Blockchain e Smart Contract: si discute sulla normativa il 29/3 a Milano​

Redazione 26/03/19
Dice Wikipedia: “La blockchain (letteralmente “catena di blocchi”) è una struttura dati condivisa e immutabile […] la cui integrità è garantita dall’uso di primitive crittografiche. […] il suo contenuto una volta scritto non è più né modificabile né eliminabile, a meno di non invalidare l’intera struttura”.

La disciplina dei Bitcoin e Criptovalute

Bitcoin e criptovalute di ogni genere hanno reso nota a tutti questa avveniristica tecnologia informatica, che non richiede grandi elaboratori centrali o sofisticate infrastrutture, ma si basa piuttosto sulla condivisione e sulla distribuzione delle informazioni per garantire la loro immodificabilità e per dargli in un certo senso il carattere di “ufficialità”.

Pensiamo ad un avvenimento che avviene in mondovisione: nel momento in cui milioni di persone assistono in diretta a qualcosa che accade, quella cosa rimane indelebilmente scolpita nell’immaginario collettivo. Non bastano smentite sui quotidiani ufficiali, nemmeno basterebbe distruggere tutte le registrazioni audio o video: bisognerebbe cancellare in qualche modo la memoria di tutti gli spettatori, cosa di fatto impossibile.

Cos’è il blockchain?

Blockchain funziona nello stesso modo: nel momento in cui un’informazione è condivisa da tanti elaboratori sparsi in giro per il mondo, anche se non è protetta da nessun sistema antifurto o antivirus risulta impossibile per qualsiasi hacker andare a modificare l’informazione stessa perché dovrebbe intervenire contemporaneamente su migliaia di macchine.

Le applicazioni che potrebbero cambiare la vita di tutti giorni sono molteplici, ma prima di tutto era necessario dare vigore normativo a questa tecnologia e l’Italia è stato il primo paese all’interno della comunità europea a passare dalle parole ai fatti.

Nell’ART. 8 – TER – TECNOLOGIE BASATE SU REGISTRI DISTRIBUITI E SMART CONTRACT​ – si definiscono “TECNOLOGIE BASATE SU REGISTRI DISTRIBUITI” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.​

Molto dovrà ancora essere scritto in termini di giurisprudenza e applicazione pratica di queste tecnologie, ma la cosa più importante è aver definito in termini giuridici anche lo “Smart Contract”, un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse.

Tale definizione potrebbe in poco tempo cambiare in maniera significativa le nostre abitudini quotidiane, perché dal punto di vista legale gli Smart Contract “soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia Digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.”

Aggiungiamo anche che memorizzare un documento informatico utilizzando la Blockchain così definita, conferisce al documento stesso anche gli effetti di una validazione temporale elettronica.

Pensiamo ad un processo che ci coinvolge tutti giorni, la firma di un documento di trasporto, sia che si tratti di una merce che arriva nelle nostre aziende, sia che si tratti di una consegna di un prodotto acquistato online. Il D.D.T. quale documento elettronico strutturato può essere gestito sotto forma di Smart Contract, dove si accede al contenuto del documento (più che alla sua rappresentazione leggibile o alla sua stampa su carta), si accetta o si modifica il contenuto della consegna, e il tutto viene scritto in una architettura distribuita conferendo quindi a tutta la transazione il valore ufficiale richiesto dalla legge, tutto senza acquistare software licenze o altri applicativi.

Questa e altre tematiche verranno approfondite in occasione del roadshow gratuito di Archiva dal titolo “Il CFO nell’era digitale. Come sfruttare la rivoluzione 4.0 per accrescere il proprio vantaggio competitivo”. L’evento si terrà il 29 marzo presso l’Excelsior Hotel Gallia di Milano e per partecipare è necessario registrarsi.

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L’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs 12 gennaio 2019 n. 14, attuativo della Legge n. 155/2017) manderà in pensione, seppur dopo una vacatio di 18 mesi, la Legge Fallimentare del 1942. Si renderà quindi necessario, per gli operatori del settore, metabolizzare in questo lasso di tempo tutte quelle disposizioni che, di fatto, rappresentano una vera e propria novità nel panorama concorsuale, sino ad oggi occupato dalla Legge Fallimentare e dalla Legge sul  sovraindebitamento.Proprio allo scopo di agevolare l’apprendimento delle norme novellate, si è pensato di realizzare un volume in cui metterle a confronto, organicamente e sistematicamente, con le disposizioni ancora in vigore della Legge Fallimentare e sul sovraindebitamento. In definitiva, il lavoro svolto rappresenta un po’ una bussola, con la quale orientarsi e rapportare la disciplina attuale, ormai già appresa, a quella che ci si dovrà apprestare ad apprendere.Giampiero Russotto Dottore commercialista e revisore legale. Curatore fallimentare e commissario giudiziale. Gestore della crisi presso OCRI di Prato e presso l’ OCC dell’ Ordine commercialisti Prato. Iscritto all’Albo del MiSE Esperti per la gestione delle Grandi Imprese in Crisi. Perito e CTU in materia contabile, di anomalie bancarie finanziarie, reati fallimentari, evasione fiscale e tematiche di diritto commerciale sia in sede civile che penale. Docente a contratto di economia aziendale presso l’Università di Firenze, relatore in convegni per enti pubblici e privati.

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