La vicenda
Nella causa decisa dal Tribunale di Roma con la Sentenza in commento, l’attore lamentava una omessa diagnosi da parte dell odontoiatra cui lo stesso si era rivolto per delle cure mediche. In particolare, il paziente era stato in cura dall odontoiatra dal maggio 2011 al febbraio 2012 a causa di dolori alla altezza dei denti incisivi superiori che lo avevano appunto costretto a rivolgersi ad un professionista. Tuttavia, nonostante la esecuzione delle cure prescritte dal medico, dette problematiche si erano addirittura ulteriormente aggravate e conseguentemente soltanto nel dicembre 2012 il dentista aveva deciso di prescrivere al paziente una visita specialistica otorino laringoiatrica.
All’esito della suddetta visita specialistica era emerso che il paziente era affetto da un carcinoma già al quarto stadio e conseguentemente egli era stato costretto a sottoporsi a interventi chirurgici e a subire numerose terapie finalizzate proprio alla cura del carcinoma.
In considerazione di ciò, l’attore aveva citato in giudizio l’odontoiatra chiedendo la sua condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali causati al paziente dall’inadempimento della obbligazione professionale gravante sul sanitario, in quanto questo ultimo aveva colposamente sottovalutato i sintomi presenti sul paziente e non aveva diagnosticato tempestivamente il carcinoma.
La difesa del sanitario convenuto in giudizio, invece, si basava sul fatto di aver consigliato al paziente, già nel luglio 2011, di rivolgersi ad un otorino laringoiatra per una visita specialistica e di non aver comunque avuto più alcun contatto con quest’ultimo già da novembre 2011 e fino al gennaio 2012. Situazione dalla quale, a detta del convenuto, si poteva escludere una qualsivoglia forma di responsabilità dello stesso medico per omessa o tardiva diagnosi del tumore che era stato riscontrato in capo al paziente.
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La decisione
Nel corso del giudizio, il Tribunale riteneva opportuno eseguire una Consulenza Tecnica di Ufficio per ricostruire e valutare l’evolversi della vicenda, dalla quale emergeva che soltanto nel gennaio 2012 l’odontoiatra aveva prescritto una TAC al paziente, alla quale seguiva una visita otorino laringoiatrica e, nel mese di febbraio 2012, un primo ricovero nel quale il paziente veniva sottoposto ad intervento chirurgico per maxillectomia radicale destra. A detto intervento seguivano: nel settembre 2012, un ulteriore ricovero e intervento chirurgico di revisione e svuotamento latero cervicale sinistro; nel marzo 2013, un ulteriore ricovero e intervento chirurgico per recidiva tumorale latero-cervicale; nel novembre 2013, un nuovo ricovero per dispneadisfoga e infine, nel dicembre 2013, il decesso del paziente per insufficienza respiratoria acuta (all’esito del quale, il giudizio pendente dinanzi al tribunale di Roma veniva proseguito dagli eredi del defunto). Dalla consulenza tecnica di ufficio, inoltre, era emerso che dall’esame istologico eseguito nel corso del primo intervento del febbraio 2012 il tumore era inequivocabilmente localizzato nel naso del paziente, dall’esame radiografico TC Dental Scan, che era stato prescritto ed esaminato dall’odontoiatra convenuto, il risultato emerso non era patognomonico per le lesioni subite dal paziente, in quanto detto esame aveva ad oggetto delle porzioni inferiori rispetto al luogo dove è stato individuato il tumore e delle aree che erano di interesse odontoiatrico per il medico che comunque risultavano liberi da qualsiasi neoplasia.
Sulla scorta di tale accertamento della situazione di fatto effettuata dal perito d’ufficio, il Giudice romano è, quindi, passato all’esame dei principi che disciplinano la materia della responsabilità medica, affermando preliminarmente che:
- tale responsabilità ha natura contrattuale;
- secondo la giurisprudenza ormai pacifica, la diligenza dovuta dal sanitario nell’adempimento della prestazione deve essere valutata tenendo in considerazione la natura della specifica attività esercitata e deve essere identificata nella diligenza del debitore qualificato (che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obiettivamente connesse all’esercizio della professione);
- la limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave ricorre nelle sole ipotesi in cui la prestazione implica la soluzione di problemi di particolare difficoltà;
- l’obbligazione assunta dal professionista costituisce una obbligazione di mezzi e pertanto il mancato raggiungimento del risultato non determina inadempimento.
Per quanto riguarda, invece, la ripartizione dell’onere della prova tra le parti di un giudizio di responsabilità medica, il Tribunale di Roma ha ribadito che l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto e l’aggravamento di una patologia o l’insorgenza di una affezione, limitandosi ad allegare un inadempimento del debitore che sia astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Mentre in capo al convenuto, medico o struttura sanitaria, grava l’onere di dimostrare il fatto estintivo della sua responsabilità, costituito dall’avvenuto esatto adempimento secondo il criterio di diligenza specifica dovuta dal debitore oppure dalla prova che, pur sussistendo un inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi dell’evento dannoso indicato dall’attore ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile non imputabile al medico.
Passando all’esame del caso concreto, il giudice romano ha ritenuto che dai risultati della CTU non è possibile ritenere che vi sia una responsabilità a carico del medico convenuto, per la lamentata omessa o tardiva diagnosi del carcinoma di cui è successivamente risultato essere affetto il paziente attore, proprio in considerazione del fatto che dall’esame strumentale che aveva svolto l’odontoiatra non era possibile individuare il tumore, in quanto detto esame aveva ad oggetto delle aree di interesse odontoiatrico ed inferiori rispetto a quelle in cui successivamente è stato localizzato il tumore (cioè nel naso).
Conseguentemente il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di parte attrice, ritenendo appunto insussistente un inadempimento dell’odontoiatra, e, in ragione della complessità della vicenda trattata e della incertezza iniziale della localizzazione del tumore, ha ritenuto di compensare le spese di lite tra le parti in causa (lasciando, però, a carico della parte attrice le spese della consulenza tecnica di ufficio, che si è resa necessaria per accertare la situazione medica del paziente).
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