La detenzione di un’arma del tipo dissuasore elettrico professionale a bastone, ove maneggiata fuori dalla propria abitazione, integra la contravvenzione ex art. 4 l. 110/75 e non già il più grave reato di “Detenzione abusiva di armi” ex art. 697 c.p.
È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza in epigrafe ritenendo, per l’appunto, integrata solo la meno grave fattispecie del “porto abusivo al di fuori della propria abitazione” e non già il più grave reato della “Detenzione abusiva di armi”.
I fatti
Con la sentenza emessa in data 22.11.2018 il Tribunale di X in composizione monocratica assolveva Tizio dal reato di aver acquistato e detenuto presso la propria abitazione un’arma del tipo dissuasore elettrico professionale a bastone, modello UZI 500.000 Volt, considerata arma di tipo comune, senza averne fatto preventiva denunzia all’Autorità competente e senza averne preventivamente richiesto il nulla osta all’acquisto, nonché senza essere munito di regolare permesso di porto d’armi, ai sensi dell’art. 697 c.p. ed artt. 35-49 T.U.L.P.S.).
Concludeva il giudice di prime cure ritenendo “l’arma” come uno strumento liberamente acquistabile in Italia, salvo per il fatto che, ove posseduto, non può essere portato fuori dalla propria abitazione per non incorrere, per l’appunto, nella violazione della L. n. 110 del 1975, articolo 4.
Non poteva, quindi, ritenersi integrata la fattispecie di reato dovendo l’imputato andare assolto perché il fatto non costituisce reato.
Proponeva ricorso il Procuratore della Repubblica denunciando l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale, avendo il Tribunale disatteso il principio fissato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 49325/2016, secondo il quale “il dissuasore elettrico o taser ha natura di arma da sparo”.
La ratio della norma
L’art. 697 c.p. rubricato per l’appunto “Detenzione abusiva di armi”, punisce con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino ad €.371 la condotta di chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto preventiva denuncia all’Autorità, quando la denuncia è richiesta.
Prosegue la norma, al comma 2, che: “Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino ad €. 258.”
Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è costituito dall’ordine pubblico e dagli interessi generali dello Stato.
L’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 697 co.1 c.p. consiste nella detenzione di un arma non immediatamente denunciata all’autorità di Pubblica Sicurezza, laddove per detenzione si intende l’esercizio, in maniera mediata o immediata, di un potere di fatto sull’arma medesima, con la consapevolezza di possederla contra legem.
La norma prevede la necessità di una lettura combinata con il T.U.L.P.S., in particolare con l’art. 38 del T.U.L.P.S., il quale prevede, relativamente all’obbligo di denuncia immediata, che esso nasca non appena ha inizio l’autonoma detenzione dell’arma, indipendentemente dalla causa.
È bene rammentare che il presupposto fondamentale affinché la detenzione dell’arma debba confluire in una apposita denuncia è costituito dall’idoneità all’impiego della stessa, escludendo la configurabilità del reato in presenza di armi inservibili o prive di parti essenziali, nonché le armi improprie ovvero gli strumenti idonei all’offesa, rispetto ai quali è vietato il porto, ma non anche la detenzione.
Da un punto di vista psicologico, il primo comma dell’art. 697 c.p. è caratterizzato dal dolo generico, di contro, si configura sia il dolo che la colpa per l’ipotesi disciplinata dal secondo comma.
Il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte
Previa riqualificazione all’interno degli “stungun” dell’arma di cui sopra la Suprema Corte non ha ritenuto ascrivibile tale tipologia di dissuasore elettrico alla categoria “arma comune da sparo”.
Acclarata, infatti, la natura di “arma comune da sparo” del taser o del dissuasore elettrico, il quale ha il funzionamento tipico di tali armi che, lanciando peraltro piccoli dardi che a contatto con l’offeso scaricano energia elettrica sono quindi idonei ad arrecare danno alla persona, lo stungun, per le sue caratteristiche tecniche non può, in alcun modo, ritenersi idoneo ad essere annoverato all’interno di tali categorie.
Pertanto, essendo lo stungun, per le sue intrinseche caratteristiche tecniche, differente rispetto ai taser, all’imputato poteva essere perseguito solo ed esclusivamente il porto abusivo al di fuori della propria abitazione, ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 4, e non già come richiesto dal Procuratore il più grave reato di cui all’art. 697 c.p.
In conclusione, quindi, il porto abusivo al di fuori della propria abitazione di “dissuasori elettrici modello stungun” integra solo la fattispecie di cui art. 4 L. n. 110 del 1975.
Di contro, ove il dissuasore elettrico rientri all’interno della categoria dei “taser”, essendo questi ultimi catalogati come “armi da sparo” il suo possesso privo di qualsivoglia denunzia integrerebbe il reato di cui all’art. 697 c.p.
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