1. Introduzione
La piena operatività dei principi di eguaglianza e parità (ex artt. 2 e 3 cost.) dei coniugi all’intero della famiglia, nucleo informatore della riforma del diritto di famiglia del 1975, viene garantita, sotto il profilo squisitamente patrimoniale, dal regime giuridico dell’amministrazione dei beni in comunione disciplinato all’art. 180 cod. civ.
La centralità del regime dell’amministrazione della comunione legale nel complessivo assetto normativo del regime patrimoniale della famiglia trova puntuali riscontri testuali nel dettato codicistico, precisamente nella disposizione di apertura della Sez. IV, ove è sancita l’inderogabilità delle norme “della comunione legale relative all’amministrazione dei beni della comunione e all’uguaglianze delle quote” (cfr. art. 210, co. 3 cod. civ.).
L’inderogabilità del regime di amministrazione dei beni costituenti oggetto della comunione legale risponde alla duplice esigenza di garantire, da un lato l’esercizio da parte di entrambi i coniugi, in condizione di parità, nel preminente interesse della famiglia, dei poteri di attuazione dell’indirizzo familiare concordato ex art. 144 cod. civ., nonché, dall’altro, la certezza dei traffici giuridici.
L’art. 180 cod. civ. reca il nucleo essenziale dello statuto dell’amministrazione della comunione legale stabilendo il duplice regime dell’amministrazione disgiunta[1] per gli atti di ordinaria amministrazione e, per converso, dell’amministrazione congiunta[2], per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.
Tale regime trova applicazione salvo i casi di interdizione di uno dei coniugi, da ritenere ope legis condizione di esclusione dell’amministrazione (art. 183, co. 3 cod. civ.), o di revoca del potere di amministrazione, ovvero nei casi di esclusione pronunciata dal giudice su istanza di uno dei coniugi, per mala amministrazione o minore età ai sensi dell’art. 183, co. 1 cod. civ.
2. La sorte (giuridica) degli atti compiuti senza il necessario consenso
Il diritto potestativo di entrambi i coniugi di amministrare i beni costituenti oggetto della comunione risulta, in via definitiva, veicolato nel solco del preminente interesse della famiglia che si pone quale principio informatore ed inderogabile in grado di scardinare il principio dell’eterodirezione della vita familiare in tutti quei casi in cui, nonostante il dissenso di uno dei coniugi, il compimento di un atto d straordinaria amministrazione può essere autorizzato dal Giudice ai sensi dell’art.181 cod. civ.
Gli atti che implicano una sostanziale modifica patrimoniale, eccedenti per ciò l’ordinaria amministrazioni, devono essere compiuti congiuntamente da ambedue i coniugi, versando, in caso contrario, in una peculiare forma di invalidità per la quale è previsto il rimedio dell’annullabilità, soggetta al termine decadenziale breve di un anno, ai sensi dell’art. 184 cod. civ.
Preliminarmente vale la pena osservare come il codice appresti differentemente tutela a seconda della natura del bene che costituisce oggetto dell’atto compiuto senza il necessario consenso dell’altro coniuge di modo che, da un lato i diritti gravanti su beni mobili acquisiti dal terzo ricevano il massimo grado di tutela atteso che tale categoria viene collocata al di fuori dell’ambito di applicabilità dell’art. 184 cod. civ., che riguarda, per converso, i beni mobili registrati ed i beni immobili.
Ciò pertanto il compimento di atti di disposizione avente in oggetto beni mobili non registrati, benché imputati ex art. 177 co.1 cod. civ. alla comunione legale, senza il necessario consenso dell’altro coniuge, determina conseguenze esclusivamente endogene al rapporto coniugale, nel senso che l’atto di disposizione sarà certamente valido ed efficacie, potendo, per ciò, il coniuge che non ha partecipato alla formazione dell’atto rivalersi sull’altro, pretendendo la reintegrazione del patrimonio, in natura o per equivalente (così art. 184, co. 3 cod. civ.; in tal senso cfr. Corte Costituzionale, sent. 17 marzo 1988, n. 311).
Viceversa, qualora ad oggetto dell’atto compiuto senza il necessario consenso dell’altro coniuge vi sia un bene immobile o un bene mobile registrato (art. 184, co. 1 cod. civ.), l’atto sarà annullabile “entro un anno dalla data in cui [il coniuge] ha avuto conoscenza [dello stesso] ed in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione” (così art. 184, co. cod. civ.).
Nella dottrina post riforma era stata paventata l’illegittimità costituzionale dell’art. 184 cod. civ. sulla base dell’apparente distonia della scelta del rimedio dell’annullabilità rispetto alla generale sanzione dell’inefficacia degli atti compiuti a non domino, nell’ambito della comunione ordinaria.
La Corte Costituzionale, investita dell’eccezione dal Tribunale di Bari, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 184 cod. civ. con riferimento agli articoli 3, 24, co. 1, 29 e 42 cost., in uno storico obiter dictum, avallando il costrutto germanico della comproprietà “a mani riunite”, precisava che “dalla disciplina della comunione legale risulta una struttura normativa difficilmente riconducibile alla comunione ordinaria. Questa è una comunione per quote, quella è una comunione senza quote; nell’una le quote sono oggetto di un diritto patrimoniale dei singoli partecipanti e delimitano il potere di disposizione di ciascuno sulla cosa comune; nell’altra i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente ad oggetto i beni della comunione. (…) Ne consegue che, nei rapporti con terzi, ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni in comunione. Il consenso dell’altro, richiesto dal modulo dell’amministrazione congiuntiva adottato dall’art. 180, secondo comma, per gli atti di straordinaria amministrazione, non è un negozio autorizzativo nel senso di atto attributivo di un potere, ma piuttosto di atto che rimuove un limite all’esercizio di un potere”.
Ne segue che tale consenso costituisce condizione di regolarità dell’atto traslativo sul piano non strutturale ma della sua formazione con la conseguenza che l’atto compiuto in violazione dell’art. 180, co. 2 cod. civ non integra gli estremi dell’acquisto “da un alienante non legittimato, bensì un caso di acquisto a domino in base ad un titolo viziato” (così Corte Costituzionale, sent. 17 marzo 1988, n. 311), come tale pienamente valido ed efficacie sicché non annullato ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 cod. civ.
2.1 Il preliminare di compravendita: la legittimazione passiva del coniuge pretermesso nel giudizio di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ.
In tema di validità del contratto preliminare di compravendita di immobile in comunione legale stipulato senza il necessario consenso dell’altro coniuge, l’approdo pacifico della Giurisprudenza, alla luce delle peculiarità della proprietà solidale (o comunione a mani riunite) rispetto alle caratteristiche della comunione ordinaria, propende per la piena validità ed efficacia dello stesso, riconoscendosi, in conseguenza, la legittimazione del promissario acquirente all’esercizio dell’azione di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.
Come osservato dal Supremo Collegio nella comunione ordinaria – intesa quale proprietà plurima parziale – ove oggetto del diritto de comunista è una quota ideale che esprime l’estensione e la misura del diritto di ciascun comunista, l’inammissibilità dell’esecuzione in forma specifica della promessa di vendita contratta da uno tra i comunisti deriva dal fatto che, salvo che il preliminare non abbia in oggetto la cessione pro quota, vista l’unicità del diritto di proprietà che ha in oggetto l’intera res “le dichiarazioni dei comunisti di voler vendere si fondono in un’unica volontà negoziale; onde, quando una di tali dichiarazioni manchi (o sia invalida), non si forma (o si forma invalidamente) la volontà di una delle parti del contratto preliminare, escludendosi, pertanto, in toto la possibilità per il promissario acquirente d’ottenere la sentenza costitutiva di cui all’art. 2932 c.c. nei confronti dei soli comproprietari promittenti, sull’assunto di una mera inefficacia del contratto stesso rispetto a quelli rimasti estranei, dacchè, da un lato, non è configurabile un interesse alla sua esecuzione parziale da parte del promissario acquirente (per mancanza del diritto su cui tale interesse si dovrebbe fondare) e, dall’altro, il comproprietario promittente venditore che ha espresso il suo consenso (o lo ha espresso validamente) non oppone un semplice interesse contrario” (così Cass. Civ., sez. Un., sent. 24 agosto 2007, n. 17952; ex multis Cass. Civ., sent. 7481/1993).
Contrariamente la Comunione Legale, connotata per la particolare struttura esaminata nel paragrafo precedente, implica che “nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della comunione e che il consenso dell’altro, richiesto dal modulo dell’amministrazione congiuntiva adottato dall’art. 180 c.c., comma 2 per gli atti di straordinaria amministrazione, non è un negozio unilaterale autorizzativo, nel senso d’atto attributivo di un potere, ma piuttosto nel senso, secondo la nota teoria formulata dalla giuspubblicistica, di atto che rimuove un limite all’esercizio di un potere e requisito di regolarità del procedimento di formazione dell’atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio, onde l’ipotesi regolata dall’art. 184 c.c., comma 1 tecnicamente si riferisce non ad un caso d’acquisto inefficace perché a non domino, bensì ad un caso d’acquisto a domino in base ad un titolo viziato” (così Cass. Civ., sez. Un., sent. 24 agosto 2007, n. 17952; ex multis v. Cass. Civ., sent. 7481/1993).
Fatte tale premesse, a parere dello scrivente linearmente desumibili da quanto precedentemente detto, ciò che interessa ai fini del presente paragrafo è stabilire se sussiste una legittimazione passiva necessaria del coniuge che non ha partecipato alla formazione dell’atto di compravendita nel giudizio di esecuzione in forma specifica promosso dal promittente acquirente, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ..
La tesi giurisprudenziale più remota, muovendo dal presupposto che la partecipazione del coniuge alla formazione dell’atto di straordinaria amministrazione avesse contenuto di atto unilaterale non già autorizzativo, ma finalizzato alla rimozione di un limite impeditivo alla rimozione dell’atto, escludeva la sussistenza di un litisconsorzio necessario, in quanto, potendo ciascuno dei coniugi disporre validamente verso l’esterno dei beni rientranti nella comunione legale, la presenza in giudizio de coniuge pretermesso non pregiudicherebbe l’esecuzione della sentenza, nel senso che la condanna del promissario acquirente alla stipula dell’atto di compravendita potrebbe legittimamente eseguirsi anche senza la partecipazione del coniuge pretermesso.
Poiché, in sostanza, non trattasi di una situazione in cui la sentenza resa verso il solo coniuge promissario acquirente fosse inutiliter data, non è possibile riferirsi alla posizione processuale del coniuge pretermesso quale litisconsorte necessario (cfr. Cass. Civ., sent. 28 ottobre 2004, n. 20867.
In del contrasto giurisprudenziale poc’anzi esposto, la questione della posizione processuale del coniuge pretermesso nel giudizio di esecuzione in forma specifica del preliminare di compravendita è stata oggetto dell’intervento risolutivo del Supremo Collegio in composizione nomofilattica.
Nell’aderire all’orientamento più risalente, ricostruendo la posizione del coniuge pretermesso come litisconsorte necessario, la S. C. provvede a smentire l’asserzione di fondo dell’opposta tesi secondo cui l’irrilevanza alla partecipazione del coniuge pretermesso nel giudizio di opposizione in forma specifica discenderebbe dalla circostanza che, trattandosi dell’esecuzione di un rapporto obbligatorio, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge, il litisconsorzio necessario dovrebbe desumersi dall’incapacità del provvedimento decisorio di produrre i suoi effetti, non solo verso la parte pretermessa, ma anche verso quella presente nel giudizio.
A tal riguardo, evidenzia la Corte in composizione nomofilattica, che tale argomento non risulta decisivo, né appare idoneo a superare la pluralità di validi argomenti impiegati dalla giurisprudenza favorevole al litisconsorzio necessario, atteso che, per altro, i precedenti richiamati da tale orientamento, muovevano dal presupposto dell’ammissibilità dell’azione di esecuzione in forma specifica della quota di proprietà sul bene oggetto del preliminare; tesi, quest’ultima, ampiamente smentita dalla giurisprudenza successiva che ha fatto propri i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale nella sentenza sopra esaminata.
In vero la tesi su esposta è manchevole di fondamento giuridico anche al di fuori della specificità della comunione legale, in quanto, come osservato dal Supremo Collegio in un interessante obiter dictum, “la sentenza che tenga luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto d’interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche”[3] con la conseguenza che ”una volta che il preliminare abbia avuto ad oggetto l’obbligazione di trasferire l’intero bene, neppure potrebbe il promissario acquirente agire per il trasferimento della sola quota del promittente venditore” (Cass. Civ., sez. Un., sent. 24 agosto 2007, n. 17952).
A ciò si aggiunga che, per altro, nel momento della stipulazione del preliminare di compravendita, la res in oggetto alla stessa non subisce alcun effetto traslativo sicché non venga concluso il contratto definitivo, con la conseguenza che, precludendo al coniuge pretermesso la partecipazione al giudizio di esecuzione in forma specifica, finirebbe per collidere inevitabilmente sul dettato codicistico privando unilateralmente il coniuge pretermesso del potere negoziale, che gli consentirebbe di convalidare l’atto posto in essere senza il necessario consenso, attribuendo al preliminare di compravendita un non condivisibile effetto traslativo.
Quanto all’efficacia della sentenza resa nel giudizio di esecuzione in forma specifica, la S. C. ha precisato, facendo proprie le argomentazioni della dottrina maggioritaria, come impiegate da quell’orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto di seguire, “ove dal preliminare scaturiscano controversie, non può disconoscersi al coniuge rimasto estraneo al negozio l’interesse a partecipare ai relativi giudizi, in quanto, pur se non è rimasto personalmente obbligato e se non è corresponsabile assieme al coniuge stipulante, unico obbligato, tuttavia l’impegno assunto da quest’ultimo e la responsabilità personale del medesimo sono comunque tali da incidere sul patrimonio comune e sul tenore di vita della famiglia, giacchè, ex art. 189 c.c., espongono all’altrui azione esecutiva non solo i beni del promittente ma anche quelli della comunione, essendo, infatti, la richiesta pronunzia ex art. 2932 c.c., o l’alternativa pronunzia risarcitoria quanto meno per responsabilità precontrattuale, destinate ad incidere anche sul diritto del coniuge comproprietario o contitolare non stipulante e sulla consistenza del patrimonio familiare” (Cass. Civ., sez. Un., cit.)
Quanto, invece, alla necessità dell’integrazione del contraddittorio, a parere del Supremo Collegio, sarebbe il tenore letterale del dettato codicistico ha confermare la predetta tesi atteso che, in presenza di atti di negozi implicanti straordinaria amministrazione della comunione legale – e cioè il “la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano i diritti personali di godimento” – la regola della congiuntività è estesa anche alla rappresentanza in giudizio (cfr. art. 180, co. 2 cod. civ.).
Alla luce delle predette considerazioni la S. C., ricomponendo il contrasto insorto in materia, ha stabilito che “devesi ritenere che nell’azione ex art. 2932 c.c. promossa dal promissario acquirente, per l’adempimento in forma specifica o per i danni da inadempimento precontrattuale, nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato senza il consenso dell’altro coniuge, quest’ultimo sia litisconsorte necessario; che, di conseguenza, ove il coniuge rimasto estraneo alla stipulazione del preliminare non sia stato convenuto in giudizio unitamente al coniuge stipulante e nei suoi confronti non sia stato integrato il contraddittorio, il giudizio svoltosi sia nullo e debba essere, pertanto, nuovamente celebrato a contraddittorio integro” (Cass. Civ., sez. Un., cit.).
In vero, come evidenziato dalla stessa Corte in un obiter dictum, la tesi giurisprudenziale declinata sotto il profilo della non necessarietà del litisconsorzio tra coniuge promissario venditore e coniuge pretermesso, rimane valida, dal punto di vista delle cadenze argomentative, per escludere la sussistenza di una legittimazione attiva in capo al coniuge pretermesso all’esercizio dell’azione di esecuzione in forma specifica, atteso che l’obbligazione avente in oggetto la stipula del contratto definitivo, deve ritenersi diritto di credito del coniuge promissario acquirente e come tale non soggetto alla regola della comunione immediata degli acquisti, secondo la vigente interpretazione dell’art. 177, co. 1 cod. civ.[4]
Vedi anche:”La vocazione sottoposta a condizione sospensiva e l’istituzione di nascituri”
2.2 La posizione processuale del coniuge nel giudizio di revocatoria fallimentare
In senso radicalmente contrario la S.C. ha risolto il contrasto insorto in tema di legittimazione passiva del coniuge pretermesso dall’atto di acquisto di un immobile, qualora l’atto di alienazione sia oggetto della revocatoria fallimentare.
Un primo orientamento aveva ritenuto insussistente la necessità dell’integrazione del contraddittorio in controversie aventi in oggetto la validità o l’efficacia del titolo negoziale alla cui in coniuge pretermesso non ha partecipato, evidenziando come l’imputazione del nuovo acquisto alla comunione legale consegua ope legis ai sensi dell’art. 177cod. civ. (Cass. Civ., sent. 13 dicembre 1999, n. 13941). Ne segue che, poiché l’azione revocatoria non è un azione reale destinata ad ottenere la restituzione dell’immobile, ma un’azione finalizzata ad ottenere la declaratoria di invalidità del negozio “legittimato passivo è solo chi ha partecipato alla formazione dell’atto, mentre il coniuge rimasto estraneo, non può considerarsi parte del negozio per il solo fatto che è divenuto acquirente del bene “ope legis”, in virtù del regime patrimoniale di comunione legale” con la conseguenza che “in caso di accoglimento della domanda costui non potrebbe impedirne gli effetti, poiché la pronuncia sarebbe destinata a travolgere l’atto nella sua interezza e non solo per la porzione spettante in proprietà all’effettivo contraente, unico intestatario del bene e parte in giudizio” (Cass. Civ., sez. Un., sent. 23 aprile 2009, n. 9660; in tal senso cfr. Cass. Civ., sent. 10 novembre 2006, n. 24051).
In senso contrario deve richiamarsi il precedente recante n. 12313 del 6 luglio 2004 ove la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente l’unitarietà del rapporto originato dall’atto dedotto in giudizio al fine di qualificare quale litisconsorte necessario il coniuge pretermesso dalla stipulazione dell’atto di acquisto.
La corretta applicazione del criterio per cui si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario, al di fuori delle ipotesi testualmente previste dalla legge, solo ove la mancata partecipazione di alcuno dei legittimati passivamente dell’azione finisca per riverberarsi sul provvedimento decisorio impedendogli di produrre gli effetti per i quali era stato emanato, nel caso di specie, và integrato con il requisito dell’oggetto della domanda, di modo da escludere che si versi in ipotesi di litisconsorzio necessario ogni qualvolta che il provvedimento decisorio invocato abbia in oggetto la declaratoria di invalidità dell’atto, benché ciò avrà conseguenza in ordine al rapporto di cui tale atto è fonte.
Alla luce delle predette argomentazioni la Corte, in composizione nomofilattica ha enunciato il seguente principio di diritto che pare doveroso riportare integralmente: “Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell’atto devesi ritenere litisconsorte necessario nelle controversie in cui si chieda al giudice una decisione, che incida direttamente ed immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incida direttamente ed immediatamente sulla validità od efficacia del contratto” (Cass. Civ., sez. Un., sent. 23 aprile 2009, n. 9660).
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2.3 Rapporti tra l’azione di regresso e la comunione legale
Gli artt. 38 e 39 della L. 27 luglio 2978, n. 392 pongono, in capo al locatario, un diritto di prelazione per l’acquisto a titolo oneroso dell’immobile locato.
A tale diritto di prelazione fa da pendant, l’obbligo, gravante sul locatore, di dare comunicazione al locatario della suo volontà di cedere, sotto pagamento di un corrispettivo indicato nella comunicazione, l’immobile locato.
Nel caso in cui il proprietario dell’immobile locato non adempia all’obbligo di cui sopra, il locatario acquisisce ipso iure il diritto di esercitare giudizialmente il riscatto dell’immobile alienato dall’acquirente o dagli aventi causa, entro sei mesi dalla trascrizione dell’atto di compravendita.
Fatta tale doverosa premessa, per i fini che riguardano il presente contributo, ciò che occorre stabilire è se il coniuge dell’acquirente dell’immobile locato sia litisconsorte necessario nell’ azione di riscatto esercitata ex art. 39, co. 1 L. 392/1978, qualora l’acquisto di tale immobile sia stato imputato ex art. 177 cod. civ. alla comunione legale.
In vero, il contrasto insorto in seno alla Suprema Corte, ha in oggetto l’efficacia della domanda di riscatto promossa verso il solo coniuge acquirente, e segnatamente se questa produca l’effetto di evitare il consolidamento del titolo di acquisto verso tutti i legittimati passivamente.
Un primo orientamento riteneva che poiché la vocatio in ius produce l’effetto sostanziale di impedire il consolidamento della proprietà in capo all’acquirente, l’atto di integrazione del contraddittorio, in caso di diritto di riscatto esercitato esclusivamente verso uno solo dei comproprietari, deve essere notificato tempestivamente, e cioè entro il termine di cui all’art. 39, co. 1 su citato (in tal senso Cass. Civ., sent. 7271/2008; Cass. Civ., sent. 6879/2008; Cass. Civ., sent. 5340/1998).
L’orientamento contrario, per converso, riteneva che l’esperimento dell’azione di riscatto verso uno solo dei comproprietari produce l’effetto sostanziale di impedire il consolidamento del titolo anche verso gli altri aventi causa, i quali, possono essere chiamati in causa, anche successivamente il decorso del termine di cui all’art. 36, co. 1 cit. senza che sul locatario incombano decadenze (in tal senso Cass. Civ., sent. 19963/2005; Cass. Civ., sent. 4488/2002).
A comporre il contrasto giurisprudenziale poc’anzi descritto, il Supremo Collegio in composizione nomofilattica ha stabilito che il coniuge non acquirente che benefici dell’acquisto dell’immobile ai sensi dell’art. 177 co. 1 cod. civ. è litisconsorte necessario dell’azione di riscatto promossa dal locatario ai sensi dell’art. 36, co. 1 della L. 392/1978.
Tuttavia l’errata composizione del contraddittorio mediante la chiamata in giudizio del solo coniuge acquirente produce l’effetto di impedire il consolidamento del negozio traslativo anche in capo al coniuge non acquirente purché l’originaria nullità della domanda venga sanata, nelle more mediante l’integrazione del contraddittorio delle parti necessarie del giudizio originariamente pretermesse (cfr. Cass. Civ., sez. Un., sent. 22 aprile 2010, n. 9523).
Note
[1] “L’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi” (v. art. 180, co. 1 cod. civ.);
[2] “Il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano i diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi” (v. art.180,co.2 cod. civ.);
[3] ex pluribus, Cass. 29.3.06, n. 7273; Cass., sent. 25.2.03, n. 2824¸ Cass., sent. 7.8.02, n. 11874; in tema di comunione Cass., sent. 1.3.95, n. 2319; Cass., sent. 3 0.12.94, n. 11358; Cass., sent. 8.7.93 n. 7481, 2.8.90, n. 7749; nello specifico, Cass. , sent.19.5.88, n. 3483)
[4] “La tesi in discussione, d’altronde, può giustificare, al più, il difetto di legittimazione attiva del coniuge rimasto estraneo all’atto compiuto dall’altro senza il suo consenso quando trattisi di diritti d’obbligazione, in quanto la comunione legale fra i coniugi, di cui all’art. 177 c.c., attiene agli “acquisti”, id est agli atti implicanti l’effettivo trasferimento della proprietà della res o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all’acquisizione di una res, non sono suscettibili di cadere in comunione (Cass. 1.4.03 n. 4959, 4.3.03 n. 3185, 13.12.99 n. 13941, 18.2.99 n. 1363, 27.1.95 n. 987, 11.9.91 n. 9513); ma tali ragioni, peraltro fortemente criticate in dottrina, non possono valere nel caso inverso, laddove, come meglio in seguito, l’obbligazione del coniuge che ha agito senza il consenso dell’altro è fatta valere dal terzo e l’adempimento coattivo comporta l’aggressione al patrimonio familiare in generale ed al diritto di comproprietà del coniuge pretermesso in particolare” (Cass. Civ., sez. Un., sent. 24 agosto 2007, n. 17952).
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