

Quanto al diverso delitto di rissa di cui all’articolo 588 del codice penale, essere qualificato come reato comune, plurisoggettivo necessario, poiché occorre la partecipazione di due o più persone perché il reato si realizzi. Relativamente al secondo comma si considera quale reato aggravato dall’evento, in cui il soggetto si rappresenta e vuole la rissa, ma realizza un reato più grave con la morte la lesione grave. Nel reato di rissa è ammessa la legittima difesa, qualora ricorrano contemporaneamente le ipotesi di pericolo attuale, di offesa ingiusta e la necessità di difendere un bene proprio altrui ex articolo 52 comma uno del codice penale, così come accade nei casi di accerchiamento o di sproporzione numerica. La legittima difesa non ricorre ove chi la imboccata abbia istigato sé o ad altri a porre in essere l’azione illecita. La relazione che intercorre tra due fattispecie di reato, rissa e legittima difesa domiciliare, e la causa di esclusione della pena combinano in sé due elementi: uno positivo e uno negativo.

Dall’elemento positivo riguarda l’ammissibilità, per entrambe le fattispecie di reato della legittima difesa qualora vi sia una proporzione tra l’azione la reazione. In merito all’elemento negativo, nell’ipotesi di prevaricazione di abuso dell’azione della difesa, non sarà ammissibile invocare la causa di esclusione della pena.

L’accertamento delle cause di esclusione della pena vanno valutate caso per caso dal giudice con l’impiego del principio bar ai sensi dell’articolo 533 del codice di procedura penale oltre ogni ragionevole dubbio.

Redazione

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