Stupefacenti e minorenni nel TU 309/1990

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1.      Il tossicodipendente minorenne in Cass., sez. pen. III, 16 dicembre 2015, n. 49571

Ex comma 1 lett. a) Art. 80 TU 309/1990, “ le pene previste per i delitti di cui all’ articolo 73 [ TU 309/1990 ] sono aumentate da un terzo alla metà [ … ] nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore “. Con grande lucidità chiarificatoria, Cass., sez. pen. III, 16 dicembre 2015, n. 49571 ha precisato, nelle proprie Motivazioni, che “ l’ aggravante della consegna delle sostanze stupefacenti a persona di età minore, prevista dall’ articolo 80, comma primo, lett. a, dpr n. 309 del 1990, è configurabile anche nel caso di semplice dazione al minorenne, indipendentemente dalla diversa destinazione che lo stupefacente possa eventualmente avere, in quanto la ragione dell’ aggravante risiede proprio nel fatto che un minore entri in possesso dello stupefacente e possa dunque assumerne “. Molto opportunamente, Cass., sez. pen. III, 16 dicembre 2015, n. 49571 reitera più volte che l’ aggravante di cui alla lett. a) comma 1 Art. 80 TU 309/1990 è precettiva “ in ogni caso di dazione materiale della droga ad un minore “, ovverosia è punibile in forma aggravata anche l’ utilizzo di un pusher infra-18enne, il quale, benché adibito al ruolo di mero spacciatore, potrebbe frazionare l’ involucro e adoperare parte della dose da vendere per se stesso. In buona sostanza, il Precedente di legittimità del 2015 qui in questione reca la ratio di preservare il minorenne da qualsivoglia eventuale contatto criminogeno con sostanze  tossicovoluttuarie e ciò vale “ a prescindere dall’ effettiva destinazione che la droga possa poi eventualmente avere ( quale ad esempio lo spaccio ad un terzo a cui il minorenne debba, a propria volta, consegnare la sostanza stupefacente )” ( Cass., sez. pen. III, 16 dicembre 2015, n. 49571, Motivazioni ). Siffatto divieto assoluto di cessione di sostanze psicoattive ad un infra-18enne vale soprattutto nelle fattispecie della cocaina, dell’ haschisch e della marjuana, che sono facilmente divisibili in dosi e che, per questo motivo, possono altrettanto facilmente venire fumate o “ sniffate “ dal minorenne impegnato nella mansione illecita di spacciatore.

La sentenza di legittimità del 2015 poc’anzi menzionata, a parere di alcuni esegeti, ipostatizza la lett. a) comma 1 Art. 80 TU 309/1990 senza il dovuto equilibrio interpretativo nonché applicativo nei confronti delle altrettanto importanti norme di cui all’ Art. 73 TU 309/1990 ( Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope ), all’ Art. 730 comma 1 CP ( Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive ) e all’ art. 44 comma 2 TU 309/1990 ( Divieto di consegna [ di droghe ] a persona minore [ o inferma di mente ]). Non pochi, dopo la Pronuncia di Cass., sez. pen. III, 16 dicembre 2015, n. 49571, hanno rimarcato che non era necessario dilatare in maniera ipertrofica l’ aggravante prevista dalla lett. a) comma 1 Art. 80 TU 309/1990 e questo in tanto in quanto, sin dalla stesura primigenia del TU 309/1990, non mancavano e non mancano dati legislativi appositamente predisposti al fine di sanzionare, in maniera debitamente aggravata, la cessione e/o la semplice dazione di stupefacenti agli infra-18enni. A tal proposito, basti pensare all’assai completo ed organico cpv. 1 comma 2 Art. 82 TU 309/1990, ai sensi del quale “ la pena [ di cui al comma 1 ] è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all’ interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme “. Similmente, la ratio di Cass., sez. pen. III,  16 dicembre 2015, n. 49571 era ed è ben illustrata nell’ Art. 44 TU 309/1990, che vieta “ di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall’ articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino ad euro 1.032 “. E’ bene precisare che l’ Art. 44 TU 309/1990, sotto il profilo finalistico, non si riferisce allo spaccio nel senso tradizionale, bensì allo smercio, di solito senza ricetta, di farmaci psicotropi da parte di Farmacisti che omettono di accertare l’ età del / della cliente. Ognimmodo, è tecnicamente innegabile che tali Artt. 82 e 44 TU 309/1990 rendono pleonastica l’ aggravante menzionata dalla lett. a) comma 1 Art. 80 TU 309/1990 e, pertanto, Cass, sez. pen. III, 16 dicembre 2015, n. 49571 dev’ essere ridimensionata, ed interpretata non alla stregua di un Precedente isolato, bensì nell’ ottica dell’ intero contesto precettivo del TU 309/1990. Dunque la tutela ( rectius : l’ iper-tutela ) del minorenne, anche in materia di stupefacenti, non è affatto una fattispecie rara od isolata. Senz’ altro, comunque, Cass., sez. pen. III, 16 dicembre 2015, n. 49571 ha l’ indubitabile merito di aver equiparato la dazione della dose, al minorenne-pusher, alla fattispecie della dazione della dose al minorenne-tossicomane.

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Nell’ Ordinamento italiano, il minorenne-pusher e/o il minorenne-assuntore beneficia della duplice tutela che scaturisce sia dalla lett. a) comma 1 Art. 80 TU 309/1990, sia dall’ Art. 73 TU 309/1990. Il tutto senza dimenticare la ratio penalistica ordinaria enunciata nell’ Art. 730 CP in tema di somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive. Dunque, detto in maniera catalogica e tenuto conto di Cass., sez. pen III, 16 dicembre 2015, n. 49571, l’ infra-18enne viene protetto

  1. quando le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore ( lett. a, comma 1 Art. 80 TU 309/1990, nel contesto precettivamente dilatato di Cass., sez. pen. III, 16 dicembre 2015, n. 49571 )
  2. quando un maggiorenne, fuori dal caso p. e p. dall’ Art. 111 CP, ha usato come corriere o spacciatore o custode una persona minorenne per commettere il reato di produzione, traffico o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, così come p. e p. dall’ Art. 73 TU 309/1990
  3. quando la cessione o la mera dazione, per consumo o per fini di spaccio, vengano effettuate in danno di un minorenne affidato all’ adulto per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia ( comma 3 Art. 82 TU 309/1990 ). E’ opportuno sottolineare che tale aggravante ex comma 3 Art. 82 TU 309/1990 è precettiva tanto nella fattispecie dell’ infra-18enne pusher quanto in quella dell’ infra-18enne tossicomane, così come statuito nell’ interpretazione giurisprudenziale di Cass., sez. pen. III, 16 dicembre 2015, n. 49571

In ogni caso, l’ aggravante della minore età ex Artt. 111 CP, 730 CP, 80 ed 82 TU 309/1990 “ è configurabile anche nel caso di semplice dazione al minorenne, indipendentemente dalla diversa destinazione che lo stupefacente possa poi avere, vista la maggiore insidiosità del fatto, potendone il minore farne uso, per il fatto stesso di esserne entrato in possesso “ ( Cass., sez. pen. III, 16 dicembre 2015, n. 49571 ). Basti pensare alla frequente fattispecie di un pane di haschisch o di marjuana non adeguatamente sigillato, ma la medesima osservazione vale per ogni dose di sostanza agevolmente frazionabile e, quindi, utilizzabile da parte dell’ infra-18enne cui sia delegato il ruolo di spacciatore. Pertanto, la lett. a) comma 1 Art. 80 TU 309/1990 va applicata con la massima intransigenza sempre e comunque, poiché “ [ la lett. a) comma 1 Art. 80 TU 309/1990 ] rinviene la propria ratio nella maggiore pericolosità della consegna, per qualunque scopo operata, di una sostanza stupefacente ad un minorenne, avendo il Legislatore inteso, oltre che reprimere il traffico delle sostanze stupefacenti, tutelare i minori ed evitare che i medesimi possano venire in contatto con sostanze nocive per la loro salute “ ( Motivazioni, Cass., sez. pen. III, 16 dicenmbre 2015, n. 49571 ). Probabilmente, il qui menzionato asserto giurisprudenziale del 2015 pecca di paternalismo nei confronti delle più che solide malizie anti-giuridiche degli infra-18enni, ma non è, senz’ altro, del tutto erronea la volontà di impedire severamente qualsivoglia contatto, anche eventualmente indiretto, tra il minorenne e le droghe illecite. Analoga disciplina, anche nel Diritto italiano, vale pure per le bevande alcoliche. Sempre nelle Motivazioni, Cass., sez. pen. III, 16 dicembre 2015, n. 49571 afferma che la lett. a) comma 1 Art. 80 TU 309/1990 “ previene il pericolo di utilizzazione di tali sostanze da parte dei minori [ … ] e assicura, quindi, una tutela anticipata e rafforzata della salute dei minorenni “. Il che, certamente, non impedisce di constatare che gli / le infra-18enni entrano volentieri e, anzi, assai precocemente in contatto con il mondo della tossicomania. E’ risibile, quindi, pensare ai / alle minorenni come se si trattasse di individui puri e senza macchia o, ognimmodo, incapaci di volizioni acutamente dolose. Forse, il TU 309/1990 reca un’ immagine troppo ottimista con attinenza alla popolazione in età adolescenziale o giovanile. Del resto, anche nell’ abrogato Art. 74 comma 1 n. 1 L. 685/1975, era prevista l’ aggravante della cessione di sostanze d’ abuso ai minorenni, ma di nuovo si ribadisce che l’ infra-18enne non è quasi mai un pargolo traboccante d’ ingenuità e bisognoso di tutela. Si ponga mente, ad esempio, all’ odierna diffusione pressoché libera della cannabis. In ogni caso, la regola del pericolo di utilizzazione della dose da parte del minore era già stato discusso, più o meno esplicitamente, da Cass., sez. pen. VI, 16 gennaio 1987, n. 8519 e da Cass., sez. pen. VI, 8 marzo 1991, n. 5585.

2.Profili criminologici delle tossicodipendenze giovanili

I Censimenti criminologici degli Anni Duemila hanno rilevato che, ogni anno, circa 7.000 / 9.000 adolescenti muoiono per overdose o per causa di risse od incidenti stradali più o meno direttamente cagionati dall’ abuso di alcol e stupefacenti. L’ infra-18enne contemporaneo predilige il consumo di droghe sintetiche, come l’ ecstasy e l’ acido lisergico, ma la cannabis ( nelle varianti dell’ haschisch e della marjuana ) è la sostanza decisamente e maggiormente diffusa. Basti pensare che, in Italia, ben 450.000 minorenni fumano quotidianamente la canapa, con effetti psicotropi devastanti nel lungo periodo. L’ esperienza drammatica della Svizzera italiofona deve indurre anche il Legislatore italiano, a parere di chi redige, ad abbandonare una volta per tutte l’ ipocrita tesi olandese e canadese secondo la quale il THC sarebbe una “ droga leggera “. La cannabis, assai uncinante e liposolubile, reca a danni psichici difficilmente trattabili sotto il profilo farmacologico e, ognimmodo, l’ haschisch e la marjuana disinibiscono l’ aggressività, specialmente se il tetra-idro-cannabinolo è congiunto a bevande alcoliche. Dal punto di vista tossicologico-forense, non esistono sostanze “ leggere “ meno pericolose di quelle cc.dd. “ pesanti “. L’ Osservatorio europeo sulle droghe e sulle tossicodipendenze, nel 2003, ha censito che il 6,4 per mille dei minorenni italiani consuma sostanze almeno una volta alla settimana. Tale rilevazione è simile al 7,2 per mille di assuntori infra-18enni olandesi, mentre la Germania e la Francia non superano il 2 / 3 per mille circa. Molto inquietante, sempre nel 2003, risulta pure il 5,6 per mille di minori uncinati nel Regno Unito, ove il neo-retribuzionismo esasperato ottiene risultati diametralmente opposti a quelli preventivati. Ovverosia, come dimostra, in Italia, il TU 309/1990, le sanzioni amministrative prevengono e rieducano meglio rispetto ad un Diritto Penale inutilmente severo ed onnipresente. Detto in altri termini, il carcere ed il trattamento penitenziario non costituiscono la risposta idonea contro le tossicomanie giovanili. L’ Ordinamento giuridico francese, negli Anni Duemila, ha scelto anch’ esso la via della depenalizzazione, come accaduto in Italia nella mirabile riforma dell’ Art. 75 TU 309/1990, rubricato “ condotte integranti illeciti amministrativi “. In effetti, tanto in Francia quanto in Italia, soprattutto per quanto attiene alla cannabis, le condanne di matrice penalistica colpiscono, prevalentemente, i narcotrafficanti transnazionali e gli spacciatori imprenditorialmente organizzati, mentre gli assuntori per uso esclusivamente personale sono sottoposti a misure giustiziali che si rivelano ben più deterrenti e pesanti rispetto all’ assurda sanzione del carcere, che, nell’ ambito della tossicomania, non è per nulla idoneo al raggiungimento della riabilitazione pedagogica prevista nel comma 3 Art. 27 della Costituzione italiana. Il minore tossicodipendente necessita, piuttosto, di adeguate cure psico-fisiche e non di inutili percorsi di natura carceraria. Purtroppo, verso il 2005, la Francia ha iniziato a re-introdurre, in tema di stupefacenti, una politica criminale populisticamente improntata al “ pugno di ferro “, ma si tratta, a parere di chi scrive, di una scelta completamente errata. In Europa, con la sciagurata nonché fallimentare eccezione del Regno Unito, gli Ordinamenti nazionali hanno mantenuto severe sanzioni di tipo carcerario soltanto verso le associazioni per delinquere finalizzate al narcotraffico, mentre i consumatori, specialmente quelli in età minorile, sono sottoposti a pene di rango amministrativo, unite, in caso di recidiva, all’ obbligo di cure psicologiche e farmacologiche. Trattasi di un apparato sanzionatorio diverso, ma non meno severo della tradizionale e demagogica pena carceraria. Basti pensare alla sospensione della patente di guida, alla sospensione del passaporto ed alla convocazione dei genitori dell’ infrattore minorenne ex Art. 75 TU 309/1990. Tuttavia, in Europa, molte Legislazioni proseguono nell’ accogliere de jure condito la distinzione radical-chic tra droghe “ pesanti “ e droghe “ leggere”. Viceversa, come dimostrato dal TU 309/1990, le categorie da depenalizzare corrispondono a quelle dell’ uso personale e dell’ esigua quantità. Ovverosia, “ se, per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il Prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno “ ( comma 14 Art. 75 TU 309/1990 ). Anche nel Diritto Penale danese, il consumo personale di lieve entità è discretamente tollerato, mentre, al contrario, l’ intransigenza ordinamentale, sempre in Danimarca, è massimizzata nei confronti della malavita organizzata per fini di traffico internazionale di stupefacenti.

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3.      Le tossicodipendenze minorili e giovanili nel Diritto Penale tedesco

La BetmG tedesca, come nel caso assai simile della Svizzera, varia a secondo di ciascun Länder. Pertanto, il Diritto Penale federale, in Germania, si limita all’ indicazione di Direttive generali o, talvolta, persino generiche, ma la successiva Prassi d’ applicazione dipende dal contesto regionale. Del resto, siffatta ratio vigorosamente federalista è quella che meglio si adatta alle singole esigenze territoriali, le quali, nella Repubblioca federale tedesca, risultano assai eterogenee. Basti pensare, a tal proposito, alle abissali difformità etnico-sociologiche tra l’ Alsazia e la ben più meridionale Baviera. Oppure ancora, si ponga mente, ad esempio, alla specificità a-tipica di una zona quasi nordica come il Krefeld, senza poi contare le multiformi realtà di vaste metropoli come Berlino, Bonn o Colonia. La BetmG tedesca contempla tre Tabelle, di cui la prima e la seconda contenenti sostanze reputate maggiormente pericolose e, dunque, illecite o semi-illecite. Più dettagliatamente, la Tabella I giuridifica droghe tassativamente illegali, come la cannabis e gli oppiacei non adibiti ad uso analgesico. La Tabella II disciplina sostanze, come le metamfetamine ed alcuni cannabinoderivati, eccezionalmente somministrabili negli ospedali, soprattutto per il trattamento del dolore in Oncologia. Infine, la Tabella III ospita sostanze psicotrope o psicoattive acquistabili in Farmacia dietro regolare presentazione di ricetta medica ( amfetamine legali, codeina, farmaci euforizzanti, metadone, morfina ed oppiacei non ad uso tossicovoluttuario ). Anche l’ italiano TU 309/1990 si fonda sulla base di un sistema tabellare, pur se l’ esperienza empirica non è poi certa come se si trattasse di una formula matematica, ovverosia non mancano fattispecie ambigue normativizzate in sede d’ interpretazione giurisprudenziale. Di solito, i preparati di cui alla Tabella III, nella BetmG tedesca, sono autonomamente gestibili da parte delle case farmaceutiche, mentre le droghe nel senso tradizionale ( Tabelle I e II ) rinvengono impieghi terapeutici scarsi o, ognimmodo, oggetto di un tendenziale sfavore normativo. P.e, l’ uso oncologico del THC ( Sativex e Bedrobinol ) è tutt’ oggi raro o confinato in una zona grigia di semi-illegalità.

Sotto il profilo statistico, la situazione è allarmante nelle Regioni dell’ ex Germania Ovest, nella quale il 29,5 % dei maggiorenni infra-40enni fa un uso abituale di sostanze vietate. Viceversa, nell’ ex Germania Est, la tossicodipendenza giovanile colpisce soltanto il 19 % dei residenti in età adolescenziale. In totale, secondo le Statistiche criminologiche eseguite dal 1997 al 2000, 10 Milioni di ragazzi tedeschi fanno uso sporadico di marjuana, mentre circa 4 Milioni fumano cannabis molto spesso. Si consideri pure che almeno 400.000 infra-40enni tedeschi assumono ecstasy settimanalmente, durante la notte tra il Sabato e la Domenica, nei pressi di birrerie e locali notturni. Anzi, alcuni Censimenti dell’ UE indicano cifre ben superiori alle predette 400.000 unità. Altrettanto drammatica, sempre in Germania, è pure la cifra di 400.000 giovani consumatori di cocaina. Similmente elevato è il numero dei poli-tossico-dipendenti che mescolano contestualmente cocaina, eroina ed alcol, il che reca, come prevedibile, a numerosi incidenti stradali mortali, e non solo limitatamente alle giornate del Sabato e della Domenica. La BetmG, in Germania, non statuisce sanzioni di matrice penalistica se l’ uso personale, l’ acquisto, la sintesi chimica e la coltivazione di stupefacenti sono relativi ad una “ modica quantità “. Più precisamente, in un BGE del 1994 tutt’ oggi precettivo, la Corte Costituzionale federale tedesca ha stabilito che “ la detenzione [ di cannabis ] non dà luogo ad alcun Procedimento Penale, se sono integrati i seguenti estremi: l’ uso dev’ essere esclusivamente personale, occasionale, relativo ad una piccola quantità e l’ assunzione non deve creare danni a terzi estranei “.

Come prevedibile, anche la BetmG tedesca, negli Anni Duemila, ha disperso tempo e denaro pubblico a causa di alcuni retorici e non meglio precisabili “ Progetti per la tutela della salute dei giovani “. P.e., la retorica salutista ha tentato di vietare la vendita di sigarette ai/alle infra-16enni, il che, come ovvio, è impossibile a livello pratico, soprattutto a causa dei distributori automatici di tabacchi. Altrettanto inutile, nel 2007, è stata la creazione di un Fondo federale di 11,8 Milioni di euro per il contrasto al tabagismo, che costituisce certamente un problema serio, ancorché meno grave rispetto al ben più pericoloso consumo di haschisch, marjuana, ecstasy e cocaina. Quello che veramente manca, anche in Germania, è un servizio sanitario nazionale totalmente gratuito, che curi le tossicodipendenze giovanili senza cagionare costi eccessivi per le famiglie. Nel contesto tedesco, mancano medici con una formazione idonea, soprattutto quando il / la paziente proviene da famiglie di immigrati emarginate ed economicamente disagiate.

4.      Le tossicodipendenze giovanili nel Diritto Penale danese.

Nell’ Ordinamento giuridico danese, soltanto recentemente si è avuta una novellazione organica e coerente della “ Legge sulle sostanze euforizzanti “, il cui Testo primigenio risaliva al 1955. Anche la spinosa tematica del riciclaggio dei Fondi Neri dei narcotrafficanti è stata compiutamente affrontata nel relativamente recente 1993, a seguito della Direttiva UE n. 308/91, che, come affermato nei propri Lavori Preparatori, “ intende costringere gli Intermediari Finanziari a predisporre un discreto numero di meccanismi di controllo delle transazioni, soprattutto in ciò che concerne l’ identificazione dei clienti e l’ obbligo di informare le preposte Autorità con attinenza alle transazioni sospette “. In ogni caso, il Diritto Penale danese è, tendenzialmente, proibizionista, in tanto in quanto “ l’ importazione, l’ esportazione, la vendita, l’ acquisto, la fornitura, la ricezione, la fabbricazione, la trasformazione e [ persino, ndr ] il possesso di sostanze euforizzanti costituiscono delitto, salvo deroga speciale espressamente accordata “ ( Art. 1 Legge [ danese ] sulle sostanze euforizzanti ). Anche la Normativa danese, come nel caso del TU 309/1990 in Italia, segue un sistema articolato in cinque Tabelle, dalla A alla E. La Tabella A giuridifica la cannabis, l’ eroina e gli oppiacei, la Tabella B disciplina la cocaina, l’ ecstasy, le amfetamine ed il metadone, la Tabella C normativizza la codeina ed i suoi derivati, la Tabella D si occupa dei barbiturici e, infine, la Tabella E impone regole e restrizioni allo sterminato campo precettivo delle benzodiazepine. Come normale, le predette liste tabellari vengono periodicamente aggiornate, alla luce delle nuove sostanze che compaiono sul mercato famaceutico, oppure nel contesto dello spaccio di droghe. In Danimarca, si è molto dibattuto sulla depenalizzazione dell’ uso esclusivamente personale di stupefacenti illegali. Nel Diritto Penale danese, il dato legislativo prevede e punisce con pesanti sanzioni di matrice penalistica il “ mero possesso “, ma, a livello di Precedenti giurisprudenziali, la Magistratura è riuscita ad introdurre notevoli mitigazioni ordinamentali, principalmente basate sui diversi gradi di pericolosità connessi a ciascun tipo di sostanza d’ abuso. In particolar modo, risulta fondamentale un Precedente del 1969 della Procura Generale del Regno di Danimarca, ai sensi del quale “ nel caso della prima infrazione per possesso illegale [ di droghe ] destinato al consumo personale, è applicato soltanto un ammonimento [ … ]. Le infrazioni successive per detenzione finalizzata al consumo personale sono sanzionate con l’ ammenda da 300 Corone danesi ( 40 euro ) a 3.000 Corone danesi ( 400 ) euro. Nei casi più gravi, è comminata una pena detentiva. In tutti i casi predetti, le sostanze sono confiscate “.

Recentemente, sempre nell’ Ordinamento danese, la novellazione della Legge sui preparati euforizzanti, unitamente al nuovo Art. 191 CP, hanno introdotto un sistema sanzionatorio fondato su un criterio quantitativo. Attualmente, la reclusione è comminata se lo stupefacente spacciato, trasformato o, comunque, venduto, supera i limiti ponderali di

  1. 25 grammi per la cocaina e l’ eroina
  2. 50 grammi per le amfetamine, l’ ecstasy e gli acidi
  3. 10 Kg. per la marjuana e l’ haschisch

Viceversa, se gli stupefacenti commerciati non superano i limiti quantitativi sub 1), 2) e 3), l’ Art. 191 CP prevede la comminazione di una pena detentiva fino a 6 anni soltanto “ se il trasferimento e la dazione di sostanze euforizzanti sono destinati ad un grande numero di persone o hanno un controvalore monetario consistente, oppure se ricorre qualche altra circostanza particolarmente grave “ ( comma 1 Art. 191 CP danese ). In terzo luogo, il comma 2 Art. 191 CP prevede sino ad un massimo edittale di 10 anni di reclusione nel caso, ulteriormente aggravato, di “ importazione, esportazione, vendita, acquisto, fornitura, ricezione, fabbricazione, trasformazione o detenzione di sostanze particolarmente pericolose “. Molto importante, nel Diritto Penale danese, è anche la Riforma del 1996, conclusa nel 2002, sui piccoli spacciatori, che, attualmente, non sfuggono alle maglie sanzionatorie dell’ Art. 191 CP, in tanto in quanto l’ AG valuta la quantità complessiva degli stupefacenti spacciati, anche nel caso in cui lo smercio sia frazionato in dosi quantitativamente inferiori ai limiti ponderali fissati ex comma 1 Art. 191 CP, poiché, d’ altronde e come normale, sarebbe stato illogico e non proporzionato far prevalere il criterio ermeneutico formale su quello sostanziale. Gli spacciatori stranieri sono, peraltro, automaticamente e tassativamente espulsi dopo aver scontato la pena. Inoltre, il detenuto tossicodipendente condannato per spaccio può beneficiare, se non socialmente pericoloso, di un trattamento penitenziario semi-murario all’ interno di una comunità di recupero. Infine, è utile segnalare che l’ Art. 290 CP danese prevede, unitamente all’ Art. 801 della Legge sull’ amministrazione della giiustizia, pene segnatamente severe nei confronti dell’ Intermediario Finanziario, tipico o atipico che sia, il quale ricicla il profitto di un’ attività organizzata di narcotraffico. Tale Normativa manifesta una lodevole sensibilità per lo white collar crime, sovente sottovalutato e non sufficientemente represso in molti Sistemi penali europei.

5.      Le tossicodipendenze giovanili nel Diritto Penale olandese

Sin dai primi Anni del Novecento, l’ Olanda ha costituito un vero e proprio modello storico nel tema della giuridificazione degli oppiacei e dei derivati della canapa. Tutt’ oggi, il Diritto olandese è un paradigma di primaria importanza, positiva o negativa che sia, nella gestione delle devianze ad eziologia tossicomaniacale. Basti pensare che, già nel 1915 e, successivamente, nel 1928, l’ Olanda già possedeva una vera e propria Legge sull’ oppio. Notevoli ed avanguardistici sono stati pure gli storici Artt. 174 e 175 del CP olandese. Oppure ancora, si ponga mente all’ , Opiumwet ( Opium Act ) ed alle Normazioni novecentesche relative alla cocaina, all’ ecstasy, ma, soprattutto, alla marjuana, che, nell’ Ordinamento olandese è catalogata alla stregua di una droga “leggera “. Si tratta, a parere di chi redige ed alla luce dell’ esperienza giuridica del Canton Ticino, di un imperdonabile errore criminologico, ampiamente imitato e foriero di conseguenze culturali, criminologiche e sanitarie devastanti. L’ iper-laicista e lassista Paese dei mulini a vento si è reso responsabile di una deriva anarchica, con afferenza al THC, e tale pernicioso permissivismo va corretto affinché il dramma olandese, seppur elegante e silenzioso, non venga ulteriormente esportato. L’ Olanda è afflitta da una media del 2,5 per mille circa di tossicodipendenti irreversibilmente uncinati su tutta la popolazione nazionale. Da questa terra oscuramente letifera parte quasi tutto il narcotraffico europeo, che prende vita dal Sud-America, dalla Mezza Luna Asiatica e dall’ Africa dell’ Ovest. Quasi l’ intera popolazione giovanile olandese fuma, con cadenza quotidiana, cannabis con un tenore medio di THC del 20 %. Basti pensare che, nella Nazione qui in esame, si consumano annualmente circa 890 Kg. di eroina e 6.500 Kg. circa di cocaina, il tutto nell’ indifferenza generale, senza poi contare lo sconfinato mercato dell’ ecstasy, dell’ acido lisegico, del cristal-meth, dello speed e dei funghi allucinogeni. Il primo approccio alle sostanze d’ abuso inzia già verso i 12 anni d’ età, con una media simile a quella dei quartieri degradati degli USA. L’ ecstasy è reputata come innocua o, perlomeno, ordinariamente consumabile dalla popolazione minorile olandese.

Purtroppo, come poc’anzi accennato, il Diritto Penale olandese ha accettato la distinzione tra sostanze “ pesanti “e sostanze “ leggere “. Eppure, sotto il profilo empirico, nei coffee-shops, ma anche nelle strade e nelle piazze, è acquistabile, di fatto, qualunque tipo di sostanza, con limitazioni puramente formalistiche e concretamente risibili. Anche il limite ponderale dei 5 grammi di cannabis per uso personale, ex Art. 11 L.Stup, non è mai stato applicato nella Prassi forense quotidiana. Analoga e desolante osservazione vale pure per la Direttiva del Consiglio dei Procuratori Generali del 1996. La coltivazione della canapa è formalmente sottoposta a limiti, ma, sostanzialmente, è del tutto libera, anche nei luoghi adibiti a dimora privata. Malaugurevolmente, nella Legislazione olandese, l’ azione penale è sottoposta al Principio di opportunità e tale ratio ha agevolato ancor più il liberalismo esasperato in tema di “ softdrugs “. Fattualmente, pure l’ ecstasy e gli allucinogeni sono vendibili come ogni altra merce. Gli infra-18enni sono ( rectius : sarebbero ) esclusi dall’ acquisto di sostanze d’ abuso, ma, nella pratica, non esiste alcuna limitazione.

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Dott. Andrea Baiguera Altieri

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