White collar crime nel Diritto Penale europeo

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Ratio e problematiche meta-normative di fondo

I tre lemmi “ white-collar-crime “, nonostante l’ apparente semplicità, hanno dato scaturigine ad un dibattito tormentato e complesso, che si è spinto ben oltre le ipotesi iniziali dell’ anglofono Sutherland. In effetti, a tal proposito, Courakis ( 1974 ) parlava di “ elasticità semantica “ e tale varietà è confermata appieno dal numero pressoché incalcolabile di Opere criminologiche afferenti al tema dei reati finanziari dei “ colletti bianchi “. Del resto, molto si è scritto circa la quantità e la qualità dello white collar crime, ma, dal punto di vista empirico, nessun Ordinamento giuridico è riuscito a prevenire o ridurre i potenziali danni cagionati dalla drammatica commistione tra economia, politica deviata e pubblica amministrazione corrotta.

D’ altronde, il crimine dei colletti bianchi non si sostanzia in reati astrattamente pericolosi, bensì provoca danni oltremodo acuti nelle Macroeconomie nazionali. Ovverosia, la parte lesa, nello white collar crime, è formata dall’ intero insieme dei piccoli risparmiatori e, per questo motivo, “ bisogna muovere da una visione relazionale della criminalità finanziaria, che ha il proprio focus nella tutela delle vittime di tale reato “ ( Mazzuccato, 2015 ). In altre parole, il riciclaggio di denaro illecito,la concussione, la corruzione , il peculato, la malversazione e l’ evasione tributaria causano danni enormi, in tanto in quanto le pratiche finanziarie illecite alterano il normale sistema IS/LM, pur se i danni si manifestano nel lungo periodo e con modalità operative estremamente silenziose, ancorché drammaticamente dannose nei confronti di quella libera iniziativa economica privata che forma l’ oggetto della tutela sancita nell’ Art. 41 della Costituzione italiana. P.e., il riciclaggio dei Fondi Neri delle mafie, nazionali ed internazionali, è assai discreto e ben mimetizzato, ma esso, decennio dopo decennio, si svolge sempre e comunque “ in contrasto con l’ utilità sociale [ e ] in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana “ ( comma 2 Art. 41 Cost. ).

Anche nella non recente Pubblicazione di Zehr ( 1990 ) viene precisato che lo white collar crime non è né giuridicamente amorfo né astrattamente o blandamente pericoloso, poiché, al contrario, un tessuto economico adulterato e squilibrato mette in serio pericolo la sicurezza nazionale ed apre le porte a poteri esterni fortemente anti-ordinamentali ed anti-democratici. Questi asserti criminologici non sono frutto di un eccessivo rigore legalista, come asserito anche dalla Direttiva 2012/29/UE, ampiamente commentata da Mannozzi  &  Lodigiani ( 2016 ), a parere dei quali è assolutamente indispensabile che gli operatori economici corrotti siano prontamente e severamente inibiti, affinché le piccole e medie imprese possano lavorare in condizioni di parità e non nel fango oscuro di un contesto industriale alterato dallo white collar crime. E’ assai interessante sottolineare, come dichiarato pochi anni fa da Mannozzi  &  Lodigiani ( 2015 ), che, specialmente nell’ ambito dei reati bancari, va massimizzata la tutela delle vittime dello white collar crime, giacché va abbandonata l’ idea novecentesca di un Diritto Penale Commerciale la cui esecuzione sia limitata a questioni bagatellari come il furto, la piccola truffa e le altre frodi di scarso controvalore patrimoniale.

Negli Anni Duemila, si è avverata appieno l’ osservazione lungimirante di Courakis ( ibidem ), ovverosia “ la criminalità dei colletti bianchi costituisce la forma più pura e rappresentativa delle tendenze criminali della nostra società [ … ]. Fiducia è un termine chiave: la violazione della fiducia è il dato maggioremente caratterizzante del comportamento dei colletti bianchi “. In epoca odierna e, perlomeno in Italia, dopo gli scandali giudiziari degli Anni Novanta del Novecento, risulta quantomai verificato che “ il crimine dei colletti bianchi è il reato commesso da una persona rispettabile e di elevata condizione sociale nel corso della sua occupazione, in violazione della fiducia formalmente o implicitamente attribuitagli “ ( Sutherland, 1949 ). L’ inglese Geis ( 2016 ) ha accuratamente analizzato la tematica dello white collar crime e, a prescindere dai cambiamenti degli scenari macro-economici, rimane assolutamente incontestabile che riciclare denaro di provenienza illecita significa provocare gravi sbilanciamenti nei liberi mercati. La corruzione economica è paragonabile ad un veleno mortale, che, tuttavia, apparentemente, non provoca danni immediati. Si tratta di una sorta di dittatura oligarchica della Macro-economia e tali squilibri finiscono per inficiare tutti i tre Poteri statali, a cominciare dal Potere Legislativo, che, seppur lentamente, si corrompre sino al punto di rendere non più tutelabile nemmeno la pacifica convivenza dei consociati.

I crimini finanziari

Negli Anni Quaranta del Novecento, Tappan ( 1947 ) ed i suoi seguaci concepivano il reo di crimini finanziari alla stregua di un deviante psico-patologico che non infrange necessariamente le Norme del Diritto Penale Commerciale. Ovverosia, il professionista in colletto bianco altro non è che un borderline ossessionato dall’ accumulo compulsivo di Fondi Neri. Viceversa, Sutherland ( ibidem ), Geis ( ibidem ) nonché Sutherland  &  Cressey ( 1934 ) mettono in guardia, senza sconti e senza mezzi termini, dall’ estrema pericolosità sociale dello white collar crime, che reca un acuto potere destabilizzante e che cagiona un grave pericolo per la regolarità degli scambi commerciali micro- e macro-economici. In terzo luogo, non è mancato chi, come Hirschi ( 1969 ), ha tentato, senza peraltro successi eclatanti, un approccio sociologico alternativo, sganciato sia dalla prospettiva psicologico-forense sia da quella giuridico-penalistica.

In realtà, l’ eziologia del crimine economico non è né semplice né scontata, anche se non sono mancati taluni Dottrinari che ipostatizzano il fatto di reato senza indagare troppo le eventuali sindromi anti-sociali da cui è o sarebbe affetto l’ operatore finanziario sistematicamente votato alla violazione della Normativa bancaria o, più latamente, finanziaria. Dal punto di vista definitorio, Spinellis ( 1995 ) analizza molto approfonditamente gli “ atti criminali altolocati “ di cui si rendono responsabili personaggi politici e/o altri pubblici ufficiali affetti, nel senso psico-criminologico-forense, dalla mania ossessiva ed incontrollabile di distorcere il potere pubblico per asservirlo a finalità di puro lucro  illecito. Nell’ Opera di Spinellis ( ibidem ), l’ attenzione criminologica è concentrata su condotte storicamente assai diffuse nel Novecento, come l’ eversione anti-democratica per fini economici, la violazione dei diritti umani, la corruzione, le frodi e l’ omissione d’ atti d’ ufficio. Si tratta, in ultima analisi, di “ reati economici che possono minare le regole democratiche dello Stato di Diritto “. Probabilmente, a prescindere dai singoli episodi e dagli specifici dettagli, lo white collar crime, secondo De Luca  &  Macrì  &  Zoli ( 2013 ), provoca sempre “ effetti collaterali che investono, oltre all’ economia, proprio la tenuta delle regole democratiche [ e gli effetti sono ] la perdita di fiducia dei cittadini nelle istituzioni, la creazione di una zona grigia tra lecito ed illecito, la diminuzione dell’ effettività delle norme penali, la legittimazione di un costo della democrazia da pagare attraverso forme di finanziamento illecito dei partiti o tangenti, la creazione di un clima di sfiducia verso la magistratura “.

I sistemi corruttivi organizzati

Assai pertinentemente, Fletcher ( 2015 ) ha sfatato il mito, decisamente non universale, del cittadino tiranneggiato e concusso dai potenti, in tanto in quanto, in molti casi, esiste correità  tra corrotti e corruttori, poiché “ anche i piccoli e medi imprenditori sono capaci di porre in essere comportamenti devianti al pari delle grandi imprese o organizzazioni, sebbene a spingerli sia non tanto la ricerca di maggiori profitti, quanto la necessità di sopravvivere e di reggere l’ impatto della concorrenza “. Fletcher ( ibidem ), con molto realismo, ha denunciato apertamente il nesso criminologico tra pubblico ufficiale corrotto e privato cittadino corruttore. Sovente, infatti, esistono veri e propri sistemi corruttivi organizzati, deliberatamente voluti e ricercati dall’ imprenditoria al fine di agevolare o, financo, di creare nuove ed appetibili occasioni di lucro non conformi ai tradizionali modelli della concorrenza perfetta non oligopolistica. Giustamente, Clinard  &  Quinney ( 1967 ) hanno rimarcato, senza falsi pudori, che lo white collar crime costituisce una devianza che riscuote un notevole consenso tacito presso il mondo dell’ industria e delle medie imprese, come dimostrato da frodi alimentari, contraffazioni di marchi celebri e violazioni del Diritto ambientale. Avanzare una proposta corruttiva significa, purtroppo,  aprire nuove prospettive economiche all’ interno delle quali chi corrompe e chi è corrotto crea un sistema sotterraneo di favori ed occasioni reciproche. Fletcher ( ibidem ) parla dei piccoli e medi imprenditori come di “ clienti [ del pubblico ufficiale ] che normalmente accettano la natura illecita della collaborazione “. Quando la corruzione ha ormai generato uno Stato-fantoccio, non ha più senso parlare del povero cittadino ingenuo concusso, perché i delitti contro la PA e la pubblica fede si trasformano in una prassi tristemente eppur realmente ordinaria e non più messa in discussione dai protagonisti stessi delle transazioni commerciali adulterate.

Malaugurevolmente, lo white collar crime non viene percepito come socialmente pericoloso e destabilizzante dall’ opinione pubblica, la quale preferisce combattere ed ipostatizzare i danni collettivi derivanti da altri reati. Del resto, la cronaca giornalistica esalta in misura abnorme realtà delittuose che, nella concretezza quotidiana, sono di calibro bagatellare, nonostante esse costituiscano il cibo privilegiato di quotidiani e dibattiti televisivi. Nel Novecento, Sutherland ( ibidem ) precisava che “ è la stessa collettività a non considerare l’ uomo d’ affari un criminale, l’ uomo d’ affari non rientra nello stereotipo del criminale “. Similmente, Courakis ( ibidem ) rimarca che “ i criminali rispettabili “ non cagionano alcuna reazione sociale, mentre gli allarmi collettivi sono veicolati dai mass-media su problemi assai meno dannosi, come la micro-criminalità, la tossicodipendenza delle periferie ed il vandalismo giovanile. In buona sostanza, l’ infrattore in colletto bianco gode di una particolare protezione giornalistica, garantita da poteri forti che giungono, più o meno esplicitamente, a negare la distorsività macro-economica del crimine bancario e, più latamente, finanziario.

Tuttavia, almeno secondo Gabbay ( 2007 ), le carenze sanzionatorie dei tempi di Sutherland “ sono mutate nel tempo, almeno in taluni Paesi di più lunga tradizione democratica, in direzione di una maggiore severità [ … ]. Molti colletti bianchi, infatti, sono stati coinvolti in scandali economico-finanziari del primo decennio degli anni duemila e sono stati condannati, statistiche alla mano, a pene molto severe “. A tal proposito, si ponga mente, nella Common Law degli USA, al Sarbanes-Oxley Act, peraltro parzialmente abrogato o, quantomeno, attenuato dal Precedente della Corte Suprema “ United States vs. Booker “. All’ opposto, nel Diritto Penale Commerciale italiano degli Anni Duemila, l’ apparato sanzionatorio non è stato per nulla modificato e fattualizzato, a prescindere da sterili declamazioni retoriche, insignificanti e dettate per saziare temporaneamente certuni malumori popolari. Alcuni Dottrinari anglofoni contemporanei non hanno mancato di sottolineare che lo white collar crime si mimetizza assai bene grazie a persone giuridiche amministrate da prestanomi che, con abili passaggi “ a scatola cinese “, rendono ardua la ricostruzione e l’ individuazione dei reali assetti societari. Inoltre, la criminalità finanziaria patisce costantemente l’ etichetta della “ pericolosità astratta “, in tanto in quanto l’ evasione fiscale ed i delitti contro la PA provocano danni diretti ancorché non visibili nel breve periodo. In effetti, il cittadino medio tende a considerare poco importante l’ Ordinamento tributario, come se l’ equilibrio del Fisco nazionale fosse inutile o superfluo. Molto pertinentemente, Hampton ( 1992 ) sostiene che “ [ lo white collar crime ] è soprattutto una violazione di una norma a contenuto morale. Nel crimine dei colletti bianchi ciò che rende illecito il comportamento è spesso la violazione di una regola morale e non tanto l’ insieme delle conseguenze dell’ atto stesso “. Pertanto, di fronte alla corruzione, al falso in bilancio od alla mancata corresponsione dei Tributi ciò che veramente manca è il senso civico. L’ Ordine della Legalità viene minimizzato, disprezzato e financo deriso, come se i beni pubblici fossero res nullius.

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