Il presente contributo è tratto da
Diritto all’oblio: responsabilità e risarcimento del dannoAttraverso i contributi della giurisprudenza nazionale ed europea, l’opera ricostruisce i contorni del diritto all’oblio e delle relative forme di tutela, responsabilità e risarcimento del danno.Di taglio pratico, il testo garantisce all’operatore i mezzi necessari per l’esercizio di un diritto di non ancora facile definizione, illustrando gli strumenti di tutela dei dati personali presenti in rete.Il volume è completato da un’appendice normativa, una ricca rassegna di giurisprudenza nazionale ed europea, dalla raccolta dei provvedimenti significativi del Garante per la protezione dei dati personali e da indicazioni operative su come cancellare i dati dall’indicizzazione automatica dei principali motori di ricerca.Andrea Sirotti GaudenziÈ avvocato e docente universitario. Patrocina davanti alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo e alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, innanzi alle quali ha ottenuto alcuni significativi provvedimenti. È chiamato a svolgere attività di insegnamento presso vari Atenei. Dirige il “Notiziario giuridico telematico” ed è responsabile di INFCON (Istituto Nazionale per la Formazione Continua), dell’ADISI di Lugano e di altri enti scientifici. È autore di numerosi volumi, tra cui “Il nuovo diritto d’autore”, “Trattato pratico del risarcimento del danno”, “Codice della proprietà industriale”. È presidente del Cesdet, Centro Studi di Diritto Europeo delle Telecomunicazioni. Collabora a diverse testate ed è editorialista della rivista “Guida al Diritto del Sole 24 Ore”. Andrea Sirotti Gaudenzi | 2017 Maggioli Editore 25.00 € 20.00 € |
Diritto di manifestare il proprio pensiero
Si consideri che il diritto sancito all’art. 21 della Carta costituzionale si deve intendere in una duplice accezione: se, da una parte, vi è il diritto di informare, dall’altra, vi è anche il diritto di essere informati. Due facce della stessa moneta, quindi, quelle presentate dall’art. 21, che, quindi, esprime un diritto “attivo” e uno “passivo”. Il principio, ribadito dalla Consulta (99), è di fondamentale importanza (100). L’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (ispirato all’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, recepita dall’art. 6 del Trattato sull’Unione europea), nel sancire la libertà di espressione e d’informazione prevede che «[o]gni individuo ha diritto alla libertà di espressione». Lo stesso articolo dispone che «[t]ale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera».
La Corte costituzionale italiana ha sempre dato un peso fondamentale al diritto previsto dall’art. 21 Cost. Un recente dictum ha evidenziato che «nella libertà di manifestazione del pensiero, solennemente proclamata dall’art. 21 Costituzione, non è compreso soltanto il diritto di informare, ma anche il diritto insopprimibile ad essere informati (a qualsiasi livello)» (101). Del resto, «il pur fondamentale diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, scaturente dal disposto dell’art. 21 della Costituzione, non può, oggi, in una moderna società democratica, che essere intrinsecamente inteso nella sua accezione più ampia, e cioè come diritto non solo “ad informare” ma anche “ad essere informati”» (102) In estrema sintesi, «il diritto di libera manifestazione del pensiero deve essere considerato valido non solo per chi direttamente lo diffonde, ma anche per chi direttamente lo riceve sotto forma di informazione» (103).
Il conflitto dev’essere risolto a favore di un bilanciamento degli opposti valori costituzionali, che si risolve nel riconoscimento della libera esplicabilità del diritto di cronaca e nella sua prevalenza sul diritto alla identità personale ove ricorra la triplice condizione: a) della verità (oggettiva (104) o anche solo «putativa» (105)) dei fatti divulgati; b) della utilità sociale della notizia (c.d. «pertinenza»); c) della forma civile della esposizione dei fatti e della loro valutazione, non eccedente rispetto allo scopo informativo ed improntata a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio (c.d. «continenza»).
In effetti, come anche ricordato recentemente (106), secondo la Suprema Corte, a partire dagli Anni Ottanta (107), per considerare la divulgazione di notizie lesive dell’onore, lecita espressione del diritto di cronaca ed escludere la responsabilità civile per violazione dei diritti della personalità, devono ricorrere tre condizioni consistenti: a) nella verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false; il che si esprime nella formula che “il testo va letto nel contesto”, il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatori dandole un contenuto allusivo, percepibile dall’uomo medio (108); b) nella sussistenza di un interesse pubblico all’informazione, vale a dire la c.d. «pertinenza» (109); c) nella forma “civile” dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè la «continenza», in considerazione del fatto che mai lo scritto deve eccedere lo scopo informativo da conseguire ed essere improntato a serena obiettività, «con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio e nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, evitando forme di offese indiretta» (110).
Vedi anche:”Il diritto ad essere dimenticati su internet: diritto all’oblio e come invocarlo”
L’interesse pubblico all’informazione
In sostanza, secondo la Suprema Corte, «soltanto la correlazione rigorosa tra fatto e notizia di esso soddisfa l’interesse pubblico dell’informazione, che è la ratio dell’art. 21 della Carta costituzionale, di cui il diritto di cronaca è estrinsecazione» (111).
Tanto da giungere ad affermare come non fosse configurabile la diffamazione in presenza degli altri due requisiti della continenza e pertinenza (112).
In effetti, «il potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di pensiero, incontra limiti in altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l’onore e la reputazione, anch’essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3 Cost. e, segnatamente in materia di cronaca giudiziaria, deve confrontarsi, altresì, con il presidio costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost.»
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento