Il fatto
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, con parere n. 674/2019 del 5 marzo 2019 (A. c. Ambasciata d’Italia a Washington), ha ritenuto applicabile al ricorso straordinario la dilatoria di cui all’articolo 41, comma 5, del codice del processo amministrativo, secondo cui il termine per la notificazione del ricorso giurisdizionale è aumentato di 30 giorni se le parti risiedono in un altro Stato d’Europa o di 90 giorni se risiedono fuori d’Europa.
Nella fattispecie, il sig. A., cittadino americano, proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato per l’annullamento della graduatoria finale di un concorso bandito dall’Ambasciata d’Italia a Washington.
L’amministrazione resistente eccepiva la tardività del ricorso sostenendo che era stato presentato oltre il termine decadenziale di 120 giorni previsto all’art. 9 del D.P.R. 24 settembre 1971 n. 1199, precisamente il 210° giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria finale del concorso sull’albo dell’Ambasciata d’Italia.
Ai fini della tempestività del ricorso, il sig. A., difeso dagli avvocati Luigi Bruno del Foro di Avellino e Ludovico Bruno del Foro di Napoli, deduceva l’applicabilità in via analogica al ricorso straordinario al Capo dello Stato della proroga prevista dall’art. 41, comma 5, D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, volta a garantire l’effettività dell’esercizio del diritto di difesa affermato dall’art. 24 della Costituzione per coloro che, per il fatto di risiedere fuori dal territorio nazionale, sopportano maggiori oneri nel far valere i propri diritti ed interessi avverso la pubblica amministrazione italiana.
A sostegno della propria tesi, il ricorrente richiamava un parere reso dal Consiglio di Stato sotto la vigenza del T.U. 1054/1924 (Cons. di Stato, sez. III, parere n. 951 del 18 giugno 1985, Mannirà c. Ministero del Tesoro, p.d. 870649), con il quale il C.d.S. aveva a suo tempo ritenuto applicabile in sede di proposizione di ricorso straordinario la proroga dei termini d’impugnativa stabilita dall’art. 36, comma 3, T.U. 1054/1924 per i residenti in Stati extraeuropei, in virtù del parallelismo (rectius, dell’alternatività) esistente tra il ricorso giurisdizionale e quello straordinario.
La decisione
Il Consiglio di Stato, con parere n. 674/2019 del 5 marzo 2019 ha confermato la piena operatività del principio anche sotto la vigenza del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, sancendo che il sig. A., in quanto cittadino di uno Stato extraeuropeo, disponeva di un termine maggiore per poter articolare le proprie doglianze e, più precisamente, del complessivo termine di 210 giorni (120 + 90).
Il supremo Consesso amministrativo pertanto rigettava l’eccezione di tardività opposta dall’amministrazione resistente che nella propria relazione aveva eccepito la tassatività dell’art. 41, comma 5, CPA e la sua esclusiva applicabilità all’interno del processo giurisdizionale amministrativo, solo in primo grado (l’amministrazione richiamava a sostegno della propria tesi Cons. di Stato, Sez.VI., 17 giugno 2014, n. 3037).
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